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YO74 ha scritto:spiegate cosa succede se vado a una partita dove vige il divieto di vendita di biglietti per residenti altrove...se non li vendono significa che non mi vogliono, dunque se vado nei pressi dell'impianto sportivo cosa rischio ?
whensundaycomes ha scritto:YO74 ha scritto:spiegate cosa succede se vado a una partita dove vige il divieto di vendita di biglietti per residenti altrove...se non li vendono significa che non mi vogliono, dunque se vado nei pressi dell'impianto sportivo cosa rischio ?
Rischi...anche una diffida, perche' la discrezionalità delle Questure oramai ha raggiunto livelli mai visti.
whensundaycomes ha scritto:TIFOSI, gioite. Da oggi accendere un fumogeno allo stadio (senza lanciarlo in modo pericoloso, ovviamente) non è più un reato. Questo almeno secondo la decisione del gip di Firenze, che nei giorni scorsi ha ‘assolto’ un ultrà del Bologna accusato di «possesso di un fumogeno», punito dalla legge 401 del 1989, cioè la normativa di riferimento per la sicurezza delle manifestazioni sportive.
Un tifoso bolognese di 26 anni, leader dei Mods, era finito nei guai il 15 maggio scorso quando, nella trasferta contro i rivali storici della Fiorentina, aveva acceso un fumogeno arancione fuori dallo stadio ‘Artemio Franchi’ mentre assieme agli altri tifosi stava per entrare per assistere alla partita. La Digos fiorentina l’aveva visto e fermato all’ingresso, quindi l’aveva denunciato. A stretto giro, era arrivato il Daspo del questore, cioè il divieto di assistere alle partite di calcio per cinque anni, con l’obbligo di triplice firma in Questura prima, durante e dopo gli incontri. Una prassi consolidata, che aveva già colpito in passato decine e decine di ultrà (condannati di solito a pene fra 4 e 6 mesi di carcere).
STAVOLTA, però, l’avvocato Gabriele Bordoni, ha presentato una dettagliata memoria che ha convinto il giudice ad archiviare le accuse, un’assoluzione a cui è seguita la revoca del Daspo da parte del questore.
Questo perché, anche se la legge prevede che sia punito il «possesso di artifizi pirotecnici (razzi, bengala, petardi, fumogeni) in occasione di manifestazioni sportive», quella norma serve a impedire che simili strumenti diventino armi pericolose, magari lanciate contro i tifosi avversari o la polizia. Nel caso del tifoso invece, il fumogeno era stato acceso e tenuto in mano fino ad esaurimento, come riferito dalla stessa Digos. Dunque, nessun uso pericoloso. Ma c’è di più, perché quando l’ultrà era stato fermato, non era più in possesso di un fumogeno, ma solo di un bossolo vuoto e inerte. Quindi non era più contestabile alcunché. L’uso del fumogeno alla luce del sole aveva fatto venir meno il presunto pericolo. E’ evidente che, se un tifoso venisse pescato all’ingresso dello stadio con il fumogeno intatto, sarebbe comunque punito. Ovvio il commento del tifoso, liberato da accuse e Daspo: «Adesso, finalmente, me ne torno allo stadio...».
Biancorosso94 ha scritto:whensundaycomes ha scritto:TIFOSI, gioite. Da oggi accendere un fumogeno allo stadio (senza lanciarlo in modo pericoloso, ovviamente) non è più un reato. Questo almeno secondo la decisione del gip di Firenze, che nei giorni scorsi ha ‘assolto’ un ultrà del Bologna accusato di «possesso di un fumogeno», punito dalla legge 401 del 1989, cioè la normativa di riferimento per la sicurezza delle manifestazioni sportive.
Un tifoso bolognese di 26 anni, leader dei Mods, era finito nei guai il 15 maggio scorso quando, nella trasferta contro i rivali storici della Fiorentina, aveva acceso un fumogeno arancione fuori dallo stadio ‘Artemio Franchi’ mentre assieme agli altri tifosi stava per entrare per assistere alla partita. La Digos fiorentina l’aveva visto e fermato all’ingresso, quindi l’aveva denunciato. A stretto giro, era arrivato il Daspo del questore, cioè il divieto di assistere alle partite di calcio per cinque anni, con l’obbligo di triplice firma in Questura prima, durante e dopo gli incontri. Una prassi consolidata, che aveva già colpito in passato decine e decine di ultrà (condannati di solito a pene fra 4 e 6 mesi di carcere).
STAVOLTA, però, l’avvocato Gabriele Bordoni, ha presentato una dettagliata memoria che ha convinto il giudice ad archiviare le accuse, un’assoluzione a cui è seguita la revoca del Daspo da parte del questore.
Questo perché, anche se la legge prevede che sia punito il «possesso di artifizi pirotecnici (razzi, bengala, petardi, fumogeni) in occasione di manifestazioni sportive», quella norma serve a impedire che simili strumenti diventino armi pericolose, magari lanciate contro i tifosi avversari o la polizia. Nel caso del tifoso invece, il fumogeno era stato acceso e tenuto in mano fino ad esaurimento, come riferito dalla stessa Digos. Dunque, nessun uso pericoloso. Ma c’è di più, perché quando l’ultrà era stato fermato, non era più in possesso di un fumogeno, ma solo di un bossolo vuoto e inerte. Quindi non era più contestabile alcunché. L’uso del fumogeno alla luce del sole aveva fatto venir meno il presunto pericolo. E’ evidente che, se un tifoso venisse pescato all’ingresso dello stadio con il fumogeno intatto, sarebbe comunque punito. Ovvio il commento del tifoso, liberato da accuse e Daspo: «Adesso, finalmente, me ne torno allo stadio...».
Sono leggermente perplesso... L'articolo dice che "non è più reato accendere un fumogeno IN UNO STADIO" e poi narra di quanto accaduto ad un tifoso che ha acceso un fumogeno FUORI DALLO STADIO.
Quanto all'ultima parte dell'articolo, invece, se ho capito bene è possibile accendere il fumogeno all'interno dello stadio senza rischiare nulla, ma se mi beccano al pre-filtraggio o al tornello con l'artifizio nascosto, mi prendo il provvedimento (Daspo)? Non sembra una cosa tanto lineare...
Un'altra cosa... Questa sentenza "riscrive" quanto scritto nella legge 401, nel senso che verrà sempre applicata questa interpretazione giuridica oppure rischio qualcosa anche nel caso di cui sopra?
whensundaycomes ha scritto:Biancorosso94 ha scritto:whensundaycomes ha scritto:TIFOSI, gioite. Da oggi accendere un fumogeno allo stadio (senza lanciarlo in modo pericoloso, ovviamente) non è più un reato. Questo almeno secondo la decisione del gip di Firenze, che nei giorni scorsi ha ‘assolto’ un ultrà del Bologna accusato di «possesso di un fumogeno», punito dalla legge 401 del 1989, cioè la normativa di riferimento per la sicurezza delle manifestazioni sportive.
Un tifoso bolognese di 26 anni, leader dei Mods, era finito nei guai il 15 maggio scorso quando, nella trasferta contro i rivali storici della Fiorentina, aveva acceso un fumogeno arancione fuori dallo stadio ‘Artemio Franchi’ mentre assieme agli altri tifosi stava per entrare per assistere alla partita. La Digos fiorentina l’aveva visto e fermato all’ingresso, quindi l’aveva denunciato. A stretto giro, era arrivato il Daspo del questore, cioè il divieto di assistere alle partite di calcio per cinque anni, con l’obbligo di triplice firma in Questura prima, durante e dopo gli incontri. Una prassi consolidata, che aveva già colpito in passato decine e decine di ultrà (condannati di solito a pene fra 4 e 6 mesi di carcere).
STAVOLTA, però, l’avvocato Gabriele Bordoni, ha presentato una dettagliata memoria che ha convinto il giudice ad archiviare le accuse, un’assoluzione a cui è seguita la revoca del Daspo da parte del questore.
Questo perché, anche se la legge prevede che sia punito il «possesso di artifizi pirotecnici (razzi, bengala, petardi, fumogeni) in occasione di manifestazioni sportive», quella norma serve a impedire che simili strumenti diventino armi pericolose, magari lanciate contro i tifosi avversari o la polizia. Nel caso del tifoso invece, il fumogeno era stato acceso e tenuto in mano fino ad esaurimento, come riferito dalla stessa Digos. Dunque, nessun uso pericoloso. Ma c’è di più, perché quando l’ultrà era stato fermato, non era più in possesso di un fumogeno, ma solo di un bossolo vuoto e inerte. Quindi non era più contestabile alcunché. L’uso del fumogeno alla luce del sole aveva fatto venir meno il presunto pericolo. E’ evidente che, se un tifoso venisse pescato all’ingresso dello stadio con il fumogeno intatto, sarebbe comunque punito. Ovvio il commento del tifoso, liberato da accuse e Daspo: «Adesso, finalmente, me ne torno allo stadio...».
Sono leggermente perplesso... L'articolo dice che "non è più reato accendere un fumogeno IN UNO STADIO" e poi narra di quanto accaduto ad un tifoso che ha acceso un fumogeno FUORI DALLO STADIO.
Quanto all'ultima parte dell'articolo, invece, se ho capito bene è possibile accendere il fumogeno all'interno dello stadio senza rischiare nulla, ma se mi beccano al pre-filtraggio o al tornello con l'artifizio nascosto, mi prendo il provvedimento (Daspo)? Non sembra una cosa tanto lineare...
Un'altra cosa... Questa sentenza "riscrive" quanto scritto nella legge 401, nel senso che verrà sempre applicata questa interpretazione giuridica oppure rischio qualcosa anche nel caso di cui sopra?
Diciamo che questa pronuncia crea un precedente non indifferente in merito al possesso di un fumogeno...che può essere fatto valere in un qualsivoglia simile procedimento...ovviamente non "riscrive" nulla, la legge rimane quella (ubi maior minor cessat) ma è evidente che possa andare incontro a deroghe come in questo caso.
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