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GIURISPRUDENZA SU DASPO.

Lo stadio e' sempre stato un punto di riferimento delle domeniche baresi... e ne sono successe di cose!!! Raccontatecele!
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Re: GIURISPRUDENZA SU DASPO.

Messaggioda whensundaycomes » ven apr 15, 2022 15:27


Capita praticamente sempre. :twisted:
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Re: GIURISPRUDENZA SU DASPO.

Messaggioda whensundaycomes » lun mag 09, 2022 12:09


Il Tribunale Monocratico di Padova ha assolto il 4 maggio 2022 otto tifosi del Palermo accusati di violenza e minaccia agli steward e di superamento indebito delle recinzione.

Gli episodi risalgono all’8 dicembre 2018 e si sono sviluppati prima dell’inizio della partita di Serie B tra Padova e Palermo, tifoserie notoriamente gemellate. Il giudice dopo aver sentito i testi dell’accusa, alcuni degli imputati ed un solo testimone della difesa, ha assolto tutti i tifosi del Palermo che erano usciti dal settore ospiti in segno di protesta poiché era stato negato sul posto, dalla polizia, il permesso di introdurre due bandiere, una con la scritta “Ultras Liberi”, l’altra con il messaggio di amicizia “Padova- Palermo, gemellaggio eterno”.

L’istruttoria non ha provato la sussistenza del requisito della violenza e della minaccia nell’atto di uscire dal settore da parte degli ultras siciliani e, quindi, il giudice ha assolto tutti gli imputati.

Tutti erano stati raggiunti da divieto d’accesso allo stadio della durata di anni 1 già completamente scontato ed eccezione di due recidivi che stanno ancora scontando 5 anni con obbligo di presentazione in occasione delle partite della loro squadra del cuore.

https://www.sportpeople.net/padova-pale ... o-assolti/
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Re: GIURISPRUDENZA SU DASPO.

Messaggioda whensundaycomes » mar mag 17, 2022 16:24


Il Tribunale Penale della Spezia, in composizione monocratica, Dott.ssa Perazzo, ha assolto un Ultras dello Spezia, sottoposto a provvedimento Daspo, che non aveva ottemperato alla firma per l’incontro calcistico amichevole fra lo Spezia e la Pistoiese del 19.9.2020 tenutosi allo Stadio Alberto Picco della Spezia.

Il giovane è stato dunque ritualmente sottoposto a procedimento penale per violazione dell’art 6. della legge 401/1989 (c.d. Legge Stadio), fattispecie delittuosa punita fino a tre anni di reclusione.

Nella discussione finale, il difensore ha prodotto un documento rivelatosi decisivo, consistente in un provvedimento del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Bolzano, Dott. Emilio Shonsberg, che, su istanza dello stesso legale, aveva esonerato, nella stessa data del 2020, il giovane dalla suddetta prescrizione per ragioni legate all’emergenza epidemiologica: l’ultras dunque non era sottoposto all’obbligo di firma.

A fronte di questa produzione, anche il Procuratore della Repubblica Dott.ssa Burani, ha richiesto l’assoluzione, confermata dalla sentenza del Magistrato Giudicante. Il Giudice ha infatti ritenuto di condividere detta tesi, pronunciandosi così per l’assoluzione, con grande gioia per il giovane ultras, per l’Avvocato Massimo Lombardi e per tutto il popolo bianco.

https://www.sportpeople.net/ultras-spez ... -il-covid/
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Re: GIURISPRUDENZA SU DASPO.

Messaggioda whensundaycomes » mer lug 13, 2022 12:16


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Re: GIURISPRUDENZA SU DASPO.

Messaggioda whensundaycomes » lun lug 18, 2022 12:01


Il Tar Veneto ha sciolto la riserva ed ha sospeso 6 provvedimenti Daspo della durata di anni 3 ad altrettanti tifosi della Spal. I provvedimenti erano stati emessi nel mese di febbraio 2022 dal questore veneto a seguito degli alterchi occorsi prima del match Vicenza-Spal tra opposte tifoserie e polizia.

Assunto della difesa, degli avvocati Andrea Ferrari del Foro di Ferrara e Giovanni Adami del Foro di Udine, l’indimostrabilità di concreti episodi di minaccia o violenza in capo ai singoli tifosi che, sempre secondo le tesi difensive, erano semplicemente presenti ai piedi delle loro autovetture ferme in coda.

Il tribunale ha ritenuto che la documentazione depositata dalla Pubblica Amministrazione, non sia riuscita a dimostrare l’attiva partecipazione dei ricorrenti, anche solo come istigatori, motivatori o promotori, di episodi di violenza. Infatti le foto che avevano permesso la loro identificazione li inquadravano in stato di quiete ed, addirittura, erano state scattate in orario lontano dai fatti cruenti.

La procedura prevede che in novembre sia tenuta la ulteriore e decisiva udienza ma nel frattempo i sostenitori della Spal potranno riprendere posto sugli spalti.

https://www.sportpeople.net/spal-sospes ... i-vicenza/
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Re: GIURISPRUDENZA SU DASPO.

Messaggioda whensundaycomes » mer gen 18, 2023 13:43


Difesi dall’avvocato Giovanni Adami, sei tifosi alabardati sono stati chiamati a processo per i fatti occorsi durante la gara di Serie D del 6 novembre 2016 fra Polisportiva Tamai e Triestina. Cinque sono stati assolti mentre per il sesto il giudizio è in sospeso a causa della richiesta di messa alla prova. Procedimento, quest’ultimo, che permette l’estinzione del reato attraverso lavori socialmente utili, forniti alla collettività ovviamente in forma gratuita.

In occasione di quella partita, si erano verificati incidenti fra la tifoseria triestina e la polizia in servizio al “Giovanni XXIII” di Tamai di Brugnera, in provincia di Pordenone. Un carabiniere era stato raggiunto da un pugno e si è costituito parte civile in questo stesso processo, ottenendo un risarcimento.

In barba all’assoluzione, tutti gli imputati avevano comunque già scontato il Daspo nell’immediatezza dei fatti. Per quanto ci sia chi parla di impunità degli ultras, questo capestro li punisce a priori anche quando poi un successivo processo li assolve dalle imputazioni.

https://www.sportpeople.net/triestina-5 ... amai-2016/
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Re: GIURISPRUDENZA SU DASPO.

Messaggioda whensundaycomes » gio giu 15, 2023 16:36


https://www.sportpeople.net/violazioni- ... el-tifoso/

Negli ultimi anni i frequentatori degli stadi italiani sono stati colpiti, con sempre maggior frequenza e talvolta anche per fatti di rilevanza minima (si pensi, ad esempio, all’occupazione di un posto diverso da quello indicato sul biglietto) da provvedimenti di varia natura tra i quali non è facile orientarsi. Può pertanto essere opportuno fare un po’ di chiarezza.

Cominciamo dalle sanzioni inflitte per le violazioni (vere o presunte) dei regolamenti d’uso degli stadi.

Nell’ultimo decennio, alcune Questure (in particolare, quella di Torino, ma anche quelle di Roma, Napoli ed altre ancora) hanno contestato agli spettatori, in diverse occasioni, la violazione del regolamento d’uso dell’impianto sportivo.

Esiste infatti una disposizione di legge (l’art. 1-septies del decreto legge n. 28/2003: articolo che è stato introdotto nel 2005 con uno dei tanti decreti legge emanati in questa materia) che consente al Prefetto di punire la violazione del regolamento d’uso degli impianti sportivi con una sanzione amministrativa pecuniaria (più semplicemente, anche se in maniera un po’ imprecisa: una “multa”) compresa tra 100 e 500 euro.

La normativa di settore dispone che i regolamenti d’uso degli impianti vengano approvati dal GOS (Gruppo Operativo Sicurezza) o dal Questore, e poi adottati dalle società sportive che utilizzano l’impianto.

I regolamenti d’uso, che sono solitamente pubblicati sui siti Internet delle società di calcio ed affissi su cartelloni collocati all’ingresso degli impianti, contengono i divieti più disparati: dal divieto di occupare un posto diverso da quello indicato sul biglietto o sull’abbonamento, sino al divieto di fumare.

Il regolamento d’uso rappresenta pertanto un grimaldello utile per sanzionare i tifosi, colpendoli anzitutto nel portafoglio, anche in assenza di comportamenti che potrebbero consentire l’adozione del DASPO (che viene invece emesso dal Questore nei casi previsti dall’art. 6 della legge n. 401 del 1989, e cioè, a grandi linee, nei confronti di chi, in occasione o a causa di manifestazioni sportive, abbia partecipato attivamente a episodi di violenza, minaccia o intimidazione, oppure abbia incitato, inneggiato o indotto alla violenza): l’importo di una singola sanzione per la violazione del regolamento d’uso può infatti persino superare il costo di un abbonamento stagionale in curva.

La sanzione per la violazione del regolamento d’uso può anche aggiungersi al DASPO. Si pensi, ad esempio, al caso dei tifosi della Curva Primavera del Torino, che nel dicembre 2019 – per condotte come l’occupazione di posti diversi da quelli indicati sui titoli di accesso (biglietto singolo o abbonamento), l’esposizione di stendardi non autorizzati, l’intonazione di cori contro il presidente Cairo e le Forze dell’Ordine ecc. – hanno complessivamente ricevuto, oltre al DASPO, 500 contestazioni di violazione del regolamento d’uso dello stadio Grande Torino, per un totale di 83.500 euro di “multa”. Più di 400 di queste contestazioni sono state “impugnate” davanti al Prefetto: con quali modalità lo vedremo a breve.

In sintesi, la procedura di contestazione è la seguente.

La Questura (solitamente tramite la DIGOS o la Divisione Polizia Amministrativa) notifica al tifoso, anche diversi giorni dopo la partita (o addirittura alcune settimane dopo), un verbale di accertamento e contestazione della violazione del regolamento d’uso dello stadio: nel verbale vengono indicate la condotta contestata e la previsione del regolamento d’uso che, a detta della Questura, sarebbe stata violata.

Il tifoso a quel punto ha due possibilità: o pagare la sanzione in misura ridotta (che è pari a un terzo del massimo, e quindi a 167 euro) entro 60 giorni dalla notifica del verbale, oppure, entro il più breve termine di 30 giorni dalla notifica del verbale, presentare scritti difensivi (e cioè una sorta di “ricorso”) al Prefetto, chiedendo l’archiviazione del procedimento amministrativo (in parole povere, si chiede che non venga inflitta la sanzione). Negli scritti difensivi il tifoso può anche chiedere di essere ascoltato in Prefettura.

Molte possono essere le argomentazioni contenute negli scritti difensivi: ad esempio, si può eccepire che la contestazione è avvenuta con ritardo rispetto all’evento sportivo, o che il regolamento d’uso non è stato approvato, o, ancora, che il comportamento contestato non è stato posto in essere, e così via.

Così come in materia di violazioni al codice della strada, se si paga la sanzione in misura ridotta non si può più presentare “ricorso” al Prefetto; e, allo stesso modo, se si paga la sanzione in misura ridotta dopo aver presentato “ricorso” al Prefetto, il ricorso diventa inammissibile.

Ipotizziamo che la sanzione in misura ridotta non venga pagata e che venga presentato “ricorso” al Prefetto: dopo molto tempo (a volte anche dopo anni), la Prefettura decide se archiviare il procedimento (in questo caso, il tifoso non deve pagare nulla) oppure emettere un’ordinanza con cui ingiunge (e cioè ordina) al tifoso di pagare una somma che la Prefettura stabilisce all’interno della “forchetta” compresa, come detto, tra 100 e 500 euro.

Una domanda che viene frequentemente rivolta agli avvocati è la seguente: entro quanto tempo il Prefetto può emettere l’ingiunzione di pagamento? Secondo la Cassazione, può farlo entro 5 anni dal giorno della violazione (e cioè, nel nostro caso, della partita). Una recente decisione del Consiglio di Stato ha però stabilito che, se trascorre un periodo di tempo significativo, nell’ordinanza-ingiunzione con cui infligge la sanzione il Prefetto deve giustificare le ragioni del ritardo.

L’eventuale sanzione del Prefetto può essere impugnata, entro 30 giorni dalla notifica, davanti al Giudice di Pace civile: in questo caso occorre pagare allo Stato una “tassa” per il deposito del ricorso (il cosiddetto Contributo Unificato) pari a 43 euro, in aggiunta al compenso del proprio avvocato.

Alla fine del giudizio, il Giudice di Pace potrà confermare oppure annullare l’ingiunzione di pagamento.

Il mancato ascolto in Prefettura del tifoso che abbia chiesto l’audizione non è considerato, di per sé, ragione sufficiente per annullare l’ingiunzione, ma, ad esempio, il Giudice di Pace può annullare l’ingiunzione perché non vi è la prova della responsabilità del tifoso (in giudizio spetta infatti alla Prefettura dimostrare che il tifoso abbia violato il regolamento d’uso).

Quando il Giudice di Pace annulla l’ingiunzione del Prefetto, la Prefettura può essere anche condannata a pagare le spese legali del tifoso che ha agito davanti al Giudice di Pace, nella misura decisa dal Giudice di Pace stesso (che non necessariamente coincide con il compenso concordato tra cliente ed avvocato).

Il giudizio davanti al Giudice di Pace è, di solito, abbastanza breve e può durare anche soltanto pochi mesi: ma ciò dipende molto dall’efficienza dei singoli uffici dei Giudici di Pace dislocati sul territorio italiano.

La decisione del Giudice di Pace può a sua volta essere impugnata davanti al Tribunale, e quella del Tribunale può essere fatta oggetto di ricorso alla Corte di Cassazione: tuttavia è davvero rarissimo che le decisioni del Giudice di Pace favorevoli ai tifosi vengano impugnate dalla Prefettura.

Infine, un’annotazione molto importante. Il tifoso deve prestare particolare attenzione al rischio di incorrere in un DASPO dopo aver ricevuto due sanzioni dal Prefetto: infatti, l’art. 1-septies del decreto legge n. 28/2003 prevede anche che, dopo l’emissione, da parte del Prefetto (ovviamente a carico della medesima persona), di due ingiunzioni per due violazioni – commesse nella stessa stagione sportiva – di norme comportamentali contenute nei regolamenti d’uso degli impianti sportivi, il Questore possa emettere il DASPO.

È opportuno ricordare, però, che il DASPO non può essere adottato sulla base dei soli verbali di contestazione emessi dalla Questura; il DASPO può essere emesso solo dopo che il Prefetto – una volta respinti i “ricorsi” del tifoso – ha inflitto a quest’ultimo almeno due sanzioni: in questo senso, si sono espressi il TAR Lombardia – Milano e, in numerose decisioni, il TAR Piemonte, che hanno annullato i provvedimenti di DASPO emessi sulla base delle sole contestazioni della Questura di violazione del regolamento d’uso.

In caso di doppia sanzione prefettizia, per scongiurare un eventuale DASPO il tifoso potrà comunque ricorrere al Giudice di Pace chiedendo, oltre all’annullamento delle sanzioni, anche l’immediata sospensione della loro efficacia.

In caso, invece, di doppio pagamento, da parte del tifoso, della sanzione in misura ridotta, è dubbio se vi siano o meno i presupposti per il DASPO.

È pertanto evidente come la decisione – che occorre prendere rapidamente dopo la notifica del verbale della Questura – tra pagare la sanzione in misura ridotta e presentare “ricorso” al Prefetto richieda un’attenta valutazione di tutte le conseguenze che da tale scelta possono derivare.

Paolo Alberto Reineri
(avvocato del Foro di Torino)
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Re: GIURISPRUDENZA SU DASPO.

Messaggioda whensundaycomes » mar lug 18, 2023 12:47


Nella mattinata di venerdĂŹ scorso, il Giudice Monocratico del Tribunale di Lecce, Dott.ssa Giovanna Piazzalunga, ha emesso sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto in favore di 6 tifosi del
Casarano Calcio accusati di violenza privata per aver posto in essere in data 27 aprile 2021, secondo l’accusa “una condotta violenta e minacciosa verso dirigenti e calciatori al fine di costringerli ad annullare e rinviare la seduta di allenamento”.

Vale la pena ripercorre la vicenda che ha visto, loro malgrado, protagonisti i sei tifosi, di cui tre hanno patito sei mesi di arresti domiciliari con braccialetto elettronico e di seguito obbligo di presentazione
quotidiana presso la Caserma dei Carabinieri di Casarano.
Tutti gli imputati poi hanno e stanno soffrendo l’irrogazione del daspo con obbligo di firma per durata da 5 a 10 anni.

L’uso disinvolto del potere amministrativo, soprattutto in tema di ordine pubblico, questa volta è stato stigmatizzato non solo dalle doglianze del Difensore ma addirittura da un provvedimento assolutorio della Magistratura che ha inteso non convalidare l’assunto che lo aveva fondato.

Dopo una lunga e articolata istruttoria dibattimentale caratterizzata da numerosi “colpi di scena” per effetto di accurate indagini investigative del difensore degli imputati, tutti difesi dall’Avv. Giuseppe Milli, il Giudice, evidentemente convinto delle prove di segno opposto acquisite, sia di natura documentale che testimoniale, ha assolto con formula piena riservandosi di depositare le motivazioni entro 90 giorni.
Solo allora gli imputati, letti i motivi che hanno determinato tale assoluzione, potranno intraprendere ogni azione giudiziaria a tutela della loro dignitĂ  e reputazione nei confronti di tutti coloro che si potrebbero individuare responsabili a vario titolo per condotte perpetrate scientemente ai loro danni prima e durante il processo.

Si è avuto modo di accertare che tutti i tifosi casaranesi non fossero responsabili dei fatti loro contestati, a seguito dell’attività di indagine svolta dalla Digos Questura di Lecce a seguito di denuncia sporta dal sig Gianpiero Maci attuale Presidente del SSD Casarano Calcio, corroborate dalle dichiarazioni rese dall’epoca direttore sportivo Sig. Marcello Pitino che non sono risultate essere affatto convincenti se vero che esse non hanno determinato il risultato sperato.

Comunicato stampa Avv. Giuseppe Milli

https://www.sportpeople.net/assolti-con ... -casarano/
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Re: GIURISPRUDENZA SU DASPO.

Messaggioda whensundaycomes » lun lug 31, 2023 11:58


https://www.sportpeople.net/tar-annulla ... -sportiva/

Il Tribunale Amministrativo della Toscana ha annullato due daspo della durata di 10 e 8 anni a due tifosi del Grosseto precisando che il legame tra condotta violenta e manifestazione sportiva è ancora un aspetto fondamentale ed imprescindibile per ritenere il daspo legittimo…

La complessa vicenda giudiziaria, durata oltre 9 mesi, ha prima visto il Gip presso il Tribunale di Grosseto non convalidare l’obbligo di firma, poi il Questore riemettere i daspo cambiando e precisando la motivazione, quindi un altro Gip presso il Tribunale toscano non convalidare ulteriormente l’obbligo di firma (sempre accogliendo le deduzioni difensive dell’avv. Lorenzo Contucci) ed infine, dopo due udienze, il Tar di Firenze annullare completamente i due daspo accogliendo il ricorso dell’avv. Giovanni Adami.

Il caso riguardava un litigio per il possesso di alcune borse contenenti magliette sportive all’interno di una struttura calcistica del Centro Sportivo dell’US Grosseto 1912.

L’assenza di collegamento dell’azione col tifo violento e la mancanza di una contestuale manifestazione sportiva hanno spinto il Gip a ritenere che “non sia sufficiente una qualsiasi relazione e/ o collegamento occasionale con un evento sportivo, bensì sia necessario un immediato univoco nesso eziologico con il medesimo. Non può pertanto rilevare un rapporto di mera occasionalità tra condotta ed evento sportivo, bensì un rapporto qualificato nella quale la manifestazione sportiva si ponga quale causa scatenante la condotta violenta, anche se questo venga posto in essere distante e non nel medesimo contesto come capita nelle contestazioni dei tifosi sul rendimento della squadra ex post rispetto alla partita (e questo è il significato del termine “in occasione” che si accompagna quello “a causa” del testo normativo)”.

E da ultimo il Tar con sentenza 549/2023 ha definitivamente chiarito che: “Non può dirsi che la violenza fisica e verbale attribuita al ricorrente sia stata compiuta “in occasione di manifestazioni sportive”, essendo verosimile che il ricorrente neppure fosse a conoscenza dell’essere in corso una manifestazione sportiva; né è riprova la circostanza che l’amministrazione, nel primo adottato atto, neppure ha citato l’allenamento dei Giovanissimi, emerso solo successivamente. È certo, sulla base della stessa narrativa dei fatti risultante dal provvedimento impugnato, che il ricorrente non era certo pervenuto al centro sportivo per assistere agli allenamenti dei Giovanissimi della squadra, né risulta che abbia di fatto assistito a tali allenamenti; gli episodi di violenza contestati non possono dirsi avvenuti con un qualche tipo di collegamento con i suddetti allenamenti, che avevano luogo in altra parte del centro sportivo e risultano quindi estranei ai fatti di violenza stessa.

Né può dirsi che i fatti di violenza contestati siano stati posti in essere “a causa delle manifestazioni sportive”. Infatti non risulta che i fatti medesimi siano in alcun modo correlati all’essere i soggetti appartenenti a tifoserie diverse, ovvero comunque causati da fatti sportivi, per quanto distortamente interpretati”.
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Re: GIURISPRUDENZA SU DASPO.

Messaggioda whensundaycomes » mer ago 02, 2023 12:27


Con due ordinanze successive il Tribunale Amministrativo della Toscana quarta sezione ha sospeso 7 daspo ad altrettanti tifosi romanisti per gli episodi occorsi a margine della partita Empoli-Roma presso l’area di servizio dell’autostrada A1 “Montepulciano Ovest” il 13 settembre 2022.

Daspo della durata di anni 1 per furto all’interno del locale di ristorazione erano stati emessi dal Questore di Siena sette mesi dopo i fatti.

In sede cautelare il Tribunale amministrativo toscano seconda sezione con ord. 186/2023 e quarta sezione con ord. 327/23 ha rilevato che “il reato di furto aggravato contestato non sembra rientrare tra quelli per i quali è prevista l’applicazione del divieto di accedere agli impianti sportivi” ed ancora che “appare dubbio il nesso tra i fatti da lui compiuti e la manifestazione sportiva cui aveva assistito in precedenza”.

I difensori dei ricorrenti avv.ti Domenico Di Tullio, Massimiliano Della Puppa, Lorenzo Contucci e Giovanni Adami avevano sostenuto che il reato di furto non rientrava in nessun modo all’interno delle condotte che l’art. 6 c. 1 l. 401/89 prevede tassativamente come presupposto per l’emissione del provvedimento inibitorio per gli stadi ed ulteriormente come non vi fosse alcun collegamento tra le ipotizzate asportazioni di generi alimentari è la partita di calcio a cui probabilmente avevano appena assistito (Empoli-Roma) ed infine come i comportamenti denunciati non fossero stati pericolosi dato che dagli atti emergeva che le dipendenti non avevano riferito di aggressioni fisiche o verbali e che non erano stati rilevati danni alle strutture.

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Re: GIURISPRUDENZA SU DASPO.

Messaggioda whensundaycomes » mer ago 02, 2023 16:48


Con le ordinanze 51/2023 e 54/2023 il Tribunale Amministrativo dell’Alto Adige ha sospeso due daspo (anni 5 con firma ed anni 3 senza obbligo di presentazione) irrogati dal locale Questore ad altrettanti tifosi del Como, indiziati dell’accensione di fumogeni all’interno della Tribuna “Cannazza”, nel corso di Sudtirol-Como del recente torneo cadetto disputatasi l’11/2/2023.

Il Tar ha accolto la richiesta di sospensione del daspo formulata dagli avv.ti Di Marco, Radaelli e Adami reputando che l’accensione del fumogeno debba creare concreto pericolo per i presenti ai sensi dell’art. 6Bis l. 401/89 per poter sostenere l’emissione di un daspo che sia legittimamente messo.

Il Tribunale altoatesino rilevava che dalla motivazione dell’impugnato daspo non si poteva evincere l’attribuibilità ai ricorrenti di una condotta riconducibile alle ipotesi previste dall’art. 6 della L. n. 401/89, non risultando indicato, in concreto, un episodio di violenza al quale egli avrebbe preso parte attiva o una condotta chiaramente preordinata alla partecipazione a episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione.

Il Tar sottolineava come dall’istruttoria riversata in atti emergeva piuttosto che i due tifosi “accendevano un fumogeno di colore azzurro e lo brandivano incitando la propria squadra“. Proprio elementi come questi lasciano trasparire come l’accensione fosse a mero titolo folkloristico, senza alcun tipo di pericolosità per i tifosi della squadra avversaria, per la polizia presente, per gli atleti, etc.

Il tribunale sudtirolese è riuscito a distinguere le condotte effettivamente (concretamente) pericolose da quelle solo apparentemente tali. La legge antiviolenza nasce nel 1989 per reprimere comportamenti violenti o minacciosi ma comunque pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica e per chi si reca allo stadio ma purtroppo la sua applicazione effettiva è scivolata anche comprendendo nel daspo casi francamente incomprensibili quali sedersi due volte su un seggiolino non corrispondente al numero impresso sul biglietto, il ritardo di qualche minuto nel presentarsi in Questura per l’obbligo di firma, accedere allo stadio con un pass non intestato alla persona che ne usufruisce, l’aver comprato dei biglietti eludendo il divieto di trasferta senza poi nemmeno partire per la trasferta.

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Re: GIURISPRUDENZA SU DASPO.

Messaggioda whensundaycomes » gio ago 03, 2023 11:51


Il Tribunale Amministrativo della Liguria ha sospeso il daspo della durata di anni 1 ad un tifoso spezzino il quale, al termine di Spezia-Juventus del 19/02/2023, aveva – secondo la tesi della Questura – colpito con alcuni pugni il pullman dei giocatori juventini che stava lasciando lo stadio Picco e, poi, negato le sue generalità ai tutori dell’ordine prontamente accorsi.

La tesi del difensore avv. Adami sottolienava come l’assistito avesse più che altro appoggiato le mani sulla fiancata del pullman societario e che in quella circostanza (sotto le telecamere, in presenza di polizia, in assenza di tifoseria ospite, pullman scortato) ogni tipo di iniziativa violenta o minacciosa fosse assolutamente impossibile da realizzare.

Per quanto riguarda la fase immediatamente successiva, ovvero il rifiuto di fornire le proprie generalità, la difesa ha rimarcato come non sia un reato riconducibile all’alveo delle condotte esplicitamente previste dall’art. 6 l. 401/89, seguendo la tesi già prospettata nel ricorso 31/2023 quando sempre il Tar ligure sospese il daspo in capo ad un tifoso laziale emesso sempre dal Questore di La Spezia.

Il Tribunale amministrativo, in sintesi, ha ritenuto che la condotta contestata (colpire con le mani alla fiancata del pullman e iniziale rifiuto di fornire le proprie generalità) non configurasse nel suo insieme i presupposti di legge per l’adozione del provvedimento di allontanamento dagli stadi.

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Re: GIURISPRUDENZA SU DASPO.

Messaggioda whensundaycomes » mar ago 22, 2023 11:17


Le plurime denunce contro i tifosi della Spal imputati di lancio di fumogeni, interruzione di pubblico servizio e manifestazione non autorizzata durante la presentazione della squadra in pieno centro storico il 10 agosto del 2018 hanno concluso il loro lungo iter processuale con cinque assoluzioni con formula piena.

Il giudice monocratico del Tribunale penale di Ferrara Sandra Lepore ha accolto le tesi dei difensori avv.ti Andrea Ferrari, Filippo Sabbatani e Giovanni Adami che avevano sottolineato la differenza tra “coordinatore” e “promotore” del corteo, spiegando come non fosse possibile assegnare automaticamente la seconda qualifica a persone che al più avevano elevato i cori durante la passeggiata pacifica di circa 80 tifosi poco prima della presentazione della squadra. In relazione al lancio pericoloso di fumogeni nel mezzo del transito dei tifosi, l’istruttoria aveva fatto emergere l’assoluta assenza di pericolo in quanto gli stessi non erano stati lanciati, ma al termine dell’emissione del fumo, erano stati fatti rotolare a terra verso il margine destro della carreggiata senza disturbare o molestare i presenti o i curiosi. Ulteriormente la difesa aveva evidenziato che il reato contestato (art. 6bis l. 401/89) poteva realizzarsi solo nel contesto di una manifestazione sportiva e che una manifestazione organizzata per la presentazione di una squadra di calcio non rientrava nel concetto di “evento sportivo” così come delineato dalla richiamata “legge antiviolenza” che fa riferimento a contesti agonistici organizzati dal CONI o dalle Federazioni sportive.

Infine, sul reato di interruzione di pubblico servizio, contestata perché il deflusso dei tifosi ponendosi al centro di Piazza Travaglio, Corso Porta Reno, Corso Martiri della Libertà e Piazza Savonarola avrebbe determinato il blocco della circolazione stradale ed il ritardo di due autobus di linea costretti a fermarsi durante il transito del corteo, la difesa ha puntato sull’esiguità del ritardo (circa 10 minuti), sul modesto tragitto percorso (450 metri in totale) e sul fatto che lo stesso non potesse essere addebitato con certezza agli 80 spallini ma piuttosto anche a tutti gli altri tifosi (circa 3.000) che, sparsi, cercavano di raggiungere il luogo ove di li a poco sarebbe stata presentata la squadra.

https://www.sportpeople.net/presentazio ... ula-piena/
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Re: GIURISPRUDENZA SU DASPO.

Messaggioda whensundaycomes » lun nov 06, 2023 13:22


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Re: GIURISPRUDENZA SU DASPO.

Messaggioda whensundaycomes » mar nov 21, 2023 11:57


La seconda sezione collegiale Tribunale di Lecce, presieduta dal dott. Pietro Baffa, ha emesso sentenza di assoluzione con formula piena (per non aver commesso il fatto) in favore di V. S. e S. E., entrambi di Lecce e difesi dall’avv. Giuseppe Milli dopo un lungo processo terminato a quasi quattro anni di distanza dai fatti.

La vicenda riguardava un fatto avvenuto in data 19 gennaio 2020 in Lecce-Inter terminata con il risultato di 1-1 allorché al goal di vantaggio dell’Inter si accendeva una lite tra tifosi di opposte tifoserie.
Il successivo 31 gennaio veniva indetta una conferenza stampa presso la Questura di Lecce ove veniva divulgata la notizia che tre tifosi leccesi (il terzo C. A. sarebbe poi stato giudicato con rito abbreviato dal GUP che lo condannava con sentenza sub indice alla pena di anni tre e mesi otto di reclusione) erano stati individuati e imputati per i reati di lesioni aggravate, rapina aggravata consumata e infine tentata rapina ai danni di una donna originaria di Fasano (Br) e due altri tifosi interisti, tra cui un minore di Conversano (Ba).

Il lungo e capillare dibattimento ha dimostrato senza dubbio l’innocenza di V. e S. sopratutto grazie ad una perizia tecnica sull’unico elemento di prova utilizzato: un video amatoriale acquisito dalla Digos da uno spettatore.
I poliziotti intervenuti e gli steward presenti ed esaminati dal Tribunale non sono stati in grado di scardinare quanto la Difesa aveva cristallizzato nella perizia in favore degli imputati.
I testimoni, persone offese, invece hanno riferito circostanze del tutto differenti da quelle che si notavano dalla visione del video.

Ulteriore tassello che ha definitivamente corroborato l’innocenza del V. e dello S. è stata la strategia difensiva finalizzata all’esame di testimoni attraverso la comparazione contestuale tra quanto essi ebbero a riferire e le immagini che scorrevano e i fotogrammi da esse estrapolate.

Tutto ciò ha posto la parola fine a un calvario durato come detto quattro anni, durante i quali gli imputati hanno scontato (senza possibilità di poter essere indennizzati o risarciti) ben tre anni di daspo con obbligo di firma, una vera e propria gogna mediatica post conferenza stampa e il processo penale a loro carico.

“Vederli in lacrime alla lettura della sentenza mi ripaga di tanto lavoro. Sia da monito a coloro che troppo frettolosamente condannano prima di una sentenza del Giudice, anche se il rammarico è tanto poiché indagini più serene avrebbero certamente evitato questo ennesimo danno a carico di tifosi che, come sempre, pagano in anticipo senza possibilità di difesa e solo dopo molto tempo, a costo di tanto dolore sofferto, poi vedono trionfare la Giustizia”.

Avv. Giuseppe Milli

https://www.sportpeople.net/lecce-inter ... -il-fatto/
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