spacer
     

GIURISPRUDENZA SU DASPO.

Lo stadio e' sempre stato un punto di riferimento delle domeniche baresi... e ne sono successe di cose!!! Raccontatecele!
whensundaycomes

Avatar utente
Fedelissimo
Fedelissimo
 
Messaggi: 36651
Iscritto il: mar ott 02, 2007 16:36
Località: Kathmandu
Highscores: 0

Re: GIURISPRUDENZA SU DASPO.

Messaggioda whensundaycomes » dom gen 29, 2012 13:30


Ricordate il DASPO irrogato al ragazzo che aveva insultato Montolivo su FB?

http://www.giustizia-amministrativa.it/ ... 098_20.XML
Ciao Gianni, la tua trasferta continua nei nostri cuori!

Federico

Avatar utente
Fedelissimo
Fedelissimo
 
Messaggi: 4576
Iscritto il: sab nov 22, 2003 12:29
Località: ...su un treno
Highscores: 0

Re: GIURISPRUDENZA SU DASPO.

Messaggioda Federico » lun feb 06, 2012 16:26


Niente obbligo di firma per le partite amichevoli non pubblicizzate o programmate. Leggetevi la sentenza della Cassazione perchè è molto interessante :wink:

Corte di Cassazione, sez. III, 1 febbraio 2012, n. 4369

whensundaycomes

Avatar utente
Fedelissimo
Fedelissimo
 
Messaggi: 36651
Iscritto il: mar ott 02, 2007 16:36
Località: Kathmandu
Highscores: 0

Re: GIURISPRUDENZA SU DASPO.

Messaggioda whensundaycomes » lun feb 06, 2012 18:42


Sentenza interessantissima. :wink:
Ciao Gianni, la tua trasferta continua nei nostri cuori!

whensundaycomes

Avatar utente
Fedelissimo
Fedelissimo
 
Messaggi: 36651
Iscritto il: mar ott 02, 2007 16:36
Località: Kathmandu
Highscores: 0

Re: GIURISPRUDENZA SU DASPO.

Messaggioda whensundaycomes » lun feb 20, 2012 14:02


"Leggermente" off topic ma la inserisco lo stesso :

Con conformi sentenze del Tribunale e della C.A. Tizio viene prosciolto dai reati di resistenza e lesioni volontarie aggravate ai danni di un ispettore della polizia municipale, intervenuto per identificarlo dopo l'esecuzione di una indebita inversione di marcia ad U, per insussistenza dei fatti reato sul presupposto della legittima reazione dell'imputato, ai sensi dell'art. 4 D.Lgt. 14.9.1944 n. 288, alla arbitrarieta' dell'intervento d'istituto del pubblico ufficiale con specifico riguardo anche alle modalita' esecutive dell'arresto e “ammanettamento†del prevenuto da parte dell'ispettore e dei suoi colleghi sopraggiunti in suo ausilio. Rigettando il ricorso del Procuratore Generale, la S.C. ha rammentato il principio secondo cui "la distorsione dell'esercizio dell'autorita' da parte del pubblico ufficiale, suscettibile di integrare l'arbitrarieta' che rende legittima la reazione del privato, dando ingresso all'esimente gia' prevista dall'art. 4 D.Lgt. 288/1944 (oggi definita causa di non punibilita' dalla innovatrice disposizione di cui all'art. 393 bis c.p.), non richiede ne' che il pubblico ufficiale agisca con il proposito di commettere un arbitrio, ne' che questo non possa essere preceduto da un atteggiamento anche provocatorio del privato, che di per se' solo non vale ad elidere l'adeguatezza causale della reazione rispetto alla condotta arbitraria (non legittima) del pubblico ufficiale pur con solo riferimento alle modalita' di realizzazione di un atto del suo pubblico ufficio" (cfr, ex multis: Cass. Sez. 6, 26 91995 n 11419, Saetti; Cass. Sez. 6, 21.6.2006 n. 36009, Tonione).

(Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza n. 5913/2012)
Ciao Gianni, la tua trasferta continua nei nostri cuori!

whensundaycomes

Avatar utente
Fedelissimo
Fedelissimo
 
Messaggi: 36651
Iscritto il: mar ott 02, 2007 16:36
Località: Kathmandu
Highscores: 0

Re: GIURISPRUDENZA SU DASPO.

Messaggioda whensundaycomes » lun apr 16, 2012 18:53


SE LA SQUADRA E’ LONTANA UNA SOLA FIRMA IN QUESTURA
Sentenza della Corte di Cassazione che invita a non accanirsi inuitlmente nei confronti dei tifosi sottoposti a Daspo.

È una vessazione obbligare un tifoso, inserito nelle black list del Viminale, a firmare due volte nel corso della partita, quando la sua squadra del cuore gioca fuori dalla regione di residenza. La Corte di cassazione, con la sentenza 12510/12, depositata lo scorso 3 aprile, invita a non accanirsi inutilmente contro i supporter sottoposti al Daspo, cioè il divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono le manifestazioni sportive.
Sono circa 5mila, in Italia, i tifosi (in grande maggioranza del calcio) bollati come indesiderabili in seguito a provvedimenti amministrativi, giurisdizionali o internazionali. Un “marchio†che impone di presentarsi negli uffici di polizia durante lo svolgimento degli incontri per dimostrare l’effettiva lontananza dallo stadio.
Nel mirino dei giudici della terza sezione penale è finito però l’obbligo di doppia firma, considerato vessatorio perché imposto anche quando la squadra, nel caso specifico il Monza, giocava in trasferta in un’altra regione.
A rendere inutile una doppia presenza del tifoso negli uffici di polizia – richiesta trenta minuti dopo l’inizio del match e trenta prima della fine – erano i molti chilometri messi tra il soggetto in questione e i suoi beniamini. Una distanza che neppure con la forza della passione poteva essere colmata nel giro di meno di un’ora (a parte il caso, non certo frequente e che si può escludere quasi sempre a priori, di possibili tempi supplementari).
I giudici sottolineano che l’ordinanza di convalida del provvedimento impugnato era totalmente priva delle motivazioni utili a spiegare la necessità di una “rafforzata†limitazione della libertà.
Raccolta dunque la protesta dell’hooligan nostrano, la Cassazione finisce per “bacchettare†il Gip che aveva convalidato un’ordinanza in cui non venivano date spiegazioni in merito a una cautela considerata irragionevole. Si ricordano, tra l’altro, precedenti casi nei quali erano state censurate decisioni che imponevano l’obbligo della doppia o tripla firma senza spiegare perché era considerato insufficiente, per la tutela dell’incolumità pubblica, prevedere una sola “visita†del tifoso al posto di sicurezza.
«In tema di misure volte a prevenire fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive – si legge nella sentenza – l’obbligo di duplice presentazione all’autorità di Ps non è legittimamente imposto laddove, in ragione della distanza del luogo di competizione da quello di presentazione, non sia in ogni modo possibile, per l’interessato, raggiungere il luogo dell’incontro in tempi ravvicinati».
La Suprema corte ha cancellato dunque l’obbligo della seconda firma limitando l’onere alla prima.
Ciao Gianni, la tua trasferta continua nei nostri cuori!

X_MAS

Avatar utente
Fedelissimo
Fedelissimo
 
Messaggi: 5071
Iscritto il: sab giu 04, 2005 19:31
Località: ORDINE NERO
Highscores: 0

Re: GIURISPRUDENZA SU DASPO.

Messaggioda X_MAS » sab giu 02, 2012 10:42


Questa non è propriamente GIURISPRUDENZA SU DASPO, ma forse interesserà a qualche Ultras....

http://www.studiolegalelaw.net/consulenza-legale/30256

:lol:

X_MAS

Avatar utente
Fedelissimo
Fedelissimo
 
Messaggi: 5071
Iscritto il: sab giu 04, 2005 19:31
Località: ORDINE NERO
Highscores: 0

Re: GIURISPRUDENZA SU DASPO.

Messaggioda X_MAS » sab giu 02, 2012 10:42


Coltiva una piantina di canapa indiana sul balcone - Non è reato manca il principio dell’offensività

Corte di Cassazione Sez. Quarta Pen. - Sent. del 28.06.2011, n. 25674

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 22\l0\2009 il G.U.P. del Tribunale di Paola, in sede di udienza preliminare, dichiarava non luogo a procedere nei confronti di (…) per il delitto di cui all’art. 73 DPR_309_1990, per la coltivazione di una piantina di canapa indiana (acc. in Scalea -CS- il 26\10\2008).
Osservava il giudice di merito che sebbene la giurisprudenza di legittimità avesse stabilito il principio della punibilità della coltivazione di sostanza stupefacente, anche se domestica, pur sempre la condotta tipica doveva essere connotata dalla offensività. Nel caso di specie, la coltivazione di una sola piantina non era idonea porre in pericolo il bene della salute pubblica o della sicurezza pubblica, con la conseguente non configurabilità del delitto contestato.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il Procuratore Generale preso la Corte di Appello di Catanzaro, lamentando la erronea applicazione della legge penale, in quanto la inoffensività della condotta è delimitata alle sole ipotesi di inidoneità della sostanza a determinare un effetto stupefacente, nel caso di specie, invece, presente secondo quanto accertato attraverso analisi gas-cromotografiche.

Considerato in diritto

3. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
3.1. Va premesso che questa Corte di legittimità ha statuito di recente che la coltivazione di stupefacenti, sia essa svolta a livello industriale o domestico costituisce reato anche quando sia realizzata per la destinazione del prodotto ad uso personale (cfr. Cass, Sez. U, Sentenza n. 28605 del 24/4/2008 Ud, Dep. 10/07/2008 Di Salvia, Rv. 239920).
Ciò premesso, la stessa giurisprudenza di legittimità ha più volte precisato che “Ai fini della punibilità della coltivazione non autorizzata di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, spetta al giudice verificare in concreto l’offensività della condotta ovvero l’idoneità della sostanza ricavata a produrre un effetto drogante rilevabile†(Cass. Sez. U, Sentenza n. 28605 del 24/04/2008 Ud. (dep. l0/07/2008) Di Salvia, Rv. 239921; Cass, Conforme, Sez. U. 24 aprile 2008, Valleua; Cass, Sez. 4, Sentenza n, 1222 del 28/10/2008 Ud. (dep. 14/01/2009), Nieoletti, Rv. 242371).
3.2. In tema di principio di offensività, va osservato che esso può essere riguardato da due punti di vista come criterio guida per il legislatore e come ausilio per l’interprete nella valutazione della tipicità di una determinata condotta.
Dal primo punto di vista, la necessaria “frammentarietà†del diritto penale comporta che il legislatore si determini a configurare come reato un fatto quale estrema ratio , e cioè solo quando per la tutela di interessi non contingenti ritenga “ragionevole†il sacrificio della libertà individuale immanente alla sanzione penale (principio di legalità sostanziale) . Nella selezione difatti costituenti reato il legislatore deve essere guidato dalla valutazione del valore del bene giuridico che si intende tutelare, ma anche da finalità immediate determinate dal contesto storico e sociale.
Tale potere del legislatore è discrezionale e quindi insindacabile , con l’unico limite, come detto, della manifesta irragionevolezza invero la violazione di tale limite potrebbe portare a configurare una illegittimità costituzionale della norma per violazione degli artt. 3 e 13 della Costituzione.
Ma l’aspetto che qui maggiormente interessa è il principio di necessaria offensività del reato, come criterio guida per l’interprete onde valutare la “tipicità†della condotta. Come è noto, si ha “tipicità†del fatto, quando questo corrisponde perfettamente alla fattispecie astratta prevista dalla norma incriminatrice.
Secondo la più attenta dottrina e giurisprudenza, la mera aderenza del fatto alla norma di per sé non integra il reato, essendo necessario anche che la condotta sia effettivamente lesiva del bene giuridico protetto dalla norma, non solo quindi “nullum crimen sine legeâ€, ma anche “nullum crimen sine iniuria†Secondo i sostenitori della “concezione realisticaâ€, la previsione del reato non mira a punire la mera disobbedienza alla norma, ma la condotta effettivamente lesiva del bene protetto in tale ottica il reato non può che essere un “fatto tipico offensivo “, Il principio di offensività deve ritenersi essere stato costituzionalizzato nel nostro ordinamento. A riprova di ciò vi sono gli artt. 25 e 27 Cost, che distinguono tra pene e misure di sicurezza, le prime dirette a colpire fatti offensivi, le seconde, la mera pericolosità del soggetto. Ancora, significativo in tale ottica è l’art. 13 della Cost. che consente il sacrificio della libertà (connesso alla pena) solo in presenza della necessità di tutela di un concreto interesse.
La necessaria offensività del reato si desume, inoltre, dalla disposizione di cui all’art, 49, e. Il, c.p. che prevede la non punibilità del reato impossibile. Tale norma, lungi dall’essere un inutile duplicato dell’art, 56 c.p. (laddove non prevede la punibilità del tentativo inidoneo), ha una sua propria autonomia se interpretata nel senso di ritenere non punibili quelle condotte solo apparentemente consumate e quindi aderenti al tipo, ma in realtà totalmente deficitarie di lesività secondo una valutazione effettuata “ex postâ€.
Dell’esistenza del detto principio vi è traccia sia nella giurisprudenza costituzionale che in quella ordinaria.
Con la sentenza n. 62 del 26\3\1986 la Corte Costituzionale, dichiarando non fondata una questione relativa alla normativa sulle armi ed esplosivi , affrontò per la prima volta la problematica della offensività e della sua “costituzionalizzazioneâ€.
Il giudice delle leggi ebbe ad osservare che spetta al giudice individuare il bene o i beni tutelati attraverso l’incriminazione d’una specie tipica, nonché determinare, in concreto, ciò che, non raggiungendo la soglia dell’offensività dei beni in discussione, è fuori del penalmente rilevante. Inoltre ribadendo che non era compito della Corte prendere posizione sul significato, nel sistema, del reato impossibile e se cioé esso, nella forma dell’idoneità dell’azione, costituisse il
rovescio degli atti idonei di cui all’art. 56 c.p. fosse espressione di principio generale integratore del principio di tipicità formale di cui all’art. 1 del codice penale, sottolineava che l’art, 49, secondo comma, c.p. non poteva non giovare all’interprete al fine di determinare in concreto, la soglia del penalmente rilevante.
Con altra pronuncia, la Corte Costituzionale ha precisato che diversa dal principio della offensività, come limite di rango costituzionale alla discrezionalità del legislatore penale ordinario, è la offensività specifica della singola condotta in concreto accertata. Ove questa sia assolutamente inidonea a pone a repentaglio il bene giuridico tutelato, viene meno la riconducibilità della fattispecie concreta a quella astratta, proprio perché la indispensabile connotazione di offensività in generale di quest’ultima implica di riflesso la necessità che anche in concreto la offensività sia ravvisabile almeno in grado minimo, nella singola condotta dell’agente, in difetto di ciò venendo la fattispecie a rifluire nella figura del reato impossibile (art. 49 cod. pen. ). La mancanza dell’offensività in concreto della condotta dell’agente non radica però alcuna questione di costituzionalità, ma implica soltanto un giudizio di merito devoluto al giudice ordinario (Corte Cost, 360 del 14\5\1995).
La giurisprudenza di merito e di legittimità, sebbene timidamente, hanno fatto appello al difetto di offensività per ritenere non punibile, a titolo esemplificativo, il tentato omicidio attraverso colpi sparati alla vittima protetta da un vetro antiproiettile (Cass. E, 8527\1989 , rv, 181564) ; la cessione di stupefacente con un principio attivo di scarsa capacità drogante (Cass. IV, 601\1997, rv. 208011; Cass. IV, 1222\ 2008, Rv. 242371); l’abuso d’ufficio, nel caso in cui esso incideva su un rapporto di lavoro ormai estinto (Cass. VI 8406/1997); la violazione di norme tributarie determinata da irregolarità del tutto sporadica e casuale (Cass. III, 84/\1999 , rv. 212 di falso innocuo 7875\1987, rv. 176302); il furto di merce di modesto valore (Trib. Roma 2/5/2000).
Peraltro, con molta cautela, il principio di offensività si va facendo strada anche nel diritto positivo : l’art, 27 del processo penale minorile stabilisce che †Durante le indagini preliminari, se risulta la tenuità del fatto o l’occasionalità del comportamento, il pubblico ministero chiede al giudice sentenza di non luogo a procedere per irrilcvanza del fatto quando l’ulteriore corso del procedimento pregiudica le esigenza educative del minorenneâ€.
Ancora, l’art. 34 del d.lgs. 274\2000 (Giudice di pace), prevede la possibilità dell’archiviazione del procedimento nei casi di particolare tenuità. Secondo la disposizione, il fatto è di particolare tenuità quando, rispetto all’interesse tutelato, l’esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato, nonché la sua occasionalità e il grado della colpevolezza non giustificano l’esercizio dell’azione penale, tenuto conto altresì del pregiudizio che l’ulteriore corso del procedimento può recare alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute della persona sottoposta ad indagini o dell’imputato.
L’apertura mostrata dal legislatore verso la problematica dell’offensività appare destinata in futuro ad innovare tutto il sistema penale.
3.3 Ciò detto e venendo al caso di specie, è da ritenere che il giudice di merito abbia fatto buon governo dei principi illustrati, laddove ha riconosciuto a fronte delle oggettive circostanze del fatto e della modestia dell’attività posta in essere (coltivazione domestica di una piantina posta in un piccolo lo vaso sul terrazzo dì casa, contenete un principio attivo di mg.16), una condotta del tutto inoffensiva dei beni giuridici tutelati dalla norma incriminatrice,
L’infondatezza del ricorso ne impone il rigetto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Depositata in Cancelleria il 28.06.2011

Mister libidine

Avatar utente
Fedelissimo
Fedelissimo
 
Messaggi: 4965
Iscritto il: ven lug 30, 2010 13:42
Località: BARI
Highscores: 1

Re: GIURISPRUDENZA SU DASPO.

Messaggioda Mister libidine » sab giu 02, 2012 21:04


:think:
non me lo sono letto tutto,a dir la verità ho letto i primi tre righi,per farla breve è consentito coltivare una piantina? :punk:
"..sappiate amare la Bari,sappiatela custodire e guardatela sempre da innamorati"

whensundaycomes

Avatar utente
Fedelissimo
Fedelissimo
 
Messaggi: 36651
Iscritto il: mar ott 02, 2007 16:36
Località: Kathmandu
Highscores: 0

Re: GIURISPRUDENZA SU DASPO.

Messaggioda whensundaycomes » mer giu 06, 2012 11:19


http://www.tifonet.it/notizie/articolo. ... 1097&sn=tn

Il TAR sforna sentenze interessanti ultimamente.
Ciao Gianni, la tua trasferta continua nei nostri cuori!

whensundaycomes

Avatar utente
Fedelissimo
Fedelissimo
 
Messaggi: 36651
Iscritto il: mar ott 02, 2007 16:36
Località: Kathmandu
Highscores: 0

Re: GIURISPRUDENZA SU DASPO.

Messaggioda whensundaycomes » ven gen 18, 2013 13:30


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana si è pronunciato sul ricorso presentato dai tifosi viola, che furono colpiti dal Daspo il 5 giugno 2011, in occasione della partita di calcio “Atalanta-Fiorentina†del Campionato Primavera TIM-Trofeo “Giacinto Facchetti†ed in particolare, dal superamento da parte di un gruppo di questi sforniti di biglietto d’ingresso dei controlli di sicurezza in opera presso lo stadio “Porta Elisa†di Lucca. Già l' 8 settembre 2011, il TAR aveva sospeso questo provvedimento, adesso ritiene fondati i motivi del ricorso e lo accoglie, così pronunciandosi: La giurisprudenza del Giudice amministrativo e della Sezione (T.A.R. Toscana, sez. II, 6 ottobre 2011 n. 1463) ha, infatti sottolineato, da tempo, l’elevata discrezionalità che la norma attributiva del potere riconosce all’Amministrazione, ai fini dell’individuazione dei possibili destinatari della misura di prevenzione... Con riferimento alla vicenda che ci occupa, la Sezione ha già rilevato, in sede cautelare, l’illegittimità dei provvedimenti impugnati.
Ciao Gianni, la tua trasferta continua nei nostri cuori!

whensundaycomes

Avatar utente
Fedelissimo
Fedelissimo
 
Messaggi: 36651
Iscritto il: mar ott 02, 2007 16:36
Località: Kathmandu
Highscores: 0

Re: GIURISPRUDENZA SU DASPO.

Messaggioda whensundaycomes » lun nov 25, 2013 13:50


Ciao Gianni, la tua trasferta continua nei nostri cuori!

whensundaycomes

Avatar utente
Fedelissimo
Fedelissimo
 
Messaggi: 36651
Iscritto il: mar ott 02, 2007 16:36
Località: Kathmandu
Highscores: 0

Re: GIURISPRUDENZA SU DASPO.

Messaggioda whensundaycomes » mer gen 29, 2014 13:16


Il destinatario del Daspo può partecipare alla manifestazione dei supporter della squadra del cuore contro la sospensione della partita. Il divieto di avvicinarsi allo stadio, infatti, non vale se la partita non si gioca.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, con la sentenza 3713/2014, annullando senza rinvio la condanna inflitta dalla Corte di Appello di Milano ad un tifoso per aver partecipato ad un corteo che dallo stadio Meazza raggiungeva varie zone della città, tra cui la sede RAI di Corso Sempione, manifestando contro la sospensione di Inter Lazio, nel novembre del 2007.
La Corte comincia col ricordare che il fine perseguito dalla norma è quello “della sicurezza in occasione delle manifestazioni sportive e non anche in occasione di una qualsivoglia manifestazione collegata all’attività sportiva†( Corte di cassazione – Sezione III penale – Sentenza 28 gennaio 2014 n. 3713)

[Fonte: Mediterranews]
Ciao Gianni, la tua trasferta continua nei nostri cuori!

whensundaycomes

Avatar utente
Fedelissimo
Fedelissimo
 
Messaggi: 36651
Iscritto il: mar ott 02, 2007 16:36
Località: Kathmandu
Highscores: 0

Re: GIURISPRUDENZA SU DASPO.

Messaggioda whensundaycomes » ven mar 28, 2014 18:43


Il noto legale foggiano, avv. Eugenio Gargiulo, segnala due importanti pronunce giurisprudenziali in tema di DASPO.
“La disposizione del divieto previsto dall’art. 6 della legge n. 401 del 1989 implica che un soggetto si sia reso responsabile di comportamenti idonei a rivelarne una pericolosità specifica, strettamente connessa alle manifestazioni sportive negli stadi di calcio. In ragione di tale rilievo, non è rinvenibile alcun obbligo per l’Amministrazione di correlare il divieto di cui trattasi con i fatti accaduti nel senso di imporre lo stesso solo in relazione allo svolgimento di ben determinate partite di calcio, disputate dalle squadre interessate dall’incontro in occasione del quale si sono verificati gli atti di violenza contestati al destinatario del provvedimento. Tuttavia, la necessità di indicare specificamente i luoghi ai quali si estende il divieto (diversi dagli impianti sportivi e coincidenti con quelli interessati alla sosta, al transito ed al trasporto di persone che partecipano od assistono alle competizioni) risponde ad un ben preciso obbligo di legge, la cui imposizione è ispirata da esigenze di conciliazione con la libertà di circolazione, costituzionalmente riconosciuta (art. 16), ma anche di garanzia della stessa esigibilità del comando.
Per tale ragione nel provvedimento di DASPO debbono essere specificati i luoghi ai quali si estende il divieto di accesso. ( in tal senso Tribunale Amministrativo Regionale Lazio – Roma, Sezione 1ter, Sentenza 5 aprile 2012, n. 3156)
Una altra pronuncia che fa giurisprudenza, e può riaccendere la tensione nella galassia ultras, intorno alla mai digerita tessera del tifoso. Il Consiglio di Stato ha sancito la legittimità del Daspo emesso dal Questore di Napoli nei confronti di un tifoso del Padova, a seguito di quanto si era verificato in occasione dell’incontro di calcio di serie B Juve Stabia Padova, del 29 settembre 2012.
In quella circostanza ben 44 sostenitori patavini, viaggianti a bordo di un pullman e diretti allo stadio di Castellammare di Stabia, erano stati fermati dalla polizia dai caselli autostradali di Napoli Nord nel corso dei servizi predisposti prima dell’incontro, ed erano risultati tutti privi della tessera del tifoso e del biglietto di ingresso che, secondo le disposizioni vigenti, non avrebbero potuto acquistare allo stadio. A bordo dell’autobus vennero anche rinvenuti e sequestrati 24 torce illuminanti (fumogeni) e un coltello.
Nei confronti di tutti i tifosi identificati furono emessi provvedimenti di divieto di accesso allo stadio per un anno – la maggior parte dei quali notificati ex novo nel 2013 dopo una sentenza del Tar Campania che aveva riscontrato un vizio procedurale – poiché avevano posto in essere, in occasione di una manifestazione sportiva, una condotta ritenuta pericolosa per la sicurezza pubblica.
Accogliendo la tesi della Questura di Napoli, contestata fermamente da uno dei supporters padovani che ha presentato ricorso prima al Tar Campania e poi al Consiglio di Stato, i giudici di Palazzo Spada hanno ribadito che la legge prevede che il Daspo può essere applicato non solo nei confronti di chi ha tenuto comportamenti violenti, ma anche nei confronti di chi ha tenuto “una condotta finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza o tale da porre in pericolo la pubblica sicurezza†si legge nel provvedimento del Consiglio di Stato.
Infatti, nel caso di specie, “è vero che non si erano ancora verificati disordini o episodi violenti, se non altro perché i tifosi padovani controllati non erano ancora arrivati allo stadio e mancavano alcune ore all’inizio della partita. Ma la Questura – affermano i giudici – ha ritenuto verosimile e probabile, date le circostanze, che tutti e 44 i viaggiatori si proponessero di presentarsi in massa all’ingresso dello stadio tentando di entrare benché privi sia del biglietto che della tessera del tifoso. E che pertanto ad essi si dovesse addebitare â€â€¦una condotta finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza … o tale da porre in pericolo la sicurezza pubblica – si legge nella pronuncia – Convincimento rafforzato dal reperimento, sull’autobus, di un certo quantitativo di materiale pirotecnico vietatoâ€.
Il ragionamento di Palazzo Spada è imperniato su un iter logico: “Non ci si può infatti nascondere – trattandosi di fatti notori – che fra i comportamenti usuali, anzi tipici, dei c.d. ultras (specie in trasferta) vi è quello di presentarsi ai cancelli dello stadio – sostiene il Consiglio di Stato -, in massa o comunque in gruppi organizzati, senza biglietto, e con atteggiamenti aggressivi e intimidatori, per creare condizioni nelle quali gli addetti al controllo e le autorità preposte siano costrette a scegliere fra consentire loro pro bono pacis l’ingresso, ovvero correre il rischio che mantenuti forzatamente all’esterno quelli sfoghino la loro delusione e la loro aggressività creando disordini e tafferugli con la tifoseria avversariaâ€.
I magistrati hanno sottolineato la legittimità del provvedimento della Questura, “in quanto in questa luce appare ozioso discettare – argomentano – se l’attuale appellante abbia avuto un ruolo più o meno attivo: considerato il contesto, ciascuno dei 44 era consapevole, quanto meno, che non possedeva gli indispensabili titoli per l’accesso allo stadio (tessera del tifoso e biglietto nominativo) e che non aveva modo di procurarseli legittimamente; e dunque – concludono – affrontava un viaggio di oltre 600 km su un autobus appositamente noleggiato perché fidava sulla possibilità di eludere i controlli avvalendosi della forza d’intimidazione del numero – salvo alimentare disordini all’esterno dello stadio, in caso di rifiutoâ€.
Foggia, 27 marzo 2014 Avv. Eugenio Gargiulo
[Fonte: Mediterranews]
Ciao Gianni, la tua trasferta continua nei nostri cuori!

whensundaycomes

Avatar utente
Fedelissimo
Fedelissimo
 
Messaggi: 36651
Iscritto il: mar ott 02, 2007 16:36
Località: Kathmandu
Highscores: 0

Re: GIURISPRUDENZA SU DASPO.

Messaggioda whensundaycomes » lun apr 07, 2014 12:52


Accostare due notizie che nulla hanno a che fare l’una con l’altra per suggestionare l’ascoltatore o il lettore di turno è reato. Lo ha confermato la Cassazione che ha condannato per diffamazione, con sentenza n. 14032, una giornalista che in un servizio televisivo dedicato alle vittime della chirurgia estetica praticata in centri improvvisati, ha inserito anche la notizia di una paziente morta nello studio di un medico mentre si sottoponeva ad ozonoterapia. Immediata la querela da parte del medico che, in possesso del titolo e senza una responsabilità nella morte della signora, era finito nel putiferio delle polemiche. Nel servizio mandato in onda dalla televisione, infatti, era stata inquadrata la targa dello studio del medico. Per la Cassazione, quindi, l’accostamento delle notizie ha indotto il telespettatore a ritenere che anche il medico vero, riconoscibile grazie alle immagini trasmesse, fosse coinvolto nelle indagini sulle pratiche illecite. Censurata dunque la confusione fatta accostando notizie solo all’apparenza omogenee.
[Fonte: Adg Informa]
Ciao Gianni, la tua trasferta continua nei nostri cuori!

whensundaycomes

Avatar utente
Fedelissimo
Fedelissimo
 
Messaggi: 36651
Iscritto il: mar ott 02, 2007 16:36
Località: Kathmandu
Highscores: 0

Re: GIURISPRUDENZA SU DASPO.

Messaggioda whensundaycomes » lun apr 07, 2014 12:53


Accostabile sicuramente al calcio.....
Ciao Gianni, la tua trasferta continua nei nostri cuori!

PrecedenteProssimo

Torna a STORIE DI CURVA

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 52 ospiti