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GIURISPRUDENZA SU DASPO.

Lo stadio e' sempre stato un punto di riferimento delle domeniche baresi... e ne sono successe di cose!!! Raccontatecele!
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Re: GIURISPRUDENZA SU DASPO.

Messaggioda whensundaycomes » lun apr 07, 2014 16:24


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Re: GIURISPRUDENZA SU DASPO.

Messaggioda Linuccio » mar apr 08, 2014 17:32


COMUNQUE RIBADISCO CHE NON BISOGNA MAI E POI MAI SOTTOSCRIVERE LA TESSERA DEL TIFOSO
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Re: GIURISPRUDENZA SU DASPO.

Messaggioda whensundaycomes » mar nov 04, 2014 14:01


Bologna, ultras ferito da lacrimogeno: Viminale deve pagare il risarcimento

Martedì 04 Novembre 2014 12:30

A Bologna nel 2005 un ultras fu colpito da un lacrimogeno sparato da un agente. Ora pagherà lo Stato.


Clamorosa sentenza a Bologna per colpa di un lacrimogeno scagliato nove anni fa.
La vicenda è la seguente: durante gli scontri allo stadio Dall’Ara con la polizia un tifoso del Bologna fu colpito da un lacrimogeno sparato ad altezza uomo, ad un metro di distanza.
Era il 18 giugno 2005, si giocava Bologna-Parma, partita che costò la retrocessione ai rossoblù.
Ora il comportamento dell’agente, mai identificato il tribunale civile di Bologna ha condannato il ministero dell’Interno a risarcire con 12.331 euro il tifoso, rimasto sfregiato al volto, e a pagare le spese legali.
VICENDA PENALE SI CHIUSE CON ARCHIVIAZIONI. È «una sentenza equilibrata e di grande cultura giuridica», ha commentato l’avvocato Gabriele Bordoni, che assiste il tifoso e che ha promosso la causa contro lo Stato, chiamato a rispondere civilmente dei danni causati da un agente nell’esercizio delle sue funzioni.
La vicenda dal punto di vista penale si chiuse con archiviazioni perché le indagini non riuscirono ad identificare il poliziotto, né attribuirono la colpa di quanto successo al funzionario responsabile dell’ordine pubblico.
Per gli scontri ci sono stati invece processi con condanne in primo grado e il tifoso in questione è in attesa dell’appello.
IL 18 GIUGNO VIOLENTI SCONTRI. Il 18 giugno 2005 era in un gruppo di ultras che verso la fine della partita entrò in una palestra, prendendo attrezzi e altri oggetti scagliandoli contro le forze di polizia, al di là di un vetro divisorio dove poi venne aperto un varco.
Per fermare il lancio e impedire il contatto, il funzionario responsabile ordinò di usare il varco per lanciare lacrimogeni, buttandoli per terra, in modo da farli strisciare.
Un poliziotto, però, introdusse il lancialacrimogeni in un foro di piccole dimensioni e da lì sparò un tiro teso ad altezza uomo.
ORDINI NON ESEGUITI. Per il giudice della terza sezione civile Francesca Neri, è «pacifico che l’ordine di fare uso di lacrimogeni tramite lancio rasoterra fosse legittimo, vista l’estrema criticità della situazione».
Ma la discriminante di aver agito per un ordine non sussiste nella condotta dell’agente «che non ha affatto eseguito quell’ordine, ma con azione che, fino a prova contraria, deve ritenersi sorretta da volontà consapevole» ha inserito il lacrimogeno in un foro diverso da quello attraverso cui il suo comandante aveva ordinato di lanciare e ha indirizzato il lacrimogeno né rasoterra, né a terra, né in aria, ma «ha effettuato un tiro teso ad altezza uomo».
PER TIFOSO COLPA PARI ALMENO AL 50%. Deve pertanto «ritenersi sussistente una responsabilità per lesioni quantomeno a titolo di eccesso colposo» e non ci sono dubbi sul nesso causale tra il lancio e il danno.
Per il tifoso è stato ravvisato un concorso di colpa pari almeno al 50% perché con il suo comportamento «ha contribuito a determinare la situazione di pericolo che ha reso necessario il ricorso all’uso delle armi da parte della polizia».
Ma il ministero, per il danno subito, dovrà risarcirlo.

[FONTE: Lettera 43]
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Re: GIURISPRUDENZA SU DASPO.

Messaggioda Linuccio » mer nov 05, 2014 12:06


BENISSIMO
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Re: GIURISPRUDENZA SU DASPO.

Messaggioda whensundaycomes » mer nov 19, 2014 13:11


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Re: GIURISPRUDENZA SU DASPO.

Messaggioda whensundaycomes » ven dic 12, 2014 13:15


Il Consiglio di Stato annulla 93 Daspo ai doriani, di seguito la sentenza integrale (interessantissima) :

http://ultrastito.typepad.com/files/sen ... 5-2014.pdf
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Re: GIURISPRUDENZA SU DASPO.

Messaggioda whensundaycomes » ven gen 02, 2015 13:48


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Re: GIURISPRUDENZA SU DASPO.

Messaggioda whensundaycomes » mar gen 13, 2015 14:08


Un anno di Daspo fra campionati di Lega e coppe europee delle squadre italiane, anche nelle gare all’estero. Non è troppo generico il divieto di stadio inflitto per dodici mesi al venditore non autorizzato di biglietti della partita: i calendari delle competizioni calcistiche, scrivono i giudici, sono tanto complessi che è impossibile dettagliare le gare cui l’inibito non potrà assistere. È quanto emerge dalla sentenza 2097/14, pubblicata il 23 dicembre dalla prima sezione del Tar Torino. Niente da fare per l’uomo beccato a vendere ticket fuori dallo Juventus Stadium senza il placet della società bianconera. Nessun dubbio che il divieto di stadio non valga soltanto per gli ultras violenti e comunque per episodi che turbano l’ordine pubblico: le norme così come integrate negli anni prevedono l’inibitoria anche per i bagarini, per quanto in tali casi i provvedimenti sono meno numerosi rispetto allo stop ai tifosi protagonisti di incidenti. Il Daspo, nella specie, scatta per i campionati nazionali di A, B e C oltre che per tutte le gare delle squadre italiane fuori dai confini nazionali. Non trova ingresso la censura secondo cui il questore sia andato oltre i suoi poteri: il tabellone delle fasi finali delle coppe europee, motiva il giudice, così come è organizzato non consente di indicare di preciso in anticipo prevede quante e quali partite dovranno essere vietate al «furbetto». Risulta dunque valido il divieto deciso per l’intera stagione calcistica.


Fonte: Italiaoggi.It
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Re: GIURISPRUDENZA SU DASPO.

Messaggioda whensundaycomes » mer gen 14, 2015 12:36


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Re: GIURISPRUDENZA SU DASPO.

Messaggioda whensundaycomes » ven gen 16, 2015 13:22


Una anno di Daspo al bagarino fra campionati di Lega e coppe europee delle squadre italiane, anche nelle gare all’estero. Non è troppo generico il divieto di stadio inflitto per dodici mesi al venditore non autorizzato di biglietti della partita: i calendari delle competizioni calcistiche, scrivono i giudici, sono tanto complessi che è impossibile dettagliare le gare cui l’inibito non potrà assistere. È quanto emerge dalla sentenza 2097/14, pubblicata il 23 dicembre dalla prima sezione del Tar Torino. Niente da fare per l’uomo beccato a vendere ticket fuori dallo Juventus Stadium senza il placet della società bianconera. Nessun dubbio che il divieto di stadio non valga soltanto per gli ultras violenti e comunque per episodi che turbano l’ordine pubblico: le norme così come integrate negli anni prevedono l’inibitoria anche per i bagarini, per quanto in tali casi i provvedimenti sono meno numerosi rispetto allo stop ai tifosi protagonisti di incidenti. Il Daspo, nella specie, scatta per i campionati nazionali di A, B e C oltre che per tutte le gare delle squadre italiane fuori dai confini nazionali. Non trova ingresso la censura secondo cui il questore sia andato oltre i suoi poteri: il tabellone delle fasi finali delle coppe europee, motiva il giudice, così come è organizzato non consente di indicare di preciso in anticipo prevede quante e quali partite dovranno essere vietate al «furbetto». Risulta dunque valido il divieto deciso per l’intera stagione calcistica. Il bagarino risparmia le spese perché l’amministrazione non si è costituita.

FONTE ITALIA OGGI
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Re: GIURISPRUDENZA SU DASPO.

Messaggioda whensundaycomes » mar gen 20, 2015 13:22


Giro di vite della Cassazione per gli ultras calcistici che vanno alle partite portandosi in trasferta fumogeni e bombe carta. Ad avviso dei supremi giudici non è lecito trasportare questo tipo di fuochi nemmeno quando si è ancora a distanza dallo stadio.

Per questa ragione è stata annullata l'assoluzione di cinque ultras prosciolti dal Tribunale di Vicenza, il 18 febbraio 2013, con la formula «perché il fatto non costituisce reato» dopo essere stati trovati in possesso di botti e bombe carta durante una perquisizione fatta dalla polizia al loro pullman mentre stavano uscendo al casello di Vicenza est sull'autostrada A4 per andare allo stadio Menti, dove la loro squadra giocava contro il Vicenza.

Secondo il Tribunale vicentino, «il possesso dei fuochi e delle bombe carta era stato accertato sull'autostrada a distanza di circa 8 km dallo stadio e, dunque, non nelle immediate adiacenze della manifestazione sportiva». La Cassazione, con la sentenza 1988 depositata oggi, non ha condiviso questa impostazione.

«Il possesso di fuochi artificiali o oggetti analoghi è vietato, non solo nelle immediate adiacenze dei luoghi in cui si svolgono le manifestazioni sportive o in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni stesse, ma anche durante i trasferimento da verso detti luoghi e, dunque, per tutto il tragitto necessario», hanno affermato i supremi giudici della Terza sezione penale dando una lettura combinata degli articoli 6ter e 8ter della legge Mancino. Ora sarà la Corte di Appello di Venezia a riaprire il processo.

Fonte: Gazzettino.It
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Re: GIURISPRUDENZA SU DASPO.

Messaggioda whensundaycomes » mar gen 20, 2015 13:22


Aggiungo...c puttanat...
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Re: GIURISPRUDENZA SU DASPO.

Messaggioda whensundaycomes » lun gen 26, 2015 13:58


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Re: GIURISPRUDENZA SU DASPO.

Messaggioda whensundaycomes » lun gen 26, 2015 14:22


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Messaggioda whensundaycomes » mar apr 21, 2015 12:25


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