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GIURISPRUDENZA SU DASPO.

Lo stadio e' sempre stato un punto di riferimento delle domeniche baresi... e ne sono successe di cose!!! Raccontatecele!

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GIURISPRUDENZA SU DASPO.

Messaggioda whensundaycomes » mar apr 13, 2010 12:36


Apro questo topic al fine di riportare più informazioni possibili sul provvedimento di diffida, ed in particolare i casi in cui lo stesso sia stato annullato dai vari Tribunali nazionali, nella speranza che possa servire a chi leggerà, per pura curiosità, a titolo informativo e, perchè no, per eventuali diretti interessati....

Sul sito del SIULP TORINO, qualche informazione generale circa il provvedimento : è possibile leggere quali siano i requisiti essenziali di forma che deve contenere il DASPO, a pena di illegittimità (ed inefficacia).

http://www.torinosiulp.it/dmdocuments/il_daspo.pdf

Qui una sentenza interessante nella quale viene sottolineato il presupposto dell' accertamento della pericolosità del soggetto, nella convalida del provvedimento.

http://www.rdes.it/RDES_1_09_cass_7094_09.pdf

Dopo questi due pdf, un interessante articolo tratto da Virgilio in riferimento ad una "freschissima" sentenza della Cassazione, datata 30-3.

Il lancio di fumogeni, i cori e gli striscioni fuori dallo stadio non sono sufficienti far scattare il Daspo e cioè il divieto di partecipare alle paritite di calcio. Lo ha stabilito il Tar della Sicilia che, con la sentenza n. 4220 del 30 marzo 2010, ha accolto il ricorso di un ultras che dalle 15 alle 17 del 20 settembre del 2009 insieme a diversi tifosi del Palermo calcio, appartenenti ai gruppi "Ultras Curva Nord" e "Ultras Curva Sud", era stato sorpreso dalle forze dell'ordine all'ingresso principale dello stadio "Renzo Barbera" di Palermo dove ascoltava la radiocronaca dell'incontro di Calcio Parma-Palermo "e nel frattempo accendeva diversi fumogeni inneggiando cori contro il provvedimento governativo di futura probabile approvazione nota come Tessera del Tifoso". Non solo. I tifosi avevano esposto diversi striscioni nella cancellata esterna dello stadio riportanti le scritte, "Tessera del tifoso un altro abuso vergognoso"; "Ci sono perché ci credo"; "Ci sono anche se non ti vedo"; "Odio CT"; "Casms m****". Secondo i giudici siciliani, che hanno annullato il provvedimento (Daspo) del questore, riporta il sito Cassazione.net, "l'accensione dei fumogeni, il canto dei cori e l'esposizione degli striscioni dal contenuto sopra riportato non sono sufficienti a far ravvisare nella condotta dei tifosi un concreto comportamento di incitamento, inneggiamento o induzione alla violenza, sì che il provvedimento impugnato deve considerarsi adottato in assenza dei presupposti normativi, con conseguente suo annullamento".
Ciao Gianni, la tua trasferta continua nei nostri cuori!

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Re: GIURISPRUDENZA SU DASPO.

Messaggioda whensundaycomes » mar apr 13, 2010 12:50


http://www.studiolegalecontucci.it/ssuu4441.html

Questa sentenza annulla un provvedimento del questore di Treviso per superamento dei termini di convalida, limitatamente alla previsione secondo cui il tifoso in questione debba presentarsi presso la Stazione dei Carabinieri di Silea quarantacinque minuti prima del termine di ogni incontro disputato dal Treviso.

Ps Spero di aggiornare spesso questo topic, ora vado a mangiare teppisti Hihihihi
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Re: GIURISPRUDENZA SU DASPO.

Messaggioda io e il baridal1976 » mar apr 13, 2010 12:59


dopo

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Re: GIURISPRUDENZA SU DASPO.

Messaggioda whensundaycomes » mar apr 13, 2010 14:47


Spero di aver reso cosa gradita....in aggiornamento.
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Re: GIURISPRUDENZA SU DASPO.

Messaggioda Ben Sherman » mar apr 13, 2010 15:32


non per ribellion ma per passion !
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Re: GIURISPRUDENZA SU DASPO.

Messaggioda whensundaycomes » mar apr 13, 2010 15:40


Quando avete un po' di tempo datene lettura, soprattutto per i diffidati che finiscono casualmente sul topic...spesso lo Stato sguazza sulla superficialita' e/o menefreghismo delle persone, basta un po' di informazione...
Ciao Gianni, la tua trasferta continua nei nostri cuori!

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Re: GIURISPRUDENZA SU DASPO.

Messaggioda ASB » mar apr 13, 2010 16:03


Il lancio di fumogeni, i cori e gli striscioni fuori dallo stadio non sono sufficienti far scattare il Daspo e cioè il divieto di partecipare alle paritite di calcio. Lo ha stabilito il Tar della Sicilia che, con la sentenza n. 4220 del 30 marzo 2010, ha accolto il ricorso di un ultras che dalle 15 alle 17 del 20 settembre del 2009 insieme a diversi tifosi del Palermo calcio, appartenenti ai gruppi "Ultras Curva Nord" e "Ultras Curva Sud", era stato sorpreso dalle forze dell'ordine all'ingresso principale dello stadio "Renzo Barbera" di Palermo dove ascoltava la radiocronaca dell'incontro di Calcio Parma-Palermo "e nel frattempo accendeva diversi fumogeni inneggiando cori contro il provvedimento governativo di futura probabile approvazione nota come Tessera del Tifoso". Non solo. I tifosi avevano esposto diversi striscioni nella cancellata esterna dello stadio riportanti le scritte, "Tessera del tifoso un altro abuso vergognoso"; "Ci sono perché ci credo"; "Ci sono anche se non ti vedo"; "Odio CT"; "Casms m****". Secondo i giudici siciliani, che hanno annullato il provvedimento (Daspo) del questore, riporta il sito Cassazione.net, "l'accensione dei fumogeni, il canto dei cori e l'esposizione degli striscioni dal contenuto sopra riportato non sono sufficienti a far ravvisare nella condotta dei tifosi un concreto comportamento di incitamento, inneggiamento o induzione alla violenza, sì che il provvedimento impugnato deve considerarsi adottato in assenza dei presupposti normativi, con conseguente suo annullamento".
NO ALLA TESSERA DEL TIFOSO!
IL BARI E' UN AMORE UN IDEALE NON UNO SPORCO AFFARE....BARI CONTRO MATARRESE!

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Re: GIURISPRUDENZA SU DASPO.

Messaggioda whensundaycomes » mer apr 14, 2010 12:24


Il DASPO non ha carattere preventivo ma repressivo di comportamenti che non devono essere solo temuti, ma devono essersi in fatto verificati.
E' questo il principio con cui il TAR Liguria ha accolto il ricorso proposto per l'annullamento di un provvedimento di DASPO, emesso dal Questore di Genova nei confronti di un tifoso per un fatto avvenuto al di fuori di qualsiasi contesto sportivo.
Per il TAR adito la misura interdittiva, di cui qui si discute, ha come presupposto la denuncia o condanna per determinati reati ovvero l'aver preso parte attiva ad episodi di violenza o l'aver incitato alla violenza "in occasione o a causa di manifestazioni sportive" e ciò significa che essa non è di carattere preventivo ma repressivo di detti comportamenti, che non devono essere solo temuti, ma devono essersi in fatto verificati, perché il divieto di accesso a manifestazioni sportive possa essere legittimamente adottato.
(Altalex, 23 marzo 2009. Nota di Alfredo Matranga)

T.A.R.
Liguria - Genova
Sezione II
Sentenza 18 febbraio 2009, n. 239
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso n. 276/06 proposto da ..........., rappresentato e difeso dall'avv. Raffaella Multedo, con domicilio eletto presso di lei in Genova, vico S. Matteo 2/25, come da mandato in calce al ricorso;
contro
il Ministero dell'interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Genova, domiciliataria ex lege;
per l'annullamento
del provvedimento del Questore di Genova dd. 15.12.2005 di divieto di accedere ai luoghi in cui si svolgono incontri di calcio e ad altri luoghi partitamente indicati.
Visto il ricorso, ritualmente notificato e depositato presso la Segreteria generale con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione intimata;
Visti gli atti tutti di causa;
Data per letta alla pubblica udienza del 22 gennaio 2009 la relazione del Presidente, consigliere Enzo Di Sciascio ed uditi altresì i difensori presenti delle parti costituite;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
FATTO
Il ricorrente chiede l'annullamento dell'atto in epigrafe, deducendo:
violazione dell'art. 6 della L. n. 401/89 e s.m.i. ed eccesso di potere per difetto di presupposto nell'assunto che il provvedimento impugnato sia stato assunto al di fuori dei casi tassativi in cui la legge lo consente, in quanto fra di essi non rientrerebbe la notizia di reato per estorsione, che costituisce il suo presupposto, essendo il fatto avvenuto al di fuori di qualsiasi contesto sportivo ed essendo la contestata misura di prevenzione prevista unicamente per ovviare al problema della violenza negli stadi, mentre negli altri casi soccorre la L. n 1423/56;
violazione dell'art. 7 e degli artt. 3 e 10 della L. n. 241/90 nell'assunto che illegittimamente al ricorrente non sarebbe stata data comunicazione di avvio del procedimento, né potrebbero invocarsi ragioni d'urgenza, dato che si sono attesi ben cinque mesi per notificargli il provvedimento impugnato;
violazione degli artt. 3 e 10 della L. n. 241/90 e del principio di gradualità della sanzione non essendo spiegato, nell'atto oggetto di gravame, perché al ricorrente il divieto di accedere a manifestazioni sportive sia stato applicato per ben due anni, dal momento che una misura di prevenzione non può essere applicata presumendo la pericolosità sociale del destinatario, ma deve conseguire ad un esame dell'intera pericolosità sociale del destinatario, onde pervenire a una sanzione rispettosa del principio di proporzionalità.
violazione dell'art. 6, 1° comma, della L. n. 401/89 e s.m.i. in quanto il provvedimento impugnato sarebbe del tutto generico in ordine all'indicazione delle competizioni sportive a cui il ricorrente non può accedere, in violazione dei principi di specificità e legalità;
Si è costituita in giudizio l'amministrazione intimata, controdeducendo.
All'odierna udienza la causa è stata introitata per la decisione.
DIRITTO
Il gravame merita favorevole ingresso.
Fondato ed assorbente appare al Collegio il primo motivo di gravame.
Recita infatti l'art. 6, 1° comma, della L. 13.12.1989 n. 401, per la parte che qui interessa:
"Nei confronti delle persone che risultano denunciate o condannate, anche con sentenza non definitiva, nel corso degli ultimi cinque anni per uno dei reati di cui all'art. 4, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975 n. 110…..ovvero per aver preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive….il Questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive…".
Per una miglior comprensione delle opposte tesi sarà opportuno riassumere l'iter procedimentale che ha condotto all'atto, oggetto di gravame.
Nel caso in esame il reato, avvenuto il 25.8.2004, contestato al ........ era quello di estorsione perché - come si legge nell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Genova dd. 22.9.2004 di revoca dei benefici concessigli - esso ricorrente, detenuto nella Casa circondariale di Marassi e poi beneficiario della sospensione della parte finale della pena detentiva irrogatagli, con obbligo di dimora presso la propria abitazione, nel rientrare in fretta a casa col proprio motorino per rispettare l'orario di rientro, si rovesciava e, sanguinante, fermava un automobilista di passaggio e lo obbligava a riportarlo a casa, minacciandolo con una pistola. Successivamente arrestato veniva ricondotto, a seguito della citata ordinanza, in carcere per terminare l'espiazione della pena il successivo 24.11.2005.
In tale data, con atto presupposto a quello impugnato, la DIGOS di Genova -Squadra Tifoserie, esternava al Questore il proprio timore che il ricorrente, noto esponente di un gruppo organizzato di tifosi oltranzisti del Genoa e strettamente legato al suo leader, di recente arrestato per tentato omicidio e porto abusivo di arma da fuoco, una volta uscito dal carcere potesse sostituirlo nel ruolo di guida dei tifosi suddetti, con pari pericolosità e ricordava, in tale occasione, la segnalazione per l'episodio estorsivo sopra menzionata, proponendo pertanto l'adozione del divieto di accesso alle manifestazioni sportive.
Aderendo a tale impostazione con l'atto impugnato, adottato il 15.12.2005, il Questore di Genova, richiamata la citata proposta della DIGOS in relazione "al reato commesso dal suddetto in data 26.8.2005 per estorsione perpetrata con l'utilizzo di un'arma da sparo…accertato che in quell'occasione il ........... illegalmente era in possesso di un'arma da sparo…tenuto altresì che il .... risulta già essere stato sottoposto in due occasioni a provvedimenti interdittivi agli impianti sportivi…considerato inoltre che il .......... è un appartenente all'area più oltranzista della tifoseria genoana…valutata pertanto l'evidente pericolosità del ......... anche in occasione e nel contesto di manifestazioni sportive" ha disposto il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono incontri di calcio di qualsiasi serie e categoria.
Con il primo motivo di gravame il ricorrente, nella sostanza, deduce i vizi di violazione dell'art. 6, 1° comma, della L. n. 401/89 e s.m.i., in quanto non ritiene che i fatti assunti a presupposto dal Questore, cioè la segnalazione di reato per estorsione, in quanto non avvenuti nel contesto di una manifestazione sportiva, possano giustificare il divieto di accesso a dette manifestazioni, misura di prevenzione tipica da assumersi solo nelle ipotesi tassativamente previste dalla norma, ma, al più, ricorrendone gli estremi, da ricondursi nell'ambito delle più generali misure, di cui alla L. n. 1423/56.
La difesa erariale contesta tale interpretazione della norma e, seguendo la via tracciata dalla proposta di provvedimento della DIGOS, sostiene che l'art. 6, 1° della L. n. 401/89 contiene due fattispecie alternative, significativamente separate da un "ovvero", in cui è applicabile il divieto di accesso alle manifestazioni sportive: o la denuncia o condanna per alcuni reati, fra cui il porto d'armi abusivo, di cui il ricorrente sarebbe colpevole, o l'aver preso parte attiva a episodi di violenza o di incitazione alla violenza "in occasione o a causa di manifestazioni sportive".
Sarebbe perciò sufficiente a sostenere l'atto impugnato la segnalazione di porto abusivo di pistola di cui all'art. 4, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975 n. 110, che è citato dal predetto art. 6, 1° quale presupposto della misura interdittiva in discussione, senza che sia necessario che tale episodio sia avvenuto nel contesto di una manifestazione sportiva.
Il Collegio non è di quest'avviso.
Invero una corretta lettura dell'art. 6, 1° comma, della L. n. 401/89 collega il provvedimento di divieto di accesso alle manifestazioni sportive o alla denuncia o condanna per specifici reati o per episodi di violenza o incitazione alla violenza, ma l'uno o l'altro di questi presupposti deve sussistere in relazione o nel contesto di una manifestazione sportiva, altrimenti il divieto di accesso ai luoghi in cui dette manifestazioni avvengono sarebbe una sanzione del tutto avulsa dall'episodio contestato, in quanto diretta ad eliminare non una generica pericolosità sociale del soggetto, ma quella specifica che deriva dal verificarsi di determinate condotte in un ambito specifico, ed esse, e solo esse, detta misura è destinata a contrastare.
Pertanto un qualsiasi episodio di porto d'arma abusivo, avulso da questo contesto, ben potrebbe essere sintomo di pericolosità sociale, che però andrebbe, come rettamente sostenuto da parte ricorrente, contrastato, se del caso, con l'applicazione delle generali misure di prevenzione, previste dalla L. n. 1423/56 (e del resto tale iter è stato quanto meno iniziato dal Questore con l'avviso orale dd. 15.12.2005, prodromico all'applicazione di tali misure, nel distinto presupposto che il ......... sia persona "abitualmente dedita alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo la sicurezza e la tranquillità pubblica").
Nemmeno è sufficiente a sostenere autonomamente il provvedimento impugnato quella sua parte che sottolinea come "il .......... risulta essere già stato sottoposto in due occasioni a provvedimenti interdettivi agli impianti sportivi…e che lo stesso annovera tra l'altro numerosi e gravi precedenti penali e di polizia" e che lo stesso "è un appartenente all'area più oltranzista della tifoseria genoana e che lo stesso è stato scarcerato solo di recente" nell'assunto che da ciò deriverebbe "l'evidente pericolosità del ............ anche in occasione e nel contesto di manifestazioni sportive" con ciò mostrando di recepire la proposta della DIGOS sopra citata.
Invero la misura interdittiva, di cui qui si discute, ha come presupposto la denuncia o condanna per determinati reati ovvero l'aver preso parte attiva ad episodi di violenza o l'aver incitato alla violenza "in occasione o a causa di manifestazioni sportive" e ciò significa che essa non è di carattere preventivo ma repressivo di detti comportamenti, che non devono essere solo temuti, ma devono essersi in fatto verificati, perché il divieto di accesso a manifestazioni sportive possa essere legittimamente adottato.
E' pertanto anche qui fondata la doglianza del ricorrente, che lamenta il difetto dei presupposti per l'applicazione dell'atto impugnato, adottato fuori dei casi previsti dalla norma regolatrice.
Ne consegue che il ricorso dev'essere accolto e l'atto impugnato annullato.
Il fatto che in sede cautelare questa stessa Sezione non abbia accolto la domanda di sospensione interinale del ricorrente induce a compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale della Liguria, Sezione Seconda, definitivamente pronunziando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo accoglie e, di conseguenza, annulla il provvedimento del Questore di Genova dd. 15.12.2005.
Dispone la compensazione delle spese di giudizio fra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova, in camera di consiglio, il 22 gennaio 2009, con l'intervento dei magistrati:
Enzo Di Sciascio, Presidente, Estensore
Antonio Bianchi, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 18/02/2009.
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Re: GIURISPRUDENZA SU DASPO.

Messaggioda YO74 » mer apr 14, 2010 13:44


non ritiene che i fatti assunti a presupposto dal Questore, cioè la segnalazione di reato per estorsione, in quanto non avvenuti nel contesto di una manifestazione sportiva, possano giustificare il divieto di accesso a dette manifestazioni, misura di prevenzione tipica da assumersi solo nelle ipotesi tassativamente previste dalla norma, ma, al più, ricorrendone gli estremi, da ricondursi nell'ambito delle più generali misure, di cui alla L. n. 1423/56.

Ottimo !
http://it.wikipedia.org/wiki/Divide_et_impera


"Spinoza diceva che chi detiene il potere ha sempre bisogno che le persone siano affette da tristezza. Stasera siamo qui per regalarvi un pò di gioia, gioiaaaaa, gioiaaaaaaaaaa" ....
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La vita e i sogni sono fogli di uno stesso libro. Leggerli in ordine è vivere, sfogliarli a caso è sognare.
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Re: GIURISPRUDENZA SU DASPO.

Messaggioda YO74 » mer apr 14, 2010 14:17


PICCOLO O.T.


Violenza negli stadi: autorizzare l´uso delle pallottole di gomma
Newsletter n. 6

Nonostante il Governo continui, giornalmente, ad enfatizzare i risultati positivi raggiunti con le nuove e più restrittive norme repressive per contrastare l’annoso fenomeno della violenza negli stadi, confortati da numeri ogni mese sempre decrescenti, per ciò che concerne non solo gli scontri tra opposte tifoserie e Forze dell’Ordine, ma anche i feriti, nonché il numero di agenti impiegato domenicalmente sia negli stadi che a protezione degli autogrill, tuttavia, il dibattito sul tema ed in particolare su nuove e più pregnanti misure da applicare resta ancora aperto.

Proprio nei giorni scorsi la mia attenzione è ritornata su alcune preoccupanti dichiarazioni, già apparse su alcune riviste specializzate, rilasciate dal Sindacato Polizia Nuova e riportate in data 10 febbraio 2010 sul web magazine “lo Strillone.tvâ€, di cui vi allego il link, in modo che possiate personalmente valutare la “bontà†di tali richieste…

http://www.lostrillone.tv/legginotizia. ... 20gomma%22

Il grido d’allarme delle Forze dell’Ordine è stato lanciato già da diversi anni, tanto che il dibattito sull’introduzione di ulteriori apparati difensivi in dotazione alle stesse, per fronteggiare i “teppisti†si è spostato dalle sedi delle organizzazioni di categoria alle Camere, grazie all’appoggio di numerosi parlamentari, i quali già in passato autorizzarono in via sperimentale alcune nuove dotazioni, anche di carattere offensivo, in occasione del G8 di Genova.
Secondo il Sindacato polizia Nuova, infatti, il crescente fenomeno della violenza negli stadi aprirebbe la strada a nuove riflessioni, circa l’utilizzo di nuovi strumenti di difesa, quali appunto l’utilizzo da parte degli agenti delle “pallottole di gomma sulla folla†e questo perché a dire del Segretario Generale per la Regione Campania, Di Pasquale Maria, “la situazione non è ancora sotto controllo, visto il crescente pericolo costituito da tifosi e pseudo tifosi organizzati e non†.
Secondo il funzionario “non sono bastati i poliziotti ed i carabinieri feriti, non sono bastati i tornelli smontati ed usati come clave contro i tutori dell’ordine, non sono bastate le partite serali per far prendere una decisione dura e pura dello Stato che tutelasse i cittadini che con le famiglie vanno a vedere un evento sportivo…â€. “Cosa importa se qualcuno può morire, cosa importa se ci sono donne, bambini, famiglie che rischiano la vita, come la rischiano i poliziotti ed i carabinieri che sono costretti a vedere orde barbariche mettersi a ballare su i mezzi di polizia. … quel che conta, anche se la partita è serale ed a rischio, anche se vietata, è che si guadagnino milioni di euro, perché 60.000 biglietti più la pubblicità fanno gola a tutti e cosa può importare che una vita valga dieci euro, tanti euro tanti soldiâ€.
Per questi motivi, afferma il funzionario, “atteso che ormai è troppo tardi, dato che la Legge non esiste più allo Stadio, dato che si rischia la vita ogni volta si disputa una partita, prima che qualche uomo in divisa si trovi tragicamente intrappolato e, per salvare la vita propria o quella altrui, sarà costretto ad utilizzare l´arma di ordinanza con effetti tragici e devastanti, meglio che allo Stadio vengano utilizzati i proiettili di gomma e i dispositivi che sono stati utilizzati all´epoca del G8 per difendere quel che oggi è indifendibile: la sicurezza e l´incolumità del cittadino e delle Forze dell´Ordine e di quel che anche non si tutela più: l´Ordine e la Sicurezza Pubblica allo Stadio. … Dunque, meglio muoversi oggi, che è già tardi, che quando avverrà una tragedia ancor più grave."

Ebbene, tale messaggio non può che cadere giù, veemente, come un tuono e diritto sul capo del tifoso e del manifestante, la cui sopravvivenza è stata già messa dura prova negli ultimi anni… introdurre un tale strumento di difesa o di “attacco†…questo dipenderà esclusivamente dalla professionalità dei nostri tutori, in più occasioni a dire il vero spesso opinata anche a livello internazionale, appare incomprensibile, non solo sulla base dei dati così confortanti e pubblicizzati dal Governo, che ritiene di aver quasi del tutto debellato la violenza negli stadi sulla scorta del “modello Inglese, ma anche perchè sproporzionato, in relazione alla casistica degli incidenti ed assai rischioso per le prospettate e deducibili modalità di utilizzo.
Ad ogni modo, staremo ancora una volta a vedere come il dibattito si evolverà, nella speranza che pagine buie della nostra storia come quelle del G8 non si ripetano più…

Avv. Andrea SPAGNOLO
http://it.wikipedia.org/wiki/Divide_et_impera


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Re: GIURISPRUDENZA SU DASPO.

Messaggioda whensundaycomes » mer apr 14, 2010 15:58


Aggiungete....un consiglio : se siete raggiunti dal DASPO consultate liberamente un legale (e gratuitamente). Se avete bisogno di ragguagli mp.
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Re: GIURISPRUDENZA SU DASPO.

Messaggioda not_omologated » ven apr 16, 2010 21:45


topic da tener in considerazione!
when tienici aggiornati! :respect:
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Re: GIURISPRUDENZA SU DASPO.

Messaggioda whensundaycomes » sab apr 17, 2010 17:00


Provvedo subito....

Legittimato ad adottare il provvedimento è il questore. Al fine di ripartire al meglio le attribuzioni sul territorio è previsto che siano competenti sia il questore della provincia nel cui ambito sportivo si è verificato l’evento da cui deriva l’interdizione, sia il questore interessato a prevenire violenze in occasione di future manifestazioni sportive.
Il rischio di una sovrapposizione di provvedimenti è scongiurato dalle comunicazioni tempestive tra autorità, agevolata anche dall’inserimento del provvedimento interdittivo nel Centro di Elaborazioni Dati del Dipartimento di Sicurezza, istituito presso il Ministero dell’Interno e deputato a diramare notizie e informazioni in materia di ordine e sicurezza pubblica.
Oltre ad allargare il novero dei soggetti destinatari della norma, il decreto Amato del 2007, emanato come si ricorderà successivamente ai fatti di Catania che portarono alla morte dell’ispettore di polizia Raciti, ha elevato la durata temporale del provvedimento che se prima oscillava da uno a tre anni adesso addirittura può arrivare a 5 anni. L’art. 6 della legge 401/89, al 2° comma, prevede accanto al divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono le manifestazioni sportive un’ulteriore misura preventiva rappresentata dalla prescrizione di comparizione personale dinanzi agli organi di pubblica sicurezza nei giorni e nelle ore in cui si svolgono le competizioni sportive in relazione alle quali opera il divieto.

L’ordine di comparizione si pone perciò in posizione accessoria e strumentale rispetto al divieto di accesso alle manifestazioni sportive, finalizzato ad accertare con maggiore sicurezza l’effettiva osservanza del divieto di accesso comminato.
Ed è in particolare in relazione a questa misura complementare al daspo che si impone una riflessione di costituzionalità.
Se infatti il provvedimento interdittivo incide sulla libertà di circolazione tutelata dall’art. 16 della Costituzione, che pone espressamente la possibilità che venga limitata dall’Autorità di pubblica sicurezza, la prescrizione di comparizione impone al destinatario un “obbligo di fare†che comprime il bene primario della libertà personale al quale l’art. 13 della Costituzione presta una tutela particolarmente rafforzata. Ed è per questo che la Corte Costituzionale è stata interpellata più volte dettando degli orientamenti che sono andati ad incidere in particolare sulla procedura di convalida dei provvedimenti.

Per quanto riguarda invece il regime sanzionatorio, l’art. 6 al comma 6 della legge in questione stabilisce che la violazione delle prescrizioni imposte dai provvedimenti del questore comporti l’applicazione dell’applicazione della pena congiunta della reclusione (da uno a tre anni) e della multa (da 10.000 a 40.000 euro) intergrando gli estremi perciò non più di una contravvenzione come era previsto dal sistema previgente, bensì di un delitto come previsto dal nostro codice penale all’art. 650 rubricato “inosservanza di provvedimenti legalmente dati dall’Autorità per ragioni di sicurezza pubblicaâ€.

Alla luce di quanto detto emerge una riflessione: provvedimenti di questo tipo, per quanto legittimi, possono risultare da un lato eccessivamente repressivi e sarebbe pertanto utile oltre che opportuno, a parere di chi scrive, intervenire anche in una fase preliminare che mirasse ad evitare l’insorgenza dei fenomeni di violenza magari, perché no, facendo sedere alla “tavola rotonda†che predispone le leggi di ordine pubblico anche rappresentanti della tifoseria, in quanto il tifoso rimane sempre e comunque destinatario finale e principale fruitore del “prodotto calcioâ€, nonché anima del suo spettacolo.
Il d.a.spo. negli ultimi anni intanto ha preso sempre più piede e non è un caso che la giurisprudenza recente ha portato alla possibilità che questo provvedimento venga comminato anche ai tesserati e , notizia recente, nei campionati giovanili anche a genitori troppo “esagitatiâ€. Di questo ed altro tratteremo prossimamente.


Ivana Veneziano (Fonte : Reggionelpallone)
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Re: GIURISPRUDENZA SU DASPO.

Messaggioda not_omologated » sab apr 17, 2010 17:07


whensundaycomes ha scritto:
Il d.a.spo. negli ultimi anni intanto ha preso sempre più piede e non è un caso che la giurisprudenza recente ha portato alla possibilità che questo provvedimento venga comminato anche ai tesserati e , notizia recente, nei campionati giovanili anche a genitori troppo “esagitatiâ€. Di questo ed altro tratteremo prossimamente.



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Re: GIURISPRUDENZA SU DASPO.

Messaggioda avvetra » mar apr 20, 2010 6:01


in italia sono molti i tar che hanno dapprima sospeso in via cautelare i daspo e poi definitivamente annullati con sentenza.

il motivo per cui molti non impugnano il provvedimento di "diffida" (termine improprio poichè in realtà ha carattere sanzionatorio) è il costo.

un giudizio dinanzi al tar è abbastanza oneroso.
solo per iniziare l'azione bisogna pagare (allo stato) un contributo unificato pari ad euro 500. parlo di spese vive. a questo si aggiunge l'onorario del professionista che puo' variare a seconda di chi patrocinia. il valore della controversia è indeterminabile.

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