da whensundaycomes » mer apr 14, 2010 12:24
Il DASPO non ha carattere preventivo ma repressivo di comportamenti che non devono essere solo temuti, ma devono essersi in fatto verificati.
E' questo il principio con cui il TAR Liguria ha accolto il ricorso proposto per l'annullamento di un provvedimento di DASPO, emesso dal Questore di Genova nei confronti di un tifoso per un fatto avvenuto al di fuori di qualsiasi contesto sportivo.
Per il TAR adito la misura interdittiva, di cui qui si discute, ha come presupposto la denuncia o condanna per determinati reati ovvero l'aver preso parte attiva ad episodi di violenza o l'aver incitato alla violenza "in occasione o a causa di manifestazioni sportive" e ciò significa che essa non è di carattere preventivo ma repressivo di detti comportamenti, che non devono essere solo temuti, ma devono essersi in fatto verificati, perché il divieto di accesso a manifestazioni sportive possa essere legittimamente adottato.
(Altalex, 23 marzo 2009. Nota di Alfredo Matranga)
T.A.R.
Liguria - Genova
Sezione II
Sentenza 18 febbraio 2009, n. 239
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso n. 276/06 proposto da ..........., rappresentato e difeso dall'avv. Raffaella Multedo, con domicilio eletto presso di lei in Genova, vico S. Matteo 2/25, come da mandato in calce al ricorso;
contro
il Ministero dell'interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Genova, domiciliataria ex lege;
per l'annullamento
del provvedimento del Questore di Genova dd. 15.12.2005 di divieto di accedere ai luoghi in cui si svolgono incontri di calcio e ad altri luoghi partitamente indicati.
Visto il ricorso, ritualmente notificato e depositato presso la Segreteria generale con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione intimata;
Visti gli atti tutti di causa;
Data per letta alla pubblica udienza del 22 gennaio 2009 la relazione del Presidente, consigliere Enzo Di Sciascio ed uditi altresì i difensori presenti delle parti costituite;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
FATTO
Il ricorrente chiede l'annullamento dell'atto in epigrafe, deducendo:
violazione dell'art. 6 della L. n. 401/89 e s.m.i. ed eccesso di potere per difetto di presupposto nell'assunto che il provvedimento impugnato sia stato assunto al di fuori dei casi tassativi in cui la legge lo consente, in quanto fra di essi non rientrerebbe la notizia di reato per estorsione, che costituisce il suo presupposto, essendo il fatto avvenuto al di fuori di qualsiasi contesto sportivo ed essendo la contestata misura di prevenzione prevista unicamente per ovviare al problema della violenza negli stadi, mentre negli altri casi soccorre la L. n 1423/56;
violazione dell'art. 7 e degli artt. 3 e 10 della L. n. 241/90 nell'assunto che illegittimamente al ricorrente non sarebbe stata data comunicazione di avvio del procedimento, né potrebbero invocarsi ragioni d'urgenza, dato che si sono attesi ben cinque mesi per notificargli il provvedimento impugnato;
violazione degli artt. 3 e 10 della L. n. 241/90 e del principio di gradualità della sanzione non essendo spiegato, nell'atto oggetto di gravame, perché al ricorrente il divieto di accedere a manifestazioni sportive sia stato applicato per ben due anni, dal momento che una misura di prevenzione non può essere applicata presumendo la pericolosità sociale del destinatario, ma deve conseguire ad un esame dell'intera pericolosità sociale del destinatario, onde pervenire a una sanzione rispettosa del principio di proporzionalità .
violazione dell'art. 6, 1° comma, della L. n. 401/89 e s.m.i. in quanto il provvedimento impugnato sarebbe del tutto generico in ordine all'indicazione delle competizioni sportive a cui il ricorrente non può accedere, in violazione dei principi di specificità e legalità ;
Si è costituita in giudizio l'amministrazione intimata, controdeducendo.
All'odierna udienza la causa è stata introitata per la decisione.
DIRITTO
Il gravame merita favorevole ingresso.
Fondato ed assorbente appare al Collegio il primo motivo di gravame.
Recita infatti l'art. 6, 1° comma, della L. 13.12.1989 n. 401, per la parte che qui interessa:
"Nei confronti delle persone che risultano denunciate o condannate, anche con sentenza non definitiva, nel corso degli ultimi cinque anni per uno dei reati di cui all'art. 4, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975 n. 110…..ovvero per aver preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive….il Questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive…".
Per una miglior comprensione delle opposte tesi sarà opportuno riassumere l'iter procedimentale che ha condotto all'atto, oggetto di gravame.
Nel caso in esame il reato, avvenuto il 25.8.2004, contestato al ........ era quello di estorsione perché - come si legge nell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Genova dd. 22.9.2004 di revoca dei benefici concessigli - esso ricorrente, detenuto nella Casa circondariale di Marassi e poi beneficiario della sospensione della parte finale della pena detentiva irrogatagli, con obbligo di dimora presso la propria abitazione, nel rientrare in fretta a casa col proprio motorino per rispettare l'orario di rientro, si rovesciava e, sanguinante, fermava un automobilista di passaggio e lo obbligava a riportarlo a casa, minacciandolo con una pistola. Successivamente arrestato veniva ricondotto, a seguito della citata ordinanza, in carcere per terminare l'espiazione della pena il successivo 24.11.2005.
In tale data, con atto presupposto a quello impugnato, la DIGOS di Genova -Squadra Tifoserie, esternava al Questore il proprio timore che il ricorrente, noto esponente di un gruppo organizzato di tifosi oltranzisti del Genoa e strettamente legato al suo leader, di recente arrestato per tentato omicidio e porto abusivo di arma da fuoco, una volta uscito dal carcere potesse sostituirlo nel ruolo di guida dei tifosi suddetti, con pari pericolosità e ricordava, in tale occasione, la segnalazione per l'episodio estorsivo sopra menzionata, proponendo pertanto l'adozione del divieto di accesso alle manifestazioni sportive.
Aderendo a tale impostazione con l'atto impugnato, adottato il 15.12.2005, il Questore di Genova, richiamata la citata proposta della DIGOS in relazione "al reato commesso dal suddetto in data 26.8.2005 per estorsione perpetrata con l'utilizzo di un'arma da sparo…accertato che in quell'occasione il ........... illegalmente era in possesso di un'arma da sparo…tenuto altresì che il .... risulta già essere stato sottoposto in due occasioni a provvedimenti interdittivi agli impianti sportivi…considerato inoltre che il .......... è un appartenente all'area più oltranzista della tifoseria genoana…valutata pertanto l'evidente pericolosità del ......... anche in occasione e nel contesto di manifestazioni sportive" ha disposto il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono incontri di calcio di qualsiasi serie e categoria.
Con il primo motivo di gravame il ricorrente, nella sostanza, deduce i vizi di violazione dell'art. 6, 1° comma, della L. n. 401/89 e s.m.i., in quanto non ritiene che i fatti assunti a presupposto dal Questore, cioè la segnalazione di reato per estorsione, in quanto non avvenuti nel contesto di una manifestazione sportiva, possano giustificare il divieto di accesso a dette manifestazioni, misura di prevenzione tipica da assumersi solo nelle ipotesi tassativamente previste dalla norma, ma, al più, ricorrendone gli estremi, da ricondursi nell'ambito delle più generali misure, di cui alla L. n. 1423/56.
La difesa erariale contesta tale interpretazione della norma e, seguendo la via tracciata dalla proposta di provvedimento della DIGOS, sostiene che l'art. 6, 1° della L. n. 401/89 contiene due fattispecie alternative, significativamente separate da un "ovvero", in cui è applicabile il divieto di accesso alle manifestazioni sportive: o la denuncia o condanna per alcuni reati, fra cui il porto d'armi abusivo, di cui il ricorrente sarebbe colpevole, o l'aver preso parte attiva a episodi di violenza o di incitazione alla violenza "in occasione o a causa di manifestazioni sportive".
Sarebbe perciò sufficiente a sostenere l'atto impugnato la segnalazione di porto abusivo di pistola di cui all'art. 4, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975 n. 110, che è citato dal predetto art. 6, 1° quale presupposto della misura interdittiva in discussione, senza che sia necessario che tale episodio sia avvenuto nel contesto di una manifestazione sportiva.
Il Collegio non è di quest'avviso.
Invero una corretta lettura dell'art. 6, 1° comma, della L. n. 401/89 collega il provvedimento di divieto di accesso alle manifestazioni sportive o alla denuncia o condanna per specifici reati o per episodi di violenza o incitazione alla violenza, ma l'uno o l'altro di questi presupposti deve sussistere in relazione o nel contesto di una manifestazione sportiva, altrimenti il divieto di accesso ai luoghi in cui dette manifestazioni avvengono sarebbe una sanzione del tutto avulsa dall'episodio contestato, in quanto diretta ad eliminare non una generica pericolosità sociale del soggetto, ma quella specifica che deriva dal verificarsi di determinate condotte in un ambito specifico, ed esse, e solo esse, detta misura è destinata a contrastare.
Pertanto un qualsiasi episodio di porto d'arma abusivo, avulso da questo contesto, ben potrebbe essere sintomo di pericolosità sociale, che però andrebbe, come rettamente sostenuto da parte ricorrente, contrastato, se del caso, con l'applicazione delle generali misure di prevenzione, previste dalla L. n. 1423/56 (e del resto tale iter è stato quanto meno iniziato dal Questore con l'avviso orale dd. 15.12.2005, prodromico all'applicazione di tali misure, nel distinto presupposto che il ......... sia persona "abitualmente dedita alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo la sicurezza e la tranquillità pubblica").
Nemmeno è sufficiente a sostenere autonomamente il provvedimento impugnato quella sua parte che sottolinea come "il .......... risulta essere già stato sottoposto in due occasioni a provvedimenti interdettivi agli impianti sportivi…e che lo stesso annovera tra l'altro numerosi e gravi precedenti penali e di polizia" e che lo stesso "è un appartenente all'area più oltranzista della tifoseria genoana e che lo stesso è stato scarcerato solo di recente" nell'assunto che da ciò deriverebbe "l'evidente pericolosità del ............ anche in occasione e nel contesto di manifestazioni sportive" con ciò mostrando di recepire la proposta della DIGOS sopra citata.
Invero la misura interdittiva, di cui qui si discute, ha come presupposto la denuncia o condanna per determinati reati ovvero l'aver preso parte attiva ad episodi di violenza o l'aver incitato alla violenza "in occasione o a causa di manifestazioni sportive" e ciò significa che essa non è di carattere preventivo ma repressivo di detti comportamenti, che non devono essere solo temuti, ma devono essersi in fatto verificati, perché il divieto di accesso a manifestazioni sportive possa essere legittimamente adottato.
E' pertanto anche qui fondata la doglianza del ricorrente, che lamenta il difetto dei presupposti per l'applicazione dell'atto impugnato, adottato fuori dei casi previsti dalla norma regolatrice.
Ne consegue che il ricorso dev'essere accolto e l'atto impugnato annullato.
Il fatto che in sede cautelare questa stessa Sezione non abbia accolto la domanda di sospensione interinale del ricorrente induce a compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale della Liguria, Sezione Seconda, definitivamente pronunziando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo accoglie e, di conseguenza, annulla il provvedimento del Questore di Genova dd. 15.12.2005.
Dispone la compensazione delle spese di giudizio fra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova, in camera di consiglio, il 22 gennaio 2009, con l'intervento dei magistrati:
Enzo Di Sciascio, Presidente, Estensore
Antonio Bianchi, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 18/02/2009.
Ciao Gianni, la tua trasferta continua nei nostri cuori!