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16/12/04 - Motivazioni annullamento assoluzione Gillet

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il puma

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16/12/04 - Motivazioni annullamento assoluzione Gillet

Messaggioda il puma » gio dic 16, 2004 12:57


www.gazzettadelmezzogiorno.it

Per la Cassazione sono punibili penalmente anche gli atleti trovati positivi ai controlli antidoping prima del 27 novembre 2002, ossia prima dell’entrata in vigore del decreto ministeriale integrativo della normativa contro l’uso di «sostanze dopanti e metodi di doping vietati» varata con la legge 376 del 2000

ROMA - Per la Cassazione sono punibili penalmente anche gli atleti trovati positivi ai controlli antidoping prima del 27 novembre 2002, ossia prima dell’entrata in vigore del decreto ministeriale integrativo della normativa contro l’uso di «sostanze dopanti e metodi di doping vietati» varata con la legge 376 del 2000. L’importante chiarimento è contenuto nelle motivazioni della sentenza 46764 - appena depositate - con le quali la Suprema Corte, lo scorso 4 novembre, ha deciso l’annullamento dell’assoluzione per il portiere belga del Bari, Jean Francois Gillet, trovato positivo al nandrolone il 21 gennaio 2001 prima della partita Bari-Reggina conclusasi 2 a 1.
Per dare una idea di quanto queste motivazioni fossero attese - sono circa una quindicina, nel solo mondo del calcio, i calciatori che rischiano il processo alla luce di questo orientamento giurisprudenziale - basti pensare che il procuratore di Torino Raffaele Guariniello ha atteso il loro deposito per chiudere l’inchiesta antidoping sull’olandese Edgar Davids. L’atleta - ora in forza all’Inter - era stato trovato positivo nel marzo del 2001, quando vestiva la maglia della Juventus contro l’Udinese.
Spiega la Cassazione che la data di entrata in vigore del decreto integrativo della legge antidoping - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 novembre 2002 - «non può condizionare l’operatività delle norme introduttive dei reati di doping» (legge 376/2000), in quanto le sostanze dopanti sono «gia state individuate mediante inclusione nella lista inserita nella legge di ratifica della Convenzione di Strasburgo, convalidata dalla legge 522/1995». Aggiunge la Suprema Corte che «tale soluzione non intacca il principio della riserva di legge, perché ancorata a parametri normativi espressamente richiamati dalla legge 376 in modo tale che al giudice non è attribuito alcun margine di discrezionalità per l’individuazione delle sostanze dopanti». Tali parametri normativi - rileva la magistratura di legittimità - sono rappresentati dalle indicazioni del “Comitato internazionale olimpicoâ€
Due cose riempono l'animo con sempre nuovo e crescente stupore e venerazione, quanto piĂą spesso e accuratamente la riflessione se ne occupa: il cielo stellato sopra di me, e la legge morale in me. - I. Kant

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