sirius ha scritto:u'pregamuert ha scritto:solito pasticcio all'italiana vediamo se anche l'epilogo andrà come da previsioni...
...speriamo che anche la soluzione sia all’italiana, con la penalizzazione di un solo punto e nessuno se lo prende a quel posto...tranne il Cittadella
Non credo che quanto auspichi sia possibile, in base a quanto ho trovato, qui sotto riportato:
Il mancato pagamento da parte delle società di Serie B e della Lega Italiana Calcio Professionistico,
nei termini fissati dalle disposizioni federali, degli emolumenti dovuti:
a) per il primo bimestre (1° luglioâ€31 agosto), e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in
favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti
ratificati, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art.
18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. La sanzione
dovrà applicarsi, ai sensi dell’art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravitÃ
dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l’eventuale recidiva;
b) per il secondo bimestre (1° settembreâ€31 ottobre) e per quelli precedenti, ove non assolti prima,
in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti
ratificati, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art.
18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. La sanzione
dovrà applicarsi, ai sensi dell’art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravitÃ
dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l’eventuale recidiva;
c) per il terzo bimestre (1° novembreâ€31 dicembre) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in
favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti
ratificati, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art.
18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. La sanzione
dovrà applicarsi, ai sensi dell’art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravitÃ
dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l’eventuale recidiva;
d) per il quarto bimestre (1° gennaioâ€28/29 febbraio) e per quelli precedenti, ove non assolti
prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo,
con contratti ratificati, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della
sanzione di cui all’art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione
in classifica. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell’art. 16 del presente Codice, tenuto conto
della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e
l’eventuale recidiva;