Allora, attendendo le motivazioni del TFN, si possono già tracciare delle linee.
Non ho particolari competenze nel diritto dello sport, nè conosco direttamente e in prima persona la prassi dei tribunali federali. Ma stando a quanto già prima di questo ricorso avevo sentito da amici che studiano e si occupano del ramo, in questo genere di ricorsi (ricorsi contro provvedimenti diretti della federcalcio), essendo tali tribunali organi indipendenti ma pur sempre interni (de facto) alla federazione e al CONI, e prendendo a parametro delle proprie valutazioni etica sportiva e funzionalizzazione dell'ordinamento sportivo, l'esito del TFN e, con molta probabilità , anche dell'appello federale e del collegio di garanzia appare fortemente indirizzato ad un rigetto del ricorso (checchè ne possa dire Graziani). Al termine di questo iter, in caso di (probabile, ma non certo) rigetto del ricorso la palla passerà ai fori amministrativi, passando dal Tar e, eventualmente al Consiglio di Stato. Le tempistiche del primo iter sono piuttosto brevi: da un lato la giustizia sportiva ha tempi molto più brevi rispetto a quella ordinaria, dall'altro la natura del contenzioso permette decisioni rapide, senza particolari istanze istruttorie. 10 gg per la motivazione, poi 7 per il reclamo in appello, entro fine maggio/inizio giugno si pronuncerà la corte d'appello e tra fine giugno e inizio luglio il collegio di garanzia CONI.
Poi si andrà dinanzi ai tribunali amministrativi, dove la storia ha un esito meno scontato di quanto possa apparire. Il legittimo affidamento, apparentemente violato dalla federazione, è un principio cardine dell'ordinamento comunitario e fortemente applicato in sede di bilanciamento di interessi dalle corti europee. La storia della giurisprudenza della CGUE insegna che raramente il principio di legittimo affidamento, quando viene bilanciato con qualsivoglia principio, cede il passo a quest'ultimo. A ciò si aggiunge che la giustizia europea (nè quella federale europea) non ha mai riconosciuto un divieto assoluto di multiproprietà per squadre che competono in diverse categorie. L'unico principio da poter prendere in considerazione è semmai quello dell'autodeterminazione della FIGC.
Per chi non conosce a pieno il principio del legittimo affidamento, questo è un principio dell'ordinamento comunitario e come tale è recepito dall’art. 1 L. 241/1990. De facto, costituisce la chiave del rapporto tra PA e privati ed è frutto del cambiamento della visione di tale rapporto, passato dalla supremazia dell’autorità pubblica ai principi di parità e di leale collaborazione con i cittadini. Costituisce uno dei parametri cui la PA deve attenersi nel perseguimento dell’interesse pubblico e, allo stesso tempo un’autonoma posizione giuridica protetta dall’ordinamento. In virtù di tale principio, l'amministrazione nell'emanazione degli atti, deve salvaguardare le situazioni soggettive consolidatesi per effetto di atti o comportamenti idonei ad ingenerare un ragionevole affidamento nel destinatario, cosicché una situazione di vantaggio (come quella derivata dalla normativa previgente, dal comportamento passivo della FIGC sul caso salernitana prima della rilevazione del club nel 2018 e, nei fatti, fino allo scorso anno, comportante 3 anni di investimenti, dal primo lascia passare della FIGC che, all'inizio della scorsa estate ha nei fatti salvato le multiproprietà attuali cambiando solo successivamente la propria posizione) non può essere successivamente rimossa. Il legittimo affidamento lascia spazio solo a situazioni necessarie e urgenti (quale questa è difficilmente configurabile, ma ci sono spiragli) e salvo indennizzo. Ovviamente il discorso è molto più complesso e articolato e le valutazioni vanno fatte caso per caso. Tra l'altro, ci tengo a precisarlo, NON CONOSCO GLI ATTI NE' DEL RICORRENTE, NE' DELLA DIFESA, NON CONOSCO GLI INVESTIMENTI EFFETTIVAMENTE REALIZZATI DALLA SOCIETA', NON E' NEANCHE ANCORA USCITA LA MOTIVAZIONE DEL TFN, quindi questa bozza di pensieri è frutto solo della normativa contestata, di una stima degli investimenti anno per anno dei DeLa nel bari e di qualche parola rilasciata dall'avv. Graziani. Non abbiamo neanche notizie sulla posizione della difesa. Quindi, io per primo prendo con le pinze quanto scrivo.
Ad ogni modo, se la giustizia amministrativa ha tempi ben maggiori rispetto a quella sportiva, è anche vero che apparentemente non siamo davanti a una causa che richiede particolari istruttorie e dunque, anche se si dovesse arrivare in Corte d'appello, ci sono possibilità che si finisca prima di giugno 2024. Ma, non conoscendo gli atti, non ho un'idea reale delle tempistiche. Nel caso in cui si potrebbe oltrepassare questo termine sarà chiesta una sospensiva. Ora, per la concessione della sospensiva sono richiesti:
- periculum in mora: ossia il pericolo che, in caso di accoglimento del ricorso successivo al termine, gli effetti favorevoli sarebbero pregiudicati. Ovviamente trattandosi di un termine perentorio per la cessione, il periculum sussiste, visto che una cessione farebbe sfumare qualsiasi effetto derivante dall'esito positivo del ricorso, salvo indennizzo. E, quand'anche dovesse essere posto in bilanciamento in negativo (con eventuali effetti derivanti da un rigetto del ricorso successivo al termine), non trattandosi di una situazione urgente, le lesioni di diritti soggettivi di FIGC e delle altre compagini della serie B (sulle qualcuno qui chiedeva) sarebbero di lieve entità e destinate a soccombere in favore della posizione del ricorrente.
- fumus bonis iuri: ovverosia la fondatezza astratta e preliminare del ricorso. Qui la valutazione sarà operata dai giudici, ma verosimilmente e IN GENERE, in tali casi è probabile che venga valutato positivamente.
Se si concede la sospensiva e poi il ricorso viene rigettato dopo giugno 2024 che si fa? Semplice, nella sentenza di rigetto, il giudice nel disciplinare gli effetti della decisione, sancirà un termine idoneo per la cessione (presumibilmente comunque inferiore ad un anno, visto che, se si valuterà negativamente il ricorso, si valuterà anche che il ricorrente avrebbe dovuto prendere in considerazione l'infondatezza del ricorso e prepararsi da subito alla cessione).
Ad ogni modo, aspetto la sentenza del TFN per capire qualcosa in più.