spacer
     

04/05/22 - Multiproprietà: Rigettato ricorso AdL e LdL

Le ultime news, prese da fonti ufficiali quali siti (non blog) giornali o tv riguardanti il Bari e tutto sul calciomercato: acquisti, cessioni, o semplici interessamenti. Il formato di un nuovo argomento deve essere del tipo GG/MM/AA - TITOLO.

Moderatore: Pino

Vernolaboy

Biancorosso
Biancorosso
 
Messaggi: 372
Iscritto il: mar feb 21, 2017 9:56
Highscores: 0

Re: 04/05/22 - Multiproprietà: Rigettato ricorso AdL e LdL

Messaggioda Vernolaboy » gio mag 05, 2022 11:43


Allora, attendendo le motivazioni del TFN, si possono già tracciare delle linee.

Non ho particolari competenze nel diritto dello sport, nè conosco direttamente e in prima persona la prassi dei tribunali federali. Ma stando a quanto già prima di questo ricorso avevo sentito da amici che studiano e si occupano del ramo, in questo genere di ricorsi (ricorsi contro provvedimenti diretti della federcalcio), essendo tali tribunali organi indipendenti ma pur sempre interni (de facto) alla federazione e al CONI, e prendendo a parametro delle proprie valutazioni etica sportiva e funzionalizzazione dell'ordinamento sportivo, l'esito del TFN e, con molta probabilità, anche dell'appello federale e del collegio di garanzia appare fortemente indirizzato ad un rigetto del ricorso (checchè ne possa dire Graziani). Al termine di questo iter, in caso di (probabile, ma non certo) rigetto del ricorso la palla passerà ai fori amministrativi, passando dal Tar e, eventualmente al Consiglio di Stato. Le tempistiche del primo iter sono piuttosto brevi: da un lato la giustizia sportiva ha tempi molto più brevi rispetto a quella ordinaria, dall'altro la natura del contenzioso permette decisioni rapide, senza particolari istanze istruttorie. 10 gg per la motivazione, poi 7 per il reclamo in appello, entro fine maggio/inizio giugno si pronuncerà la corte d'appello e tra fine giugno e inizio luglio il collegio di garanzia CONI.

Poi si andrà dinanzi ai tribunali amministrativi, dove la storia ha un esito meno scontato di quanto possa apparire. Il legittimo affidamento, apparentemente violato dalla federazione, è un principio cardine dell'ordinamento comunitario e fortemente applicato in sede di bilanciamento di interessi dalle corti europee. La storia della giurisprudenza della CGUE insegna che raramente il principio di legittimo affidamento, quando viene bilanciato con qualsivoglia principio, cede il passo a quest'ultimo. A ciò si aggiunge che la giustizia europea (nè quella federale europea) non ha mai riconosciuto un divieto assoluto di multiproprietà per squadre che competono in diverse categorie. L'unico principio da poter prendere in considerazione è semmai quello dell'autodeterminazione della FIGC.
Per chi non conosce a pieno il principio del legittimo affidamento, questo è un principio dell'ordinamento comunitario e come tale è recepito dall’art. 1 L. 241/1990. De facto, costituisce la chiave del rapporto tra PA e privati ed è frutto del cambiamento della visione di tale rapporto, passato dalla supremazia dell’autorità pubblica ai principi di parità e di leale collaborazione con i cittadini. Costituisce uno dei parametri cui la PA deve attenersi nel perseguimento dell’interesse pubblico e, allo stesso tempo un’autonoma posizione giuridica protetta dall’ordinamento. In virtù di tale principio, l'amministrazione nell'emanazione degli atti, deve salvaguardare le situazioni soggettive consolidatesi per effetto di atti o comportamenti idonei ad ingenerare un ragionevole affidamento nel destinatario, cosicché una situazione di vantaggio (come quella derivata dalla normativa previgente, dal comportamento passivo della FIGC sul caso salernitana prima della rilevazione del club nel 2018 e, nei fatti, fino allo scorso anno, comportante 3 anni di investimenti, dal primo lascia passare della FIGC che, all'inizio della scorsa estate ha nei fatti salvato le multiproprietà attuali cambiando solo successivamente la propria posizione) non può essere successivamente rimossa. Il legittimo affidamento lascia spazio solo a situazioni necessarie e urgenti (quale questa è difficilmente configurabile, ma ci sono spiragli) e salvo indennizzo. Ovviamente il discorso è molto più complesso e articolato e le valutazioni vanno fatte caso per caso. Tra l'altro, ci tengo a precisarlo, NON CONOSCO GLI ATTI NE' DEL RICORRENTE, NE' DELLA DIFESA, NON CONOSCO GLI INVESTIMENTI EFFETTIVAMENTE REALIZZATI DALLA SOCIETA', NON E' NEANCHE ANCORA USCITA LA MOTIVAZIONE DEL TFN, quindi questa bozza di pensieri è frutto solo della normativa contestata, di una stima degli investimenti anno per anno dei DeLa nel bari e di qualche parola rilasciata dall'avv. Graziani. Non abbiamo neanche notizie sulla posizione della difesa. Quindi, io per primo prendo con le pinze quanto scrivo.

Ad ogni modo, se la giustizia amministrativa ha tempi ben maggiori rispetto a quella sportiva, è anche vero che apparentemente non siamo davanti a una causa che richiede particolari istruttorie e dunque, anche se si dovesse arrivare in Corte d'appello, ci sono possibilità che si finisca prima di giugno 2024. Ma, non conoscendo gli atti, non ho un'idea reale delle tempistiche. Nel caso in cui si potrebbe oltrepassare questo termine sarà chiesta una sospensiva. Ora, per la concessione della sospensiva sono richiesti:
- periculum in mora: ossia il pericolo che, in caso di accoglimento del ricorso successivo al termine, gli effetti favorevoli sarebbero pregiudicati. Ovviamente trattandosi di un termine perentorio per la cessione, il periculum sussiste, visto che una cessione farebbe sfumare qualsiasi effetto derivante dall'esito positivo del ricorso, salvo indennizzo. E, quand'anche dovesse essere posto in bilanciamento in negativo (con eventuali effetti derivanti da un rigetto del ricorso successivo al termine), non trattandosi di una situazione urgente, le lesioni di diritti soggettivi di FIGC e delle altre compagini della serie B (sulle qualcuno qui chiedeva) sarebbero di lieve entità e destinate a soccombere in favore della posizione del ricorrente.
- fumus bonis iuri: ovverosia la fondatezza astratta e preliminare del ricorso. Qui la valutazione sarà operata dai giudici, ma verosimilmente e IN GENERE, in tali casi è probabile che venga valutato positivamente.

Se si concede la sospensiva e poi il ricorso viene rigettato dopo giugno 2024 che si fa? Semplice, nella sentenza di rigetto, il giudice nel disciplinare gli effetti della decisione, sancirà un termine idoneo per la cessione (presumibilmente comunque inferiore ad un anno, visto che, se si valuterà negativamente il ricorso, si valuterà anche che il ricorrente avrebbe dovuto prendere in considerazione l'infondatezza del ricorso e prepararsi da subito alla cessione).

Ad ogni modo, aspetto la sentenza del TFN per capire qualcosa in più.

red_roby

Fedelissimo
Fedelissimo
 
Messaggi: 23141
Iscritto il: mar gen 28, 2003 15:28
Località: e ora scrivono tutti su solobari.... mah
Highscores: 0

Re: 04/05/22 - Multiproprietà: Rigettato ricorso AdL e LdL

Messaggioda red_roby » gio mag 05, 2022 11:51


Vernolaboy ha scritto:Allora, attendendo le motivazioni del TFN, si possono già tracciare delle linee.

Non ho particolari competenze nel diritto dello sport, nè conosco direttamente e in prima persona la prassi dei tribunali federali. Ma stando a quanto già prima di questo ricorso avevo sentito da amici che studiano e si occupano del ramo, in questo genere di ricorsi (ricorsi contro provvedimenti diretti della federcalcio), essendo tali tribunali organi indipendenti ma pur sempre interni (de facto) alla federazione e al CONI, e prendendo a parametro delle proprie valutazioni etica sportiva e funzionalizzazione dell'ordinamento sportivo, l'esito del TFN e, con molta probabilità, anche dell'appello federale e del collegio di garanzia appare fortemente indirizzato ad un rigetto del ricorso (checchè ne possa dire Graziani). Al termine di questo iter, in caso di (probabile, ma non certo) rigetto del ricorso la palla passerà ai fori amministrativi, passando dal Tar e, eventualmente al Consiglio di Stato. Le tempistiche del primo iter sono piuttosto brevi: da un lato la giustizia sportiva ha tempi molto più brevi rispetto a quella ordinaria, dall'altro la natura del contenzioso permette decisioni rapide, senza particolari istanze istruttorie. 10 gg per la motivazione, poi 7 per il reclamo in appello, entro fine maggio/inizio giugno si pronuncerà la corte d'appello e tra fine giugno e inizio luglio il collegio di garanzia CONI.

Poi si andrà dinanzi ai tribunali amministrativi, dove la storia ha un esito meno scontato di quanto possa apparire. Il legittimo affidamento, apparentemente violato dalla federazione, è un principio cardine dell'ordinamento comunitario e fortemente applicato in sede di bilanciamento di interessi dalle corti europee. La storia della giurisprudenza della CGUE insegna che raramente il principio di legittimo affidamento, quando viene bilanciato con qualsivoglia principio, cede il passo a quest'ultimo. A ciò si aggiunge che la giustizia europea (nè quella federale europea) non ha mai riconosciuto un divieto assoluto di multiproprietà per squadre che competono in diverse categorie. L'unico principio da poter prendere in considerazione è semmai quello dell'autodeterminazione della FIGC.
Per chi non conosce a pieno il principio del legittimo affidamento, questo è un principio dell'ordinamento comunitario e come tale è recepito dall’art. 1 L. 241/1990. De facto, costituisce la chiave del rapporto tra PA e privati ed è frutto del cambiamento della visione di tale rapporto, passato dalla supremazia dell’autorità pubblica ai principi di parità e di leale collaborazione con i cittadini. Costituisce uno dei parametri cui la PA deve attenersi nel perseguimento dell’interesse pubblico e, allo stesso tempo un’autonoma posizione giuridica protetta dall’ordinamento. In virtù di tale principio, l'amministrazione nell'emanazione degli atti, deve salvaguardare le situazioni soggettive consolidatesi per effetto di atti o comportamenti idonei ad ingenerare un ragionevole affidamento nel destinatario, cosicché una situazione di vantaggio (come quella derivata dalla normativa previgente, dal comportamento passivo della FIGC sul caso salernitana prima della rilevazione del club nel 2018 e, nei fatti, fino allo scorso anno, comportante 3 anni di investimenti, dal primo lascia passare della FIGC che, all'inizio della scorsa estate ha nei fatti salvato le multiproprietà attuali cambiando solo successivamente la propria posizione) non può essere successivamente rimossa. Il legittimo affidamento lascia spazio solo a situazioni necessarie e urgenti (quale questa è difficilmente configurabile, ma ci sono spiragli) e salvo indennizzo. Ovviamente il discorso è molto più complesso e articolato e le valutazioni vanno fatte caso per caso. Tra l'altro, ci tengo a precisarlo, NON CONOSCO GLI ATTI NE' DEL RICORRENTE, NE' DELLA DIFESA, NON CONOSCO GLI INVESTIMENTI EFFETTIVAMENTE REALIZZATI DALLA SOCIETA', NON E' NEANCHE ANCORA USCITA LA MOTIVAZIONE DEL TFN, quindi questa bozza di pensieri è frutto solo della normativa contestata, di una stima degli investimenti anno per anno dei DeLa nel bari e di qualche parola rilasciata dall'avv. Graziani. Non abbiamo neanche notizie sulla posizione della difesa. Quindi, io per primo prendo con le pinze quanto scrivo.

Ad ogni modo, se la giustizia amministrativa ha tempi ben maggiori rispetto a quella sportiva, è anche vero che apparentemente non siamo davanti a una causa che richiede particolari istruttorie e dunque, anche se si dovesse arrivare in Corte d'appello, ci sono possibilità che si finisca prima di giugno 2024. Ma, non conoscendo gli atti, non ho un'idea reale delle tempistiche. Nel caso in cui si potrebbe oltrepassare questo termine sarà chiesta una sospensiva. Ora, per la concessione della sospensiva sono richiesti:
- periculum in mora: ossia il pericolo che, in caso di accoglimento del ricorso successivo al termine, gli effetti favorevoli sarebbero pregiudicati. Ovviamente trattandosi di un termine perentorio per la cessione, il periculum sussiste, visto che una cessione farebbe sfumare qualsiasi effetto derivante dall'esito positivo del ricorso, salvo indennizzo. E, quand'anche dovesse essere posto in bilanciamento in negativo (con eventuali effetti derivanti da un rigetto del ricorso successivo al termine), non trattandosi di una situazione urgente, le lesioni di diritti soggettivi di FIGC e delle altre compagini della serie B (sulle qualcuno qui chiedeva) sarebbero di lieve entità e destinate a soccombere in favore della posizione del ricorrente.
- fumus bonis iuri: ovverosia la fondatezza astratta e preliminare del ricorso. Qui la valutazione sarà operata dai giudici, ma verosimilmente e IN GENERE, in tali casi è probabile che venga valutato positivamente.

Se si concede la sospensiva e poi il ricorso viene rigettato dopo giugno 2024 che si fa? Semplice, nella sentenza di rigetto, il giudice nel disciplinare gli effetti della decisione, sancirà un termine idoneo per la cessione (presumibilmente comunque inferiore ad un anno, visto che, se si valuterà negativamente il ricorso, si valuterà anche che il ricorrente avrebbe dovuto prendere in considerazione l'infondatezza del ricorso e prepararsi da subito alla cessione).

Ad ogni modo, aspetto la sentenza del TFN per capire qualcosa in più.


grazie mille per l'ampia spiegazione tecnica
ALLahSS U BBar

saverio67

Avatar utente
Fedelissimo
Fedelissimo
 
Messaggi: 27176
Iscritto il: ven giu 27, 2003 13:22
Località: Rione S. Cataldo
Highscores: 0

Re: 04/05/22 - Multiproprietà: Rigettato ricorso AdL e LdL

Messaggioda saverio67 » gio mag 05, 2022 13:33


Vernolaboy ha scritto:Allora, attendendo le motivazioni del TFN, si possono già tracciare delle linee.

Non ho particolari competenze nel diritto dello sport, nè conosco direttamente e in prima persona la prassi dei tribunali federali. Ma stando a quanto già prima di questo ricorso avevo sentito da amici che studiano e si occupano del ramo, in questo genere di ricorsi (ricorsi contro provvedimenti diretti della federcalcio), essendo tali tribunali organi indipendenti ma pur sempre interni (de facto) alla federazione e al CONI, e prendendo a parametro delle proprie valutazioni etica sportiva e funzionalizzazione dell'ordinamento sportivo, l'esito del TFN e, con molta probabilità, anche dell'appello federale e del collegio di garanzia appare fortemente indirizzato ad un rigetto del ricorso (checchè ne possa dire Graziani). Al termine di questo iter, in caso di (probabile, ma non certo) rigetto del ricorso la palla passerà ai fori amministrativi, passando dal Tar e, eventualmente al Consiglio di Stato. Le tempistiche del primo iter sono piuttosto brevi: da un lato la giustizia sportiva ha tempi molto più brevi rispetto a quella ordinaria, dall'altro la natura del contenzioso permette decisioni rapide, senza particolari istanze istruttorie. 10 gg per la motivazione, poi 7 per il reclamo in appello, entro fine maggio/inizio giugno si pronuncerà la corte d'appello e tra fine giugno e inizio luglio il collegio di garanzia CONI.

Poi si andrà dinanzi ai tribunali amministrativi, dove la storia ha un esito meno scontato di quanto possa apparire. Il legittimo affidamento, apparentemente violato dalla federazione, è un principio cardine dell'ordinamento comunitario e fortemente applicato in sede di bilanciamento di interessi dalle corti europee. La storia della giurisprudenza della CGUE insegna che raramente il principio di legittimo affidamento, quando viene bilanciato con qualsivoglia principio, cede il passo a quest'ultimo. A ciò si aggiunge che la giustizia europea (nè quella federale europea) non ha mai riconosciuto un divieto assoluto di multiproprietà per squadre che competono in diverse categorie. L'unico principio da poter prendere in considerazione è semmai quello dell'autodeterminazione della FIGC.
Per chi non conosce a pieno il principio del legittimo affidamento, questo è un principio dell'ordinamento comunitario e come tale è recepito dall’art. 1 L. 241/1990. De facto, costituisce la chiave del rapporto tra PA e privati ed è frutto del cambiamento della visione di tale rapporto, passato dalla supremazia dell’autorità pubblica ai principi di parità e di leale collaborazione con i cittadini. Costituisce uno dei parametri cui la PA deve attenersi nel perseguimento dell’interesse pubblico e, allo stesso tempo un’autonoma posizione giuridica protetta dall’ordinamento. In virtù di tale principio, l'amministrazione nell'emanazione degli atti, deve salvaguardare le situazioni soggettive consolidatesi per effetto di atti o comportamenti idonei ad ingenerare un ragionevole affidamento nel destinatario, cosicché una situazione di vantaggio (come quella derivata dalla normativa previgente, dal comportamento passivo della FIGC sul caso salernitana prima della rilevazione del club nel 2018 e, nei fatti, fino allo scorso anno, comportante 3 anni di investimenti, dal primo lascia passare della FIGC che, all'inizio della scorsa estate ha nei fatti salvato le multiproprietà attuali cambiando solo successivamente la propria posizione) non può essere successivamente rimossa. Il legittimo affidamento lascia spazio solo a situazioni necessarie e urgenti (quale questa è difficilmente configurabile, ma ci sono spiragli) e salvo indennizzo. Ovviamente il discorso è molto più complesso e articolato e le valutazioni vanno fatte caso per caso. Tra l'altro, ci tengo a precisarlo, NON CONOSCO GLI ATTI NE' DEL RICORRENTE, NE' DELLA DIFESA, NON CONOSCO GLI INVESTIMENTI EFFETTIVAMENTE REALIZZATI DALLA SOCIETA', NON E' NEANCHE ANCORA USCITA LA MOTIVAZIONE DEL TFN, quindi questa bozza di pensieri è frutto solo della normativa contestata, di una stima degli investimenti anno per anno dei DeLa nel bari e di qualche parola rilasciata dall'avv. Graziani. Non abbiamo neanche notizie sulla posizione della difesa. Quindi, io per primo prendo con le pinze quanto scrivo.

Ad ogni modo, se la giustizia amministrativa ha tempi ben maggiori rispetto a quella sportiva, è anche vero che apparentemente non siamo davanti a una causa che richiede particolari istruttorie e dunque, anche se si dovesse arrivare in Corte d'appello, ci sono possibilità che si finisca prima di giugno 2024. Ma, non conoscendo gli atti, non ho un'idea reale delle tempistiche. Nel caso in cui si potrebbe oltrepassare questo termine sarà chiesta una sospensiva. Ora, per la concessione della sospensiva sono richiesti:
- periculum in mora: ossia il pericolo che, in caso di accoglimento del ricorso successivo al termine, gli effetti favorevoli sarebbero pregiudicati. Ovviamente trattandosi di un termine perentorio per la cessione, il periculum sussiste, visto che una cessione farebbe sfumare qualsiasi effetto derivante dall'esito positivo del ricorso, salvo indennizzo. E, quand'anche dovesse essere posto in bilanciamento in negativo (con eventuali effetti derivanti da un rigetto del ricorso successivo al termine), non trattandosi di una situazione urgente, le lesioni di diritti soggettivi di FIGC e delle altre compagini della serie B (sulle qualcuno qui chiedeva) sarebbero di lieve entità e destinate a soccombere in favore della posizione del ricorrente.
- fumus bonis iuri: ovverosia la fondatezza astratta e preliminare del ricorso. Qui la valutazione sarà operata dai giudici, ma verosimilmente e IN GENERE, in tali casi è probabile che venga valutato positivamente.

Se si concede la sospensiva e poi il ricorso viene rigettato dopo giugno 2024 che si fa? Semplice, nella sentenza di rigetto, il giudice nel disciplinare gli effetti della decisione, sancirà un termine idoneo per la cessione (presumibilmente comunque inferiore ad un anno, visto che, se si valuterà negativamente il ricorso, si valuterà anche che il ricorrente avrebbe dovuto prendere in considerazione l'infondatezza del ricorso e prepararsi da subito alla cessione).

Ad ogni modo, aspetto la sentenza del TFN per capire qualcosa in più.
Grazie mille. Sebbene senza aver visto le carte, hai tratteggiato principi generali interessanti. Molto istruttivo.
4/2/2015. Ciao Pierigno.


Questo è un blocco di testo che può essere aggiunto in fondo ai tuoi messaggi. Il limite caratteri è di 450.

-IlCOBRATovalieri-

Avatar utente
Fedelissimo
Fedelissimo
 
Messaggi: 5760
Iscritto il: lun set 20, 2021 9:06
Highscores: 0

Re: 04/05/22 - Multiproprietà: Rigettato ricorso AdL e LdL

Messaggioda -IlCOBRATovalieri- » gio mag 05, 2022 13:37


Vernolaboy ha scritto:Allora, attendendo le motivazioni del TFN, si possono già tracciare delle linee.

Non ho particolari competenze nel diritto dello sport, nè conosco direttamente e in prima persona la prassi dei tribunali federali. Ma stando a quanto già prima di questo ricorso avevo sentito da amici che studiano e si occupano del ramo, in questo genere di ricorsi (ricorsi contro provvedimenti diretti della federcalcio), essendo tali tribunali organi indipendenti ma pur sempre interni (de facto) alla federazione e al CONI, e prendendo a parametro delle proprie valutazioni etica sportiva e funzionalizzazione dell'ordinamento sportivo, l'esito del TFN e, con molta probabilità, anche dell'appello federale e del collegio di garanzia appare fortemente indirizzato ad un rigetto del ricorso (checchè ne possa dire Graziani). Al termine di questo iter, in caso di (probabile, ma non certo) rigetto del ricorso la palla passerà ai fori amministrativi, passando dal Tar e, eventualmente al Consiglio di Stato. Le tempistiche del primo iter sono piuttosto brevi: da un lato la giustizia sportiva ha tempi molto più brevi rispetto a quella ordinaria, dall'altro la natura del contenzioso permette decisioni rapide, senza particolari istanze istruttorie. 10 gg per la motivazione, poi 7 per il reclamo in appello, entro fine maggio/inizio giugno si pronuncerà la corte d'appello e tra fine giugno e inizio luglio il collegio di garanzia CONI.

Poi si andrà dinanzi ai tribunali amministrativi, dove la storia ha un esito meno scontato di quanto possa apparire. Il legittimo affidamento, apparentemente violato dalla federazione, è un principio cardine dell'ordinamento comunitario e fortemente applicato in sede di bilanciamento di interessi dalle corti europee. La storia della giurisprudenza della CGUE insegna che raramente il principio di legittimo affidamento, quando viene bilanciato con qualsivoglia principio, cede il passo a quest'ultimo. A ciò si aggiunge che la giustizia europea (nè quella federale europea) non ha mai riconosciuto un divieto assoluto di multiproprietà per squadre che competono in diverse categorie. L'unico principio da poter prendere in considerazione è semmai quello dell'autodeterminazione della FIGC.
Per chi non conosce a pieno il principio del legittimo affidamento, questo è un principio dell'ordinamento comunitario e come tale è recepito dall’art. 1 L. 241/1990. De facto, costituisce la chiave del rapporto tra PA e privati ed è frutto del cambiamento della visione di tale rapporto, passato dalla supremazia dell’autorità pubblica ai principi di parità e di leale collaborazione con i cittadini. Costituisce uno dei parametri cui la PA deve attenersi nel perseguimento dell’interesse pubblico e, allo stesso tempo un’autonoma posizione giuridica protetta dall’ordinamento. In virtù di tale principio, l'amministrazione nell'emanazione degli atti, deve salvaguardare le situazioni soggettive consolidatesi per effetto di atti o comportamenti idonei ad ingenerare un ragionevole affidamento nel destinatario, cosicché una situazione di vantaggio (come quella derivata dalla normativa previgente, dal comportamento passivo della FIGC sul caso salernitana prima della rilevazione del club nel 2018 e, nei fatti, fino allo scorso anno, comportante 3 anni di investimenti, dal primo lascia passare della FIGC che, all'inizio della scorsa estate ha nei fatti salvato le multiproprietà attuali cambiando solo successivamente la propria posizione) non può essere successivamente rimossa. Il legittimo affidamento lascia spazio solo a situazioni necessarie e urgenti (quale questa è difficilmente configurabile, ma ci sono spiragli) e salvo indennizzo. Ovviamente il discorso è molto più complesso e articolato e le valutazioni vanno fatte caso per caso. Tra l'altro, ci tengo a precisarlo, NON CONOSCO GLI ATTI NE' DEL RICORRENTE, NE' DELLA DIFESA, NON CONOSCO GLI INVESTIMENTI EFFETTIVAMENTE REALIZZATI DALLA SOCIETA', NON E' NEANCHE ANCORA USCITA LA MOTIVAZIONE DEL TFN, quindi questa bozza di pensieri è frutto solo della normativa contestata, di una stima degli investimenti anno per anno dei DeLa nel bari e di qualche parola rilasciata dall'avv. Graziani. Non abbiamo neanche notizie sulla posizione della difesa. Quindi, io per primo prendo con le pinze quanto scrivo.

Ad ogni modo, se la giustizia amministrativa ha tempi ben maggiori rispetto a quella sportiva, è anche vero che apparentemente non siamo davanti a una causa che richiede particolari istruttorie e dunque, anche se si dovesse arrivare in Corte d'appello, ci sono possibilità che si finisca prima di giugno 2024. Ma, non conoscendo gli atti, non ho un'idea reale delle tempistiche. Nel caso in cui si potrebbe oltrepassare questo termine sarà chiesta una sospensiva. Ora, per la concessione della sospensiva sono richiesti:
- periculum in mora: ossia il pericolo che, in caso di accoglimento del ricorso successivo al termine, gli effetti favorevoli sarebbero pregiudicati. Ovviamente trattandosi di un termine perentorio per la cessione, il periculum sussiste, visto che una cessione farebbe sfumare qualsiasi effetto derivante dall'esito positivo del ricorso, salvo indennizzo. E, quand'anche dovesse essere posto in bilanciamento in negativo (con eventuali effetti derivanti da un rigetto del ricorso successivo al termine), non trattandosi di una situazione urgente, le lesioni di diritti soggettivi di FIGC e delle altre compagini della serie B (sulle qualcuno qui chiedeva) sarebbero di lieve entità e destinate a soccombere in favore della posizione del ricorrente.
- fumus bonis iuri: ovverosia la fondatezza astratta e preliminare del ricorso. Qui la valutazione sarà operata dai giudici, ma verosimilmente e IN GENERE, in tali casi è probabile che venga valutato positivamente.

Se si concede la sospensiva e poi il ricorso viene rigettato dopo giugno 2024 che si fa? Semplice, nella sentenza di rigetto, il giudice nel disciplinare gli effetti della decisione, sancirà un termine idoneo per la cessione (presumibilmente comunque inferiore ad un anno, visto che, se si valuterà negativamente il ricorso, si valuterà anche che il ricorrente avrebbe dovuto prendere in considerazione l'infondatezza del ricorso e prepararsi da subito alla cessione).

Ad ogni modo, aspetto la sentenza del TFN per capire qualcosa in più.



Ottimo grazie
...........................************************************
................â–“â–“â–‘â–‘â–“â–“ FORZA VECCHIA STELLA DEL SUD â–“â–“â–‘â–‘â–“â–“
.. «IL VERO ATTACCAMENTO NON CONOSCE SCONFITTA:RIPARTIAMO!»
...........................************************************

copyright ©#FF24

Portiere Volante

Avatar utente
Fedelissimo
Fedelissimo
 
Messaggi: 4695
Iscritto il: dom feb 07, 2021 16:03
Highscores: 0

Re: 04/05/22 - Multiproprietà: Rigettato ricorso AdL e LdL

Messaggioda Portiere Volante » gio mag 05, 2022 13:59


:respect: :respect: :respect:
Il fatto che in caso di vittoria amministrativa il tempi di cessione offerti saranno brevi mi fa stare tranquillo, sia per una questione temporale, sia perchè rende pericolo affidarsi solo al ricorso e quindi ADL potrebbe decidere di non rischiare.
29-09-20, 31-08-21, 31-01-22 E 09-07-22 IO NON DIMENTICO, DE LAURENTIIS MANGIAFUOCO SEI UN MARIUOLO !!!

Vernolaboy

Biancorosso
Biancorosso
 
Messaggi: 372
Iscritto il: mar feb 21, 2017 9:56
Highscores: 0

Re: 04/05/22 - Multiproprietà: Rigettato ricorso AdL e LdL

Messaggioda Vernolaboy » gio mag 05, 2022 14:08


Portiere Volante ha scritto::respect: :respect: :respect:
Il fatto che in caso di vittoria amministrativa il tempi di cessione offerti saranno brevi mi fa stare tranquillo, sia per una questione temporale, sia perchè rende pericolo affidarsi solo al ricorso e quindi ADL potrebbe decidere di non rischiare.


Forse mi sono spiegato male.

In caso di vittoria del ricorso tempi di cessione non ci sarebbero.

I tempi brevi a cui mi riferisco sono quelli definiti in caso di rigetto (sconfitta) se prima fosse stata concessa una sospensione.

Es. Faccio ricorso al Tar. Capisco che c'è possibilità che la sentenza arrivi dopo giugno 2024. Chiedo al giudice, preliminarmente, di sospendere gli effetti del provvedimento e il giudice accoglie questa istanza.

Dunque, il termine si sospende e si discute al Tar nel merito la causa. TAR mi da torto e rigetta il ricorso a dicembre del 2024. Dunque, ho perso e ho l'obbligo di cedere, ma visto che il termine era stato sospeso è il Tar che, nella sentenza, deve regolare gli effetti del provvedimento, stabilendo un termine definitivo per la cessione. In tal caso si potrebbe pensare, es., a giugno 2024.


Se vince ricorso non c'è un termine invece, può tenere il Bari in B fino al 2040.

Poi, altra possibilità, è che venga rigettato il primo ricorso, ma accolto quello proposto in via subordinata (che come penso e come è logico che sia accompagni quello in via principale, ma devo leggere le carte altrimenti parlo del nulla). Ovverosia, quello di stabilire un termine maggiormente dilatato per garantire una cessione a prezzi più equi.

Vernolaboy

Biancorosso
Biancorosso
 
Messaggi: 372
Iscritto il: mar feb 21, 2017 9:56
Highscores: 0

Re: 04/05/22 - Multiproprietà: Rigettato ricorso AdL e LdL

Messaggioda Vernolaboy » gio mag 05, 2022 14:10


Ad ogni modo, se il ricorso si mette male, a parer mio cedono prima della sentenza definitiva. Conviene lasciar spazio ad aperture con un ricorso in atto piuttosto che prendere due spicci con un ricorso perso.

Portiere Volante

Avatar utente
Fedelissimo
Fedelissimo
 
Messaggi: 4695
Iscritto il: dom feb 07, 2021 16:03
Highscores: 0

Re: 04/05/22 - Multiproprietà: Rigettato ricorso AdL e LdL

Messaggioda Portiere Volante » gio mag 05, 2022 14:47


Si, avevo capito. Nel messaggio davo per scontata l'eventualità da te appena descritta (non per convinzione)
29-09-20, 31-08-21, 31-01-22 E 09-07-22 IO NON DIMENTICO, DE LAURENTIIS MANGIAFUOCO SEI UN MARIUOLO !!!

RADUCIOIU

Avatar utente
Fedelissimo
Fedelissimo
 
Messaggi: 2791
Iscritto il: ven mar 17, 2006 15:20
Località: Conversano
Highscores: 0

Re: 04/05/22 - Multiproprietà: Rigettato ricorso AdL e LdL

Messaggioda RADUCIOIU » ven mag 06, 2022 8:54


Vernolaboy ha scritto:Allora, attendendo le motivazioni del TFN, si possono già tracciare delle linee.

Non ho particolari competenze nel diritto dello sport, nè conosco direttamente e in prima persona la prassi dei tribunali federali. Ma stando a quanto già prima di questo ricorso avevo sentito da amici che studiano e si occupano del ramo, in questo genere di ricorsi (ricorsi contro provvedimenti diretti della federcalcio), essendo tali tribunali organi indipendenti ma pur sempre interni (de facto) alla federazione e al CONI, e prendendo a parametro delle proprie valutazioni etica sportiva e funzionalizzazione dell'ordinamento sportivo, l'esito del TFN e, con molta probabilità, anche dell'appello federale e del collegio di garanzia appare fortemente indirizzato ad un rigetto del ricorso (checchè ne possa dire Graziani). Al termine di questo iter, in caso di (probabile, ma non certo) rigetto del ricorso la palla passerà ai fori amministrativi, passando dal Tar e, eventualmente al Consiglio di Stato. Le tempistiche del primo iter sono piuttosto brevi: da un lato la giustizia sportiva ha tempi molto più brevi rispetto a quella ordinaria, dall'altro la natura del contenzioso permette decisioni rapide, senza particolari istanze istruttorie. 10 gg per la motivazione, poi 7 per il reclamo in appello, entro fine maggio/inizio giugno si pronuncerà la corte d'appello e tra fine giugno e inizio luglio il collegio di garanzia CONI.

Poi si andrà dinanzi ai tribunali amministrativi, dove la storia ha un esito meno scontato di quanto possa apparire. Il legittimo affidamento, apparentemente violato dalla federazione, è un principio cardine dell'ordinamento comunitario e fortemente applicato in sede di bilanciamento di interessi dalle corti europee. La storia della giurisprudenza della CGUE insegna che raramente il principio di legittimo affidamento, quando viene bilanciato con qualsivoglia principio, cede il passo a quest'ultimo. A ciò si aggiunge che la giustizia europea (nè quella federale europea) non ha mai riconosciuto un divieto assoluto di multiproprietà per squadre che competono in diverse categorie. L'unico principio da poter prendere in considerazione è semmai quello dell'autodeterminazione della FIGC.
Per chi non conosce a pieno il principio del legittimo affidamento, questo è un principio dell'ordinamento comunitario e come tale è recepito dall’art. 1 L. 241/1990. De facto, costituisce la chiave del rapporto tra PA e privati ed è frutto del cambiamento della visione di tale rapporto, passato dalla supremazia dell’autorità pubblica ai principi di parità e di leale collaborazione con i cittadini. Costituisce uno dei parametri cui la PA deve attenersi nel perseguimento dell’interesse pubblico e, allo stesso tempo un’autonoma posizione giuridica protetta dall’ordinamento. In virtù di tale principio, l'amministrazione nell'emanazione degli atti, deve salvaguardare le situazioni soggettive consolidatesi per effetto di atti o comportamenti idonei ad ingenerare un ragionevole affidamento nel destinatario, cosicché una situazione di vantaggio (come quella derivata dalla normativa previgente, dal comportamento passivo della FIGC sul caso salernitana prima della rilevazione del club nel 2018 e, nei fatti, fino allo scorso anno, comportante 3 anni di investimenti, dal primo lascia passare della FIGC che, all'inizio della scorsa estate ha nei fatti salvato le multiproprietà attuali cambiando solo successivamente la propria posizione) non può essere successivamente rimossa. Il legittimo affidamento lascia spazio solo a situazioni necessarie e urgenti (quale questa è difficilmente configurabile, ma ci sono spiragli) e salvo indennizzo. Ovviamente il discorso è molto più complesso e articolato e le valutazioni vanno fatte caso per caso. Tra l'altro, ci tengo a precisarlo, NON CONOSCO GLI ATTI NE' DEL RICORRENTE, NE' DELLA DIFESA, NON CONOSCO GLI INVESTIMENTI EFFETTIVAMENTE REALIZZATI DALLA SOCIETA', NON E' NEANCHE ANCORA USCITA LA MOTIVAZIONE DEL TFN, quindi questa bozza di pensieri è frutto solo della normativa contestata, di una stima degli investimenti anno per anno dei DeLa nel bari e di qualche parola rilasciata dall'avv. Graziani. Non abbiamo neanche notizie sulla posizione della difesa. Quindi, io per primo prendo con le pinze quanto scrivo.

Ad ogni modo, se la giustizia amministrativa ha tempi ben maggiori rispetto a quella sportiva, è anche vero che apparentemente non siamo davanti a una causa che richiede particolari istruttorie e dunque, anche se si dovesse arrivare in Corte d'appello, ci sono possibilità che si finisca prima di giugno 2024. Ma, non conoscendo gli atti, non ho un'idea reale delle tempistiche. Nel caso in cui si potrebbe oltrepassare questo termine sarà chiesta una sospensiva. Ora, per la concessione della sospensiva sono richiesti:
- periculum in mora: ossia il pericolo che, in caso di accoglimento del ricorso successivo al termine, gli effetti favorevoli sarebbero pregiudicati. Ovviamente trattandosi di un termine perentorio per la cessione, il periculum sussiste, visto che una cessione farebbe sfumare qualsiasi effetto derivante dall'esito positivo del ricorso, salvo indennizzo. E, quand'anche dovesse essere posto in bilanciamento in negativo (con eventuali effetti derivanti da un rigetto del ricorso successivo al termine), non trattandosi di una situazione urgente, le lesioni di diritti soggettivi di FIGC e delle altre compagini della serie B (sulle qualcuno qui chiedeva) sarebbero di lieve entità e destinate a soccombere in favore della posizione del ricorrente.
- fumus bonis iuri: ovverosia la fondatezza astratta e preliminare del ricorso. Qui la valutazione sarà operata dai giudici, ma verosimilmente e IN GENERE, in tali casi è probabile che venga valutato positivamente.

Se si concede la sospensiva e poi il ricorso viene rigettato dopo giugno 2024 che si fa? Semplice, nella sentenza di rigetto, il giudice nel disciplinare gli effetti della decisione, sancirà un termine idoneo per la cessione (presumibilmente comunque inferiore ad un anno, visto che, se si valuterà negativamente il ricorso, si valuterà anche che il ricorrente avrebbe dovuto prendere in considerazione l'infondatezza del ricorso e prepararsi da subito alla cessione).

Ad ogni modo, aspetto la sentenza del TFN per capire qualcosa in più.

Mi associo a chi ti ha ringraziato per il tuo impegno,
ma in un articolo che ho postato in questo tread, mi è sembrato di capire che le decisione prese dalla giustizia sportiva non possono essere annullate e se si avanti lo si fa solo per farsi riconoscere un risarcimento economico e non una "sospensione" del provvedimento.
Questo però mi sembra contraddire quello che scrivi, però da ignorante in materia potrei non aver capito, oppure in realtà dite la stessa cosa e sono io che ho capito male.
Forza Bari Alè

Vernolaboy

Biancorosso
Biancorosso
 
Messaggi: 372
Iscritto il: mar feb 21, 2017 9:56
Highscores: 0

Re: 04/05/22 - Multiproprietà: Rigettato ricorso AdL e LdL

Messaggioda Vernolaboy » ven mag 06, 2022 13:28


RADUCIOIU ha scritto:
Vernolaboy ha scritto:Allora, attendendo le motivazioni del TFN, si possono già tracciare delle linee.

Non ho particolari competenze nel diritto dello sport, nè conosco direttamente e in prima persona la prassi dei tribunali federali. Ma stando a quanto già prima di questo ricorso avevo sentito da amici che studiano e si occupano del ramo, in questo genere di ricorsi (ricorsi contro provvedimenti diretti della federcalcio), essendo tali tribunali organi indipendenti ma pur sempre interni (de facto) alla federazione e al CONI, e prendendo a parametro delle proprie valutazioni etica sportiva e funzionalizzazione dell'ordinamento sportivo, l'esito del TFN e, con molta probabilità, anche dell'appello federale e del collegio di garanzia appare fortemente indirizzato ad un rigetto del ricorso (checchè ne possa dire Graziani). Al termine di questo iter, in caso di (probabile, ma non certo) rigetto del ricorso la palla passerà ai fori amministrativi, passando dal Tar e, eventualmente al Consiglio di Stato. Le tempistiche del primo iter sono piuttosto brevi: da un lato la giustizia sportiva ha tempi molto più brevi rispetto a quella ordinaria, dall'altro la natura del contenzioso permette decisioni rapide, senza particolari istanze istruttorie. 10 gg per la motivazione, poi 7 per il reclamo in appello, entro fine maggio/inizio giugno si pronuncerà la corte d'appello e tra fine giugno e inizio luglio il collegio di garanzia CONI.

Poi si andrà dinanzi ai tribunali amministrativi, dove la storia ha un esito meno scontato di quanto possa apparire. Il legittimo affidamento, apparentemente violato dalla federazione, è un principio cardine dell'ordinamento comunitario e fortemente applicato in sede di bilanciamento di interessi dalle corti europee. La storia della giurisprudenza della CGUE insegna che raramente il principio di legittimo affidamento, quando viene bilanciato con qualsivoglia principio, cede il passo a quest'ultimo. A ciò si aggiunge che la giustizia europea (nè quella federale europea) non ha mai riconosciuto un divieto assoluto di multiproprietà per squadre che competono in diverse categorie. L'unico principio da poter prendere in considerazione è semmai quello dell'autodeterminazione della FIGC.
Per chi non conosce a pieno il principio del legittimo affidamento, questo è un principio dell'ordinamento comunitario e come tale è recepito dall’art. 1 L. 241/1990. De facto, costituisce la chiave del rapporto tra PA e privati ed è frutto del cambiamento della visione di tale rapporto, passato dalla supremazia dell’autorità pubblica ai principi di parità e di leale collaborazione con i cittadini. Costituisce uno dei parametri cui la PA deve attenersi nel perseguimento dell’interesse pubblico e, allo stesso tempo un’autonoma posizione giuridica protetta dall’ordinamento. In virtù di tale principio, l'amministrazione nell'emanazione degli atti, deve salvaguardare le situazioni soggettive consolidatesi per effetto di atti o comportamenti idonei ad ingenerare un ragionevole affidamento nel destinatario, cosicché una situazione di vantaggio (come quella derivata dalla normativa previgente, dal comportamento passivo della FIGC sul caso salernitana prima della rilevazione del club nel 2018 e, nei fatti, fino allo scorso anno, comportante 3 anni di investimenti, dal primo lascia passare della FIGC che, all'inizio della scorsa estate ha nei fatti salvato le multiproprietà attuali cambiando solo successivamente la propria posizione) non può essere successivamente rimossa. Il legittimo affidamento lascia spazio solo a situazioni necessarie e urgenti (quale questa è difficilmente configurabile, ma ci sono spiragli) e salvo indennizzo. Ovviamente il discorso è molto più complesso e articolato e le valutazioni vanno fatte caso per caso. Tra l'altro, ci tengo a precisarlo, NON CONOSCO GLI ATTI NE' DEL RICORRENTE, NE' DELLA DIFESA, NON CONOSCO GLI INVESTIMENTI EFFETTIVAMENTE REALIZZATI DALLA SOCIETA', NON E' NEANCHE ANCORA USCITA LA MOTIVAZIONE DEL TFN, quindi questa bozza di pensieri è frutto solo della normativa contestata, di una stima degli investimenti anno per anno dei DeLa nel bari e di qualche parola rilasciata dall'avv. Graziani. Non abbiamo neanche notizie sulla posizione della difesa. Quindi, io per primo prendo con le pinze quanto scrivo.

Ad ogni modo, se la giustizia amministrativa ha tempi ben maggiori rispetto a quella sportiva, è anche vero che apparentemente non siamo davanti a una causa che richiede particolari istruttorie e dunque, anche se si dovesse arrivare in Corte d'appello, ci sono possibilità che si finisca prima di giugno 2024. Ma, non conoscendo gli atti, non ho un'idea reale delle tempistiche. Nel caso in cui si potrebbe oltrepassare questo termine sarà chiesta una sospensiva. Ora, per la concessione della sospensiva sono richiesti:
- periculum in mora: ossia il pericolo che, in caso di accoglimento del ricorso successivo al termine, gli effetti favorevoli sarebbero pregiudicati. Ovviamente trattandosi di un termine perentorio per la cessione, il periculum sussiste, visto che una cessione farebbe sfumare qualsiasi effetto derivante dall'esito positivo del ricorso, salvo indennizzo. E, quand'anche dovesse essere posto in bilanciamento in negativo (con eventuali effetti derivanti da un rigetto del ricorso successivo al termine), non trattandosi di una situazione urgente, le lesioni di diritti soggettivi di FIGC e delle altre compagini della serie B (sulle qualcuno qui chiedeva) sarebbero di lieve entità e destinate a soccombere in favore della posizione del ricorrente.
- fumus bonis iuri: ovverosia la fondatezza astratta e preliminare del ricorso. Qui la valutazione sarà operata dai giudici, ma verosimilmente e IN GENERE, in tali casi è probabile che venga valutato positivamente.

Se si concede la sospensiva e poi il ricorso viene rigettato dopo giugno 2024 che si fa? Semplice, nella sentenza di rigetto, il giudice nel disciplinare gli effetti della decisione, sancirà un termine idoneo per la cessione (presumibilmente comunque inferiore ad un anno, visto che, se si valuterà negativamente il ricorso, si valuterà anche che il ricorrente avrebbe dovuto prendere in considerazione l'infondatezza del ricorso e prepararsi da subito alla cessione).

Ad ogni modo, aspetto la sentenza del TFN per capire qualcosa in più.

Mi associo a chi ti ha ringraziato per il tuo impegno,
ma in un articolo che ho postato in questo tread, mi è sembrato di capire che le decisione prese dalla giustizia sportiva non possono essere annullate e se si avanti lo si fa solo per farsi riconoscere un risarcimento economico e non una "sospensione" del provvedimento.
Questo però mi sembra contraddire quello che scrivi, però da ignorante in materia potrei non aver capito, oppure in realtà dite la stessa cosa e sono io che ho capito male.


Il virgolettato da te riportato si riferisce alle questioni disciplinari, questa è una questione amministrativa e dopo i 3 gradi c'è il Tar che può annullare il provvedimento.


Ti cito quel paragrafo per intero.

"- Con riferimento alle controversie di natura tecnica, la presenza del vincolo di giustizia è pacifica e riconosciuta già da tempo, in quanto si tratta di decisioni che non hanno alcun tipo di riflesso nell’ordinamento statale. La giurisdizione è riservata pertanto solo ed esclusivamente al giudice sportivo.

- Piuttosto semplice è anche il discorso relativo alle questioni economiche, giacché la legge 280/2003 prevede espressamente che le parti debbano adire il giudice ordinario ovvero devolvere le controversie ad un collegio arbitrale a mezzo delle clausole compromissorie che di frequente sono contenute negli statuti delle Federazioni.

- Discorso altrettanto lineare può farsi per le controversie di natura amministrativa: quando si impugnano atti del C.O.N.I. o delle Federazioni aventi rilevanza esterna, la competenza spetta al T.A.R. Lazio previo esaurimento dei gradi di giustizia sportiva; in caso contrario, solo ed unicamente i giudici sportivi potranno conoscere delle controversie insorte.

- Più complesso è il tema delle questioni disciplinari. Per non disperdere eccessivamente il filo del discorso, si segnala come la soluzione definitiva sia stata offerta da un’importantissima pronuncia della Corte Costituzionale. Con la sentenza n. 49/2011, che riprende principi di precedenti statuizioni amministrative portandole tuttavia ad uno step successivo, la Consulta ha stabilito che qualora “il provvedimento adottato dalle federazioni sportive o dal Coni abbia incidenza anche su situazioni giuridiche soggettive rilevanti per l’ordinamento giuridico statale, la domanda volta ad ottenere non la caducazione dell’atto, ma il conseguente risarcimento del danno, debba essere proposta innanzi al giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva, non operando alcuna riserva a favore della giustizia sportiva, innanzi alla quale la pretesa risarcitoria nemmeno può essere fatta valere“. In definitiva, la Corte Costituzionale ha legittimato la presenza del vincolo di giustizia sportiva nella misura in cui la giustizia ordinaria possa solo limitarsi al risarcimento del danno ma non all’annullamento del provvedimento. Tutto questo, si ribadisce, solo qualora le sanzioni disciplinari abbiano rilevanza esterna."

Devi prendere a riferimento il terzo punto, trattandosi di questione amministrativa avente rilevanza esterna e non di questione disciplinare

Portiere Volante

Avatar utente
Fedelissimo
Fedelissimo
 
Messaggi: 4695
Iscritto il: dom feb 07, 2021 16:03
Highscores: 0

Re: 04/05/22 - Multiproprietà: Rigettato ricorso AdL e LdL

Messaggioda Portiere Volante » ven mag 06, 2022 14:09


Vernalaboy, grazie per la pazienza che mostri :love: , cose ne pensi di queste tempistiche riportate oggi su tuttobari ?
Troppo ottimistiche ?
Immagine
29-09-20, 31-08-21, 31-01-22 E 09-07-22 IO NON DIMENTICO, DE LAURENTIIS MANGIAFUOCO SEI UN MARIUOLO !!!

Bari a sr

Fedelissimo
Fedelissimo
 
Messaggi: 1526
Iscritto il: dom giu 06, 2021 8:34
Highscores: 0

Re: 04/05/22 - Multiproprietà: Rigettato ricorso AdL e LdL

Messaggioda Bari a sr » ven mag 06, 2022 15:44


Vernolaboy ha scritto:
RADUCIOIU ha scritto:
Vernolaboy ha scritto:Allora, attendendo le motivazioni del TFN, si possono già tracciare delle linee.

Non ho particolari competenze nel diritto dello sport, nè conosco direttamente e in prima persona la prassi dei tribunali federali. Ma stando a quanto già prima di questo ricorso avevo sentito da amici che studiano e si occupano del ramo, in questo genere di ricorsi (ricorsi contro provvedimenti diretti della federcalcio), essendo tali tribunali organi indipendenti ma pur sempre interni (de facto) alla federazione e al CONI, e prendendo a parametro delle proprie valutazioni etica sportiva e funzionalizzazione dell'ordinamento sportivo, l'esito del TFN e, con molta probabilità, anche dell'appello federale e del collegio di garanzia appare fortemente indirizzato ad un rigetto del ricorso (checchè ne possa dire Graziani). Al termine di questo iter, in caso di (probabile, ma non certo) rigetto del ricorso la palla passerà ai fori amministrativi, passando dal Tar e, eventualmente al Consiglio di Stato. Le tempistiche del primo iter sono piuttosto brevi: da un lato la giustizia sportiva ha tempi molto più brevi rispetto a quella ordinaria, dall'altro la natura del contenzioso permette decisioni rapide, senza particolari istanze istruttorie. 10 gg per la motivazione, poi 7 per il reclamo in appello, entro fine maggio/inizio giugno si pronuncerà la corte d'appello e tra fine giugno e inizio luglio il collegio di garanzia CONI.

Poi si andrà dinanzi ai tribunali amministrativi, dove la storia ha un esito meno scontato di quanto possa apparire. Il legittimo affidamento, apparentemente violato dalla federazione, è un principio cardine dell'ordinamento comunitario e fortemente applicato in sede di bilanciamento di interessi dalle corti europee. La storia della giurisprudenza della CGUE insegna che raramente il principio di legittimo affidamento, quando viene bilanciato con qualsivoglia principio, cede il passo a quest'ultimo. A ciò si aggiunge che la giustizia europea (nè quella federale europea) non ha mai riconosciuto un divieto assoluto di multiproprietà per squadre che competono in diverse categorie. L'unico principio da poter prendere in considerazione è semmai quello dell'autodeterminazione della FIGC.
Per chi non conosce a pieno il principio del legittimo affidamento, questo è un principio dell'ordinamento comunitario e come tale è recepito dall’art. 1 L. 241/1990. De facto, costituisce la chiave del rapporto tra PA e privati ed è frutto del cambiamento della visione di tale rapporto, passato dalla supremazia dell’autorità pubblica ai principi di parità e di leale collaborazione con i cittadini. Costituisce uno dei parametri cui la PA deve attenersi nel perseguimento dell’interesse pubblico e, allo stesso tempo un’autonoma posizione giuridica protetta dall’ordinamento. In virtù di tale principio, l'amministrazione nell'emanazione degli atti, deve salvaguardare le situazioni soggettive consolidatesi per effetto di atti o comportamenti idonei ad ingenerare un ragionevole affidamento nel destinatario, cosicché una situazione di vantaggio (come quella derivata dalla normativa previgente, dal comportamento passivo della FIGC sul caso salernitana prima della rilevazione del club nel 2018 e, nei fatti, fino allo scorso anno, comportante 3 anni di investimenti, dal primo lascia passare della FIGC che, all'inizio della scorsa estate ha nei fatti salvato le multiproprietà attuali cambiando solo successivamente la propria posizione) non può essere successivamente rimossa. Il legittimo affidamento lascia spazio solo a situazioni necessarie e urgenti (quale questa è difficilmente configurabile, ma ci sono spiragli) e salvo indennizzo. Ovviamente il discorso è molto più complesso e articolato e le valutazioni vanno fatte caso per caso. Tra l'altro, ci tengo a precisarlo, NON CONOSCO GLI ATTI NE' DEL RICORRENTE, NE' DELLA DIFESA, NON CONOSCO GLI INVESTIMENTI EFFETTIVAMENTE REALIZZATI DALLA SOCIETA', NON E' NEANCHE ANCORA USCITA LA MOTIVAZIONE DEL TFN, quindi questa bozza di pensieri è frutto solo della normativa contestata, di una stima degli investimenti anno per anno dei DeLa nel bari e di qualche parola rilasciata dall'avv. Graziani. Non abbiamo neanche notizie sulla posizione della difesa. Quindi, io per primo prendo con le pinze quanto scrivo.

Ad ogni modo, se la giustizia amministrativa ha tempi ben maggiori rispetto a quella sportiva, è anche vero che apparentemente non siamo davanti a una causa che richiede particolari istruttorie e dunque, anche se si dovesse arrivare in Corte d'appello, ci sono possibilità che si finisca prima di giugno 2024. Ma, non conoscendo gli atti, non ho un'idea reale delle tempistiche. Nel caso in cui si potrebbe oltrepassare questo termine sarà chiesta una sospensiva. Ora, per la concessione della sospensiva sono richiesti:
- periculum in mora: ossia il pericolo che, in caso di accoglimento del ricorso successivo al termine, gli effetti favorevoli sarebbero pregiudicati. Ovviamente trattandosi di un termine perentorio per la cessione, il periculum sussiste, visto che una cessione farebbe sfumare qualsiasi effetto derivante dall'esito positivo del ricorso, salvo indennizzo. E, quand'anche dovesse essere posto in bilanciamento in negativo (con eventuali effetti derivanti da un rigetto del ricorso successivo al termine), non trattandosi di una situazione urgente, le lesioni di diritti soggettivi di FIGC e delle altre compagini della serie B (sulle qualcuno qui chiedeva) sarebbero di lieve entità e destinate a soccombere in favore della posizione del ricorrente.
- fumus bonis iuri: ovverosia la fondatezza astratta e preliminare del ricorso. Qui la valutazione sarà operata dai giudici, ma verosimilmente e IN GENERE, in tali casi è probabile che venga valutato positivamente.

Se si concede la sospensiva e poi il ricorso viene rigettato dopo giugno 2024 che si fa? Semplice, nella sentenza di rigetto, il giudice nel disciplinare gli effetti della decisione, sancirà un termine idoneo per la cessione (presumibilmente comunque inferiore ad un anno, visto che, se si valuterà negativamente il ricorso, si valuterà anche che il ricorrente avrebbe dovuto prendere in considerazione l'infondatezza del ricorso e prepararsi da subito alla cessione).

Ad ogni modo, aspetto la sentenza del TFN per capire qualcosa in più.

Mi associo a chi ti ha ringraziato per il tuo impegno,
ma in un articolo che ho postato in questo tread, mi è sembrato di capire che le decisione prese dalla giustizia sportiva non possono essere annullate e se si avanti lo si fa solo per farsi riconoscere un risarcimento economico e non una "sospensione" del provvedimento.
Questo però mi sembra contraddire quello che scrivi, però da ignorante in materia potrei non aver capito, oppure in realtà dite la stessa cosa e sono io che ho capito male.


Il virgolettato da te riportato si riferisce alle questioni disciplinari, questa è una questione amministrativa e dopo i 3 gradi c'è il Tar che può annullare il provvedimento.


Ti cito quel paragrafo per intero.

"- Con riferimento alle controversie di natura tecnica, la presenza del vincolo di giustizia è pacifica e riconosciuta già da tempo, in quanto si tratta di decisioni che non hanno alcun tipo di riflesso nell’ordinamento statale. La giurisdizione è riservata pertanto solo ed esclusivamente al giudice sportivo.

- Piuttosto semplice è anche il discorso relativo alle questioni economiche, giacché la legge 280/2003 prevede espressamente che le parti debbano adire il giudice ordinario ovvero devolvere le controversie ad un collegio arbitrale a mezzo delle clausole compromissorie che di frequente sono contenute negli statuti delle Federazioni.

- Discorso altrettanto lineare può farsi per le controversie di natura amministrativa: quando si impugnano atti del C.O.N.I. o delle Federazioni aventi rilevanza esterna, la competenza spetta al T.A.R. Lazio previo esaurimento dei gradi di giustizia sportiva; in caso contrario, solo ed unicamente i giudici sportivi potranno conoscere delle controversie insorte.

- Più complesso è il tema delle questioni disciplinari. Per non disperdere eccessivamente il filo del discorso, si segnala come la soluzione definitiva sia stata offerta da un’importantissima pronuncia della Corte Costituzionale. Con la sentenza n. 49/2011, che riprende principi di precedenti statuizioni amministrative portandole tuttavia ad uno step successivo, la Consulta ha stabilito che qualora “il provvedimento adottato dalle federazioni sportive o dal Coni abbia incidenza anche su situazioni giuridiche soggettive rilevanti per l’ordinamento giuridico statale, la domanda volta ad ottenere non la caducazione dell’atto, ma il conseguente risarcimento del danno, debba essere proposta innanzi al giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva, non operando alcuna riserva a favore della giustizia sportiva, innanzi alla quale la pretesa risarcitoria nemmeno può essere fatta valere“. In definitiva, la Corte Costituzionale ha legittimato la presenza del vincolo di giustizia sportiva nella misura in cui la giustizia ordinaria possa solo limitarsi al risarcimento del danno ma non all’annullamento del provvedimento. Tutto questo, si ribadisce, solo qualora le sanzioni disciplinari abbiano rilevanza esterna."

Devi prendere a riferimento il terzo punto, trattandosi di questione amministrativa avente rilevanza esterna e non di questione disciplinare

Grazie amico per il tuo tempo

Vernolaboy

Biancorosso
Biancorosso
 
Messaggi: 372
Iscritto il: mar feb 21, 2017 9:56
Highscores: 0

Re: 04/05/22 - Multiproprietà: Rigettato ricorso AdL e LdL

Messaggioda Vernolaboy » ven mag 06, 2022 15:47


Portiere Volante ha scritto:Vernalaboy, grazie per la pazienza che mostri :love: , cose ne pensi di queste tempistiche riportate oggi su tuttobari ?
Troppo ottimistiche ?
Immagine


Non conoscendo le carte ovviamente non so quanti tempo possa prendersi la giustizia amministrativa. Visto l'andazzo del tribunale federale sicuramente mi ritrovo con i tempi della giustizia sportiva scritti. Per quella amministrativa non so, ma come ho detto nel noioso resoconto che ho scritto poco sopra è più che possibile si finisca quantomeno entro il termine del 2024. Le ipotesi della sospensiva si riferivano al caso in cui si andasse oltre, ma per quello che sappiamo che si vada oltre è poco probabile.

Portiere Volante

Avatar utente
Fedelissimo
Fedelissimo
 
Messaggi: 4695
Iscritto il: dom feb 07, 2021 16:03
Highscores: 0

Re: 04/05/22 - Multiproprietà: Rigettato ricorso AdL e LdL

Messaggioda Portiere Volante » gio mag 12, 2022 11:58


Ma alla fine sono uscite le motivazioni ?
29-09-20, 31-08-21, 31-01-22 E 09-07-22 IO NON DIMENTICO, DE LAURENTIIS MANGIAFUOCO SEI UN MARIUOLO !!!

Precedente

Torna a NEWS & MERCATO

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 65 ospiti