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14/05/22 - LDS - Motivazioni No al ricorso

Le ultime news, prese da fonti ufficiali quali siti (non blog) giornali o tv riguardanti il Bari e tutto sul calciomercato: acquisti, cessioni, o semplici interessamenti. Il formato di un nuovo argomento deve essere del tipo GG/MM/AA - TITOLO.

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Ubares92

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14/05/22 - LDS - Motivazioni No al ricorso

Messaggioda Ubares92 » sab mag 14, 2022 16:05


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Multiproprietà, i motivi del no: i punti contestati ai De Laurentiis


«È nell’interesse generale allineare le norme regolamentari a quelle dello Statuto per valorizzare il merito del Campionato e della competizione sportiva»: è uno dei passaggi ribaditi più volte nella sentenza con cui il Tribunale Federale della FIGC ha rigettato il ricorso presentato da Napoli e Bari, nelle persone dei rispettivi presidenti, Aurelio e Luigi De Laurentiis, per chiedere l’annullamento della modifica della norma sulla multiproprietà, ossia l’art. 16 bis delle NOIF approvata all’unanimità dal Consiglio Federale lo scorso 30 settembre. Delibera che ha fissato il termine del 30 giugno 2024 per risolvere la questione ed evitare la revoca all’affiliazione della SSC Bari. Ieri, a nove giorni dall’udienza, sono state pubblicate le motivazioni con cui il Tribunale Federale, presieduto da Carlo Sica, ha respinto il ricorso dei due club. Sei pagine in cui sono state ripercorse le tappe della controversia, giunta solo al primo grado di giudizio.

I motivi del ricorso

Bocciati dai giudici tutti i motivi che hanno spinto Bari e Napoli ad impugnare la delibera del Consiglio Federale. Cinque i punti contestati dai ricorrenti:

1 il “giallo†sull’assenza di Lotito, ritenuto cruciale

Il primo punto riguarda l’esclusione del consigliere Claudio Lotito, ritenuta «illegittima per un provvedimento di inibizione in realtà annullato dal Collegio di Garanzia dello Sport». Situazione vista come «un vulnus determinante ai fini della decisione, in quanto sedeva in Consiglio Federale quando nel 2013 venne approvata la norma sulla base della quale S.S.C. Bari S.p.a., controllata da Filmauro S.r.l., ha potuto partecipare, in regime di c.d. multiproprietà, nelle stagioni sportive 2019-2020, 2020-2021 e 2021-2022, ai campionati professionistici».

2 Il dietrofront della FIGC in 5 mesi

La seconda contestazione attiene l’abrogazione nel Consiglio Federale del 30 settembre 2021 della norma transitoria introdotta il 7 maggio. Passaggio giudicato una «violazione del principio di ragionevolezza, di certezza del diritto e di trasparenza dell’agire amministrativo, nonché un eccesso di potere, un “provvedimento ad personamâ€, lesivo dei principi di affidamento, ragionevolezza e certezza del diritto».

3 il cambio delle regole dopo l’acquisizione del Bari

Nel terzo motivo i ricorrenti hanno denunciato la «violazione del principio di affidamento incolpevole», evidenziando come le norme dell’epoca (quando la Filmauro ha acquisito il Bari nel 2018) avrebbero previsto l’illimitata e piena possibilità di controllare due club purché militassero in categorie diverse. In particolare hanno posto l’accento sul «divieto di irretroattività della normativa».

4 gli effetti negativi di natura economica e patrimoniale

Molto delicato il quarto punto di contestazione che riguarda la presunta violazione del principio di libertà di iniziativa economica privata (ex art. 41 Cost. e dei principi in materia di concorrenza previsti dagli artt. 81 e 82 del Trattato U.E.) e i principi in materia di concorrenza. In questo caso vengono stigmatizzati gli effetti negativi economici e patrimoniali dell’obbligo imposto dalla FIGC, con la conseguenza in caso di cessione del Bari di «una forza contrattuale enormemente inferiore ad un soggetto titolare di club equiparabile». I ricorrenti definiscono una «ghigliottina la decadenza dell’affiliazione con conseguente perdita dell’investimento, qualora l’operazione di trasferimento del controllo del club non si perfezioni entro il 30 giugno 2024».

5 con le nuove regole Filmauro potrebbe chiudere i rubinetti

In ultimo i ricorrenti fanno notare come l’intervento del legislatore possa paradossalmente produrre «l’effetto contrario rispetto all’esigenza che lo fonda»: il termine del 30 giugno 2024, e quindi la «dissoluzione dell’investimento o la vendita del bene a condizioni sfavorevoli» potrebbero indurre la Filmauro a «ridurre gli investimenti nella S.S.C. Bari S.p.a. fino a determinare una «deminutio notevole in termini di competitività del campionato, di regolarità della competizione e di livello del prodotto offerto. La revoca del titolo sportivo da parte della FIGC pregiudicherebbe, in definitiva, la stessa integrità delle competizioni, oltre alla Società Filmauro S.r.l., alla città di Bari e al settore calcistico».


La decisione del 4 maggio

Nelle motivazioni il Tribunale ha dunque ritenuto legittimi tutti i passaggi normativi ricordando come la modifica attuata dal Consiglio Federale lo scorso 30 settembre ricalchi l’art. 7 dello Statuto che sancisce come «non sono ammesse partecipazioni, gestioni o situazioni di controllo, in via diretta o indiretta, in più società del settore professionistico da parte del medesimo soggetto». Incompatibilità ben nota ai De Laurentiis secondo la ricostruzione del Tribunale. I giudici hanno sottolineato che «l’orizzonte temporale del 30 giugno 2024 permetta alle società di compiere ogni opportuna valutazione, rimodulando i propri investimenti».

Secondo il Tribunale poi «la libertà di iniziativa economica non è, nel contesto sportivo, un valore assoluto, ma subordinato piuttosto alla preminente garanzia di correttezza e regolarità delle competizioni». Particolarmente dura la chiosa del dispositivo: «Sarebbe, piuttosto, di dubbia ragionevolezza il, pur transitorio, mantenimento di controlli multipli alla (odiosa) condizione che le società controllate restino confinate nelle maglie di una stessa categoria». Una circostanza che «contrasterebbe con il canone, immanente al sistema sportivo, per cui chi meglio compete ha diritto a superare i confini della categoria di partenza, con la promozione alla serie superiore; per cui, in definitiva, è il migliore a dover vincere».

Bari, le contromosse

Dopo la pubblicazione delle motivazioni Bari e Napoli, rappresentati dall’avv. Mattia Grassani, hanno sette giorni di tempo per ricorrere alla Corte d’Appello Federale, secondo grado di giudizio. Un passaggio scontato e già annunciato da Grassani dopo la bocciatura in primo grado.

Articolo completo: L'edicola del sud - Paolo Ruscitto
https://ledicoladelsud.it/bari/2022/05/ ... TUkXZHmm-U

APOL

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Re: 14/05/22 - LDS - Motivazioni No al ricorso

Messaggioda APOL » sab mag 14, 2022 16:45


Ubares92 ha scritto:Immagine


Multiproprietà, i motivi del no: i punti contestati ai De Laurentiis


«È nell’interesse generale allineare le norme regolamentari a quelle dello Statuto per valorizzare il merito del Campionato e della competizione sportiva»: è uno dei passaggi ribaditi più volte nella sentenza con cui il Tribunale Federale della FIGC ha rigettato il ricorso presentato da Napoli e Bari, nelle persone dei rispettivi presidenti, Aurelio e Luigi De Laurentiis, per chiedere l’annullamento della modifica della norma sulla multiproprietà, ossia l’art. 16 bis delle NOIF approvata all’unanimità dal Consiglio Federale lo scorso 30 settembre. Delibera che ha fissato il termine del 30 giugno 2024 per risolvere la questione ed evitare la revoca all’affiliazione della SSC Bari. Ieri, a nove giorni dall’udienza, sono state pubblicate le motivazioni con cui il Tribunale Federale, presieduto da Carlo Sica, ha respinto il ricorso dei due club. Sei pagine in cui sono state ripercorse le tappe della controversia, giunta solo al primo grado di giudizio.

I motivi del ricorso

Bocciati dai giudici tutti i motivi che hanno spinto Bari e Napoli ad impugnare la delibera del Consiglio Federale. Cinque i punti contestati dai ricorrenti:

1 il “giallo†sull’assenza di Lotito, ritenuto cruciale

Il primo punto riguarda l’esclusione del consigliere Claudio Lotito, ritenuta «illegittima per un provvedimento di inibizione in realtà annullato dal Collegio di Garanzia dello Sport». Situazione vista come «un vulnus determinante ai fini della decisione, in quanto sedeva in Consiglio Federale quando nel 2013 venne approvata la norma sulla base della quale S.S.C. Bari S.p.a., controllata da Filmauro S.r.l., ha potuto partecipare, in regime di c.d. multiproprietà, nelle stagioni sportive 2019-2020, 2020-2021 e 2021-2022, ai campionati professionistici».

2 Il dietrofront della FIGC in 5 mesi

La seconda contestazione attiene l’abrogazione nel Consiglio Federale del 30 settembre 2021 della norma transitoria introdotta il 7 maggio. Passaggio giudicato una «violazione del principio di ragionevolezza, di certezza del diritto e di trasparenza dell’agire amministrativo, nonché un eccesso di potere, un “provvedimento ad personamâ€, lesivo dei principi di affidamento, ragionevolezza e certezza del diritto».

3 il cambio delle regole dopo l’acquisizione del Bari

Nel terzo motivo i ricorrenti hanno denunciato la «violazione del principio di affidamento incolpevole», evidenziando come le norme dell’epoca (quando la Filmauro ha acquisito il Bari nel 2018) avrebbero previsto l’illimitata e piena possibilità di controllare due club purché militassero in categorie diverse. In particolare hanno posto l’accento sul «divieto di irretroattività della normativa».

4 gli effetti negativi di natura economica e patrimoniale

Molto delicato il quarto punto di contestazione che riguarda la presunta violazione del principio di libertà di iniziativa economica privata (ex art. 41 Cost. e dei principi in materia di concorrenza previsti dagli artt. 81 e 82 del Trattato U.E.) e i principi in materia di concorrenza. In questo caso vengono stigmatizzati gli effetti negativi economici e patrimoniali dell’obbligo imposto dalla FIGC, con la conseguenza in caso di cessione del Bari di «una forza contrattuale enormemente inferiore ad un soggetto titolare di club equiparabile». I ricorrenti definiscono una «ghigliottina la decadenza dell’affiliazione con conseguente perdita dell’investimento, qualora l’operazione di trasferimento del controllo del club non si perfezioni entro il 30 giugno 2024».

5 con le nuove regole Filmauro potrebbe chiudere i rubinetti

In ultimo i ricorrenti fanno notare come l’intervento del legislatore possa paradossalmente produrre «l’effetto contrario rispetto all’esigenza che lo fonda»: il termine del 30 giugno 2024, e quindi la «dissoluzione dell’investimento o la vendita del bene a condizioni sfavorevoli» potrebbero indurre la Filmauro a «ridurre gli investimenti nella S.S.C. Bari S.p.a. fino a determinare una «deminutio notevole in termini di competitività del campionato, di regolarità della competizione e di livello del prodotto offerto. La revoca del titolo sportivo da parte della FIGC pregiudicherebbe, in definitiva, la stessa integrità delle competizioni, oltre alla Società Filmauro S.r.l., alla città di Bari e al settore calcistico».


La decisione del 4 maggio

Nelle motivazioni il Tribunale ha dunque ritenuto legittimi tutti i passaggi normativi ricordando come la modifica attuata dal Consiglio Federale lo scorso 30 settembre ricalchi l’art. 7 dello Statuto che sancisce come «non sono ammesse partecipazioni, gestioni o situazioni di controllo, in via diretta o indiretta, in più società del settore professionistico da parte del medesimo soggetto». Incompatibilità ben nota ai De Laurentiis secondo la ricostruzione del Tribunale. I giudici hanno sottolineato che «l’orizzonte temporale del 30 giugno 2024 permetta alle società di compiere ogni opportuna valutazione, rimodulando i propri investimenti».

Secondo il Tribunale poi «la libertà di iniziativa economica non è, nel contesto sportivo, un valore assoluto, ma subordinato piuttosto alla preminente garanzia di correttezza e regolarità delle competizioni». Particolarmente dura la chiosa del dispositivo: «Sarebbe, piuttosto, di dubbia ragionevolezza il, pur transitorio, mantenimento di controlli multipli alla (odiosa) condizione che le società controllate restino confinate nelle maglie di una stessa categoria». Una circostanza che «contrasterebbe con il canone, immanente al sistema sportivo, per cui chi meglio compete ha diritto a superare i confini della categoria di partenza, con la promozione alla serie superiore; per cui, in definitiva, è il migliore a dover vincere».

Bari, le contromosse

Dopo la pubblicazione delle motivazioni Bari e Napoli, rappresentati dall’avv. Mattia Grassani, hanno sette giorni di tempo per ricorrere alla Corte d’Appello Federale, secondo grado di giudizio. Un passaggio scontato e già annunciato da Grassani dopo la bocciatura in primo grado.

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Re: 14/05/22 - LDS - Motivazioni No al ricorso

Messaggioda vito347 » sab mag 14, 2022 17:53


-5 con le nuove regole Filmauro potrebbe chiudere i rubinetti

In ultimo i ricorrenti fanno notare come l’intervento del legislatore possa paradossalmente produrre «l’effetto contrario rispetto all’esigenza che lo fonda»: il termine del 30 giugno 2024, e quindi la «dissoluzione dell’investimento o la vendita del bene a condizioni sfavorevoli» potrebbero indurre la Filmauro a «ridurre gli investimenti nella S.S.C. Bari S.p.a. fino a determinare una «deminutio notevole in termini di competitività del campionato, di regolarità della competizione e di livello del prodotto offerto. La revoca del titolo sportivo da parte della FIGC pregiudicherebbe, in definitiva, la stessa integrità delle competizioni, oltre alla Società Filmauro S.r.l., alla città di Bari e al settore calcistico».-
Non mancheranno quelli che vedranno in questa tremenda minaccia e promessa degli aspetti positivi,
I De Laurentiis nella commedia 2020-2021 ci hanno calpestato, ma loro sono solo dei Proprietari, la cosa inaudita è vedere certi Baresi che son contenti così, e non solo, sono pronti ad accusare gli altri di qualsiasi cosa perché infastiditi da ciò che è evidente e loro vorrebbero fosse taciuto. Solo la squadra si tifa a prescindere e nei 95 minuti della partita, chi tifa a prescindere proprietari, parenti e quant'altro fa pena e basta...

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Re: 14/05/22 - LDS - Motivazioni No al ricorso

Messaggioda Orlove1954 » sab mag 14, 2022 18:05


vito347 ha scritto:-5 con le nuove regole Filmauro potrebbe chiudere i rubinetti

In ultimo i ricorrenti fanno notare come l’intervento del legislatore possa paradossalmente produrre «l’effetto contrario rispetto all’esigenza che lo fonda»: il termine del 30 giugno 2024, e quindi la «dissoluzione dell’investimento o la vendita del bene a condizioni sfavorevoli» potrebbero indurre la Filmauro a «ridurre gli investimenti nella S.S.C. Bari S.p.a. fino a determinare una «deminutio notevole in termini di competitività del campionato, di regolarità della competizione e di livello del prodotto offerto. La revoca del titolo sportivo da parte della FIGC pregiudicherebbe, in definitiva, la stessa integrità delle competizioni, oltre alla Società Filmauro S.r.l., alla città di Bari e al settore calcistico».-
Non mancheranno quelli che vedranno in questa tremenda minaccia e promessa degli aspetti positivi,

Senza contare che oggi la GDS fa una disamina sui conti del Napoli che chiuderà l'anno in forte passivo contrariamente agli anni scorsi e precisa anche che, tenuto conto della forte crisi del cinema italiano, il fatturato di Napoli e Bari rappresenta oltre il 90% del fatturato della Filmauro.
Il quotidiano conclude dicendo che per Napoli e Bari sono previsti drastiche riduzioni degli investimenti.

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Re: 14/05/22 - LDS - Motivazioni No al ricorso

Messaggioda BariCatanzaro1972 » sab mag 14, 2022 18:40


APOL ha scritto:
Ubares92 ha scritto:Immagine


Multiproprietà, i motivi del no: i punti contestati ai De Laurentiis


«È nell’interesse generale allineare le norme regolamentari a quelle dello Statuto per valorizzare il merito del Campionato e della competizione sportiva»: è uno dei passaggi ribaditi più volte nella sentenza con cui il Tribunale Federale della FIGC ha rigettato il ricorso presentato da Napoli e Bari, nelle persone dei rispettivi presidenti, Aurelio e Luigi De Laurentiis, per chiedere l’annullamento della modifica della norma sulla multiproprietà, ossia l’art. 16 bis delle NOIF approvata all’unanimità dal Consiglio Federale lo scorso 30 settembre. Delibera che ha fissato il termine del 30 giugno 2024 per risolvere la questione ed evitare la revoca all’affiliazione della SSC Bari. Ieri, a nove giorni dall’udienza, sono state pubblicate le motivazioni con cui il Tribunale Federale, presieduto da Carlo Sica, ha respinto il ricorso dei due club. Sei pagine in cui sono state ripercorse le tappe della controversia, giunta solo al primo grado di giudizio.

I motivi del ricorso

Bocciati dai giudici tutti i motivi che hanno spinto Bari e Napoli ad impugnare la delibera del Consiglio Federale. Cinque i punti contestati dai ricorrenti:

1 il “giallo†sull’assenza di Lotito, ritenuto cruciale

Il primo punto riguarda l’esclusione del consigliere Claudio Lotito, ritenuta «illegittima per un provvedimento di inibizione in realtà annullato dal Collegio di Garanzia dello Sport». Situazione vista come «un vulnus determinante ai fini della decisione, in quanto sedeva in Consiglio Federale quando nel 2013 venne approvata la norma sulla base della quale S.S.C. Bari S.p.a., controllata da Filmauro S.r.l., ha potuto partecipare, in regime di c.d. multiproprietà, nelle stagioni sportive 2019-2020, 2020-2021 e 2021-2022, ai campionati professionistici».

2 Il dietrofront della FIGC in 5 mesi

La seconda contestazione attiene l’abrogazione nel Consiglio Federale del 30 settembre 2021 della norma transitoria introdotta il 7 maggio. Passaggio giudicato una «violazione del principio di ragionevolezza, di certezza del diritto e di trasparenza dell’agire amministrativo, nonché un eccesso di potere, un “provvedimento ad personamâ€, lesivo dei principi di affidamento, ragionevolezza e certezza del diritto».

3 il cambio delle regole dopo l’acquisizione del Bari

Nel terzo motivo i ricorrenti hanno denunciato la «violazione del principio di affidamento incolpevole», evidenziando come le norme dell’epoca (quando la Filmauro ha acquisito il Bari nel 2018) avrebbero previsto l’illimitata e piena possibilità di controllare due club purché militassero in categorie diverse. In particolare hanno posto l’accento sul «divieto di irretroattività della normativa».

4 gli effetti negativi di natura economica e patrimoniale

Molto delicato il quarto punto di contestazione che riguarda la presunta violazione del principio di libertà di iniziativa economica privata (ex art. 41 Cost. e dei principi in materia di concorrenza previsti dagli artt. 81 e 82 del Trattato U.E.) e i principi in materia di concorrenza. In questo caso vengono stigmatizzati gli effetti negativi economici e patrimoniali dell’obbligo imposto dalla FIGC, con la conseguenza in caso di cessione del Bari di «una forza contrattuale enormemente inferiore ad un soggetto titolare di club equiparabile». I ricorrenti definiscono una «ghigliottina la decadenza dell’affiliazione con conseguente perdita dell’investimento, qualora l’operazione di trasferimento del controllo del club non si perfezioni entro il 30 giugno 2024».

5 con le nuove regole Filmauro potrebbe chiudere i rubinetti

In ultimo i ricorrenti fanno notare come l’intervento del legislatore possa paradossalmente produrre «l’effetto contrario rispetto all’esigenza che lo fonda»: il termine del 30 giugno 2024, e quindi la «dissoluzione dell’investimento o la vendita del bene a condizioni sfavorevoli» potrebbero indurre la Filmauro a «ridurre gli investimenti nella S.S.C. Bari S.p.a. fino a determinare una «deminutio notevole in termini di competitività del campionato, di regolarità della competizione e di livello del prodotto offerto. La revoca del titolo sportivo da parte della FIGC pregiudicherebbe, in definitiva, la stessa integrità delle competizioni, oltre alla Società Filmauro S.r.l., alla città di Bari e al settore calcistico».


La decisione del 4 maggio

Nelle motivazioni il Tribunale ha dunque ritenuto legittimi tutti i passaggi normativi ricordando come la modifica attuata dal Consiglio Federale lo scorso 30 settembre ricalchi l’art. 7 dello Statuto che sancisce come «non sono ammesse partecipazioni, gestioni o situazioni di controllo, in via diretta o indiretta, in più società del settore professionistico da parte del medesimo soggetto». Incompatibilità ben nota ai De Laurentiis secondo la ricostruzione del Tribunale. I giudici hanno sottolineato che «l’orizzonte temporale del 30 giugno 2024 permetta alle società di compiere ogni opportuna valutazione, rimodulando i propri investimenti».

Secondo il Tribunale poi «la libertà di iniziativa economica non è, nel contesto sportivo, un valore assoluto, ma subordinato piuttosto alla preminente garanzia di correttezza e regolarità delle competizioni». Particolarmente dura la chiosa del dispositivo: «Sarebbe, piuttosto, di dubbia ragionevolezza il, pur transitorio, mantenimento di controlli multipli alla (odiosa) condizione che le società controllate restino confinate nelle maglie di una stessa categoria». Una circostanza che «contrasterebbe con il canone, immanente al sistema sportivo, per cui chi meglio compete ha diritto a superare i confini della categoria di partenza, con la promozione alla serie superiore; per cui, in definitiva, è il migliore a dover vincere».

Bari, le contromosse

Dopo la pubblicazione delle motivazioni Bari e Napoli, rappresentati dall’avv. Mattia Grassani, hanno sette giorni di tempo per ricorrere alla Corte d’Appello Federale, secondo grado di giudizio. Un passaggio scontato e già annunciato da Grassani dopo la bocciatura in primo grado.

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Re: 14/05/22 - LDS - Motivazioni No al ricorso

Messaggioda Tuco » sab mag 14, 2022 19:19


vito347 ha scritto:-5 con le nuove regole Filmauro potrebbe chiudere i rubinetti

In ultimo i ricorrenti fanno notare come l’intervento del legislatore possa paradossalmente produrre «l’effetto contrario rispetto all’esigenza che lo fonda»: il termine del 30 giugno 2024, e quindi la «dissoluzione dell’investimento o la vendita del bene a condizioni sfavorevoli» potrebbero indurre la Filmauro a «ridurre gli investimenti nella S.S.C. Bari S.p.a. fino a determinare una «deminutio notevole in termini di competitività del campionato, di regolarità della competizione e di livello del prodotto offerto. La revoca del titolo sportivo da parte della FIGC pregiudicherebbe, in definitiva, la stessa integrità delle competizioni, oltre alla Società Filmauro S.r.l., alla città di Bari e al settore calcistico».-
Non mancheranno quelli che vedranno in questa tremenda minaccia e promessa degli aspetti positivi,


Possono minacciare, possono scegliere la loro strategia, la questione che conta per loro sono legittimamente i soldi, domanda: quanto gli conviene diminuire il valore di un bene che è soggetto a vendita?
Comunque la strada dei tribunali federali è tracciata, da imprenditori si facessero i conti e si spicciassero.

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Re: 14/05/22 - LDS - Motivazioni No al ricorso

Messaggioda Ubares92 » sab mag 14, 2022 19:58


Tuco ha scritto:
vito347 ha scritto:-5 con le nuove regole Filmauro potrebbe chiudere i rubinetti

In ultimo i ricorrenti fanno notare come l’intervento del legislatore possa paradossalmente produrre «l’effetto contrario rispetto all’esigenza che lo fonda»: il termine del 30 giugno 2024, e quindi la «dissoluzione dell’investimento o la vendita del bene a condizioni sfavorevoli» potrebbero indurre la Filmauro a «ridurre gli investimenti nella S.S.C. Bari S.p.a. fino a determinare una «deminutio notevole in termini di competitività del campionato, di regolarità della competizione e di livello del prodotto offerto. La revoca del titolo sportivo da parte della FIGC pregiudicherebbe, in definitiva, la stessa integrità delle competizioni, oltre alla Società Filmauro S.r.l., alla città di Bari e al settore calcistico».-
Non mancheranno quelli che vedranno in questa tremenda minaccia e promessa degli aspetti positivi,


Possono minacciare, possono scegliere la loro strategia, la questione che conta per loro sono legittimamente i soldi, domanda: quanto gli conviene diminuire il valore di un bene che è soggetto a vendita?
Comunque la strada dei tribunali federali è tracciata, da imprenditori si facessero i conti e si spicciassero.

Una squadra di B, giocatori o meno (tanto alla fine non potrai mai avere un parco giocatori di 50 milioni), vale più o meno sempre allo stesso modo....quindi a loro di potenziare seriamente la squadra o fare la squadretta per salvarti non frega nulla..investimenti pesanti per centrare la A non ce ne saranno...si proverà a fare tutto con i soldi che entreranno tra stadio diritti TV e sponsor e l'anno prossimo se proprio va male con i ricorsi a 15-20 milioni ti vendono...non ci perderebbero neanche un euro e anzi vendendo a 20 guadagnerebbero qualcosina

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Re: 14/05/22 - LDS - Motivazioni No al ricorso

Messaggioda 69arsura » sab mag 14, 2022 20:03


Secondo il Tribunale poi «la libertà di iniziativa economica non è, nel contesto sportivo, un valore assoluto, ma subordinato piuttosto alla preminente garanzia di correttezza e regolarità delle competizioni». Particolarmente dura la chiosa del dispositivo: «Sarebbe, piuttosto, di dubbia ragionevolezza il, pur transitorio, mantenimento di controlli multipli alla (odiosa) condizione che le società controllate restino confinate nelle maglie di una stessa categoria». Una circostanza che «contrasterebbe con il canone, immanente al sistema sportivo, per cui chi meglio compete ha diritto a superare i confini della categoria di partenza, con la promozione alla serie superiore; per cui, in definitiva, è il migliore a dover vincere».

LA MULTIPROPRIETÀ È UNA CAGATA PAZZESCA.

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Il Cagone ha scritto:
Rips ha scritto:
Google Adsense [Bot] ha scritto:potete mettere l'mn.

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Re: 14/05/22 - LDS - Motivazioni No al ricorso

Messaggioda biancorossoeavast » sab mag 14, 2022 20:25


NO ALLA MULTIPROPRIETÀ E ALLA MANCANZA DI AMBIZIONI DI SALIRE DI CATEGORIA
tanto non capirai...

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Re: 14/05/22 - LDS - Motivazioni No al ricorso

Messaggioda 35007 » sab mag 14, 2022 20:56


69arsura ha scritto:Secondo il Tribunale poi «la libertà di iniziativa economica non è, nel contesto sportivo, un valore assoluto, ma subordinato piuttosto alla preminente garanzia di correttezza e regolarità delle competizioni». Particolarmente dura la chiosa del dispositivo: «Sarebbe, piuttosto, di dubbia ragionevolezza il, pur transitorio, mantenimento di controlli multipli alla (odiosa) condizione che le società controllate restino confinate nelle maglie di una stessa categoria». Una circostanza che «contrasterebbe con il canone, immanente al sistema sportivo, per cui chi meglio compete ha diritto a superare i confini della categoria di partenza, con la promozione alla serie superiore; per cui, in definitiva, è il migliore a dover vincere».

LA MULTIPROPRIETÀ È UNA CAGATA PAZZESCA.


Non dire così perché poi a qualcuno non lo voglio vedere piancere
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Re: 14/05/22 - LDS - Motivazioni No al ricorso

Messaggioda mohan » sab mag 14, 2022 20:59


biancorossoeavast ha scritto:NO ALLA MULTIPROPRIETÀ E ALLA MANCANZA DI AMBIZIONI DI SALIRE DI CATEGORIA
NON UN PASSO INDIETRO

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Re: 14/05/22 - LDS - Motivazioni No al ricorso

Messaggioda lascrocca » dom mag 15, 2022 2:39


Ho ragione io a dire che dovrebbero vendere subito prima dell'inizio del prossimo campionato.
Tra Lallero e tra Lalla', ma anche Firu li' e Firu la'!

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Re: 14/05/22 - LDS - Motivazioni No al ricorso

Messaggioda u'pregamuert » dom mag 15, 2022 8:32


Praticamente stanno minacciando la federazione di fare un campionato alla pidocchietta..

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tifosobarese92

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Re: 14/05/22 - LDS - Motivazioni No al ricorso

Messaggioda tifosobarese92 » dom mag 15, 2022 8:51


Sono dei m****.

Si dimostrano imprenditori di bassa macelleria e delle persone poco corrette. Il punto 5 è tutto quello che sono: minacciare di fare un campionato di m****.

E stiamo spendendo anche dei soldi pubblici per rifare campo e stadio nella speranza che possa servire alla squadra.

Vattin va sono ormai indifendibili. Vendessero prima di luglio e ci lasciassero in pace.
Ultima modifica di tifosobarese92 il dom mag 15, 2022 8:52, modificato 1 volta in totale.
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Re: 14/05/22 - LDS - Motivazioni No al ricorso

Messaggioda saverio67 » dom mag 15, 2022 8:52


u'pregamuert ha scritto:Praticamente stanno minacciando la federazione di fare un campionato alla pidocchietta..

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Me li vedo quelli della federazione che non ci dormono la notte
4/2/2015. Ciao Pierigno.


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