07/10/04 - Respinto il ricorso del Bari
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La commissione disciplinare della Lega Calcio ha respinto il ricorso del Bari contro le sanzioni ricevute dal giudice sportivo per lo scoppio del petardo in campo durante la trasferta di Cesena dello scorso 21 settembre. La disciplinare ha confermato quindi il punto di penalizzazione in classifica e l`ammenda di 2.000 euro.
La commissione disciplinare della Lega Calcio ha respinto il ricorso del Bari contro le sanzioni ricevute dal giudice sportivo per lo scoppio del petardo in campo durante la trasferta di Cesena dello scorso 21 settembre. La disciplinare ha confermato quindi il punto di penalizzazione in classifica e l`ammenda di 2.000 euro.
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92/271
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
La Commissione Disciplinare costituita dall’avv. Stefano Azzali, Presidente, dal dott.
Franco Corbo e dall’avv. Gianni Roj, Componenti, con l’assistenza di Stefania Ginesio e la
partecipazione, per quanto di competenza, del Rappresentante dell’A.I.A. sig. Moreno
Frigerio, del Sostituto Procuratore Federale avv. Ermanno Canelli, nel corso della riunione
del 7 ottobre 2004 ha assunto le seguenti decisioni:
“ “ “ N. 3
a) RECLAMI
Reclamo della Soc. BARI avverso la punizione sportiva della penalizzazione di un punto
classifica e l’ammenda di € 2.000,00 (gara Cesena-Bari del 21/09/04 – C.U. n. 74 del
22/09/04).
Il procedimento
Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo infliggeva alla Soc. Bari, a titolo
di responsabilità oggettiva, ex art. 12 comma 1, seconda parte C.G.S., la penalizzazione di
un punto in classifica e l’ammenda di € 2.000,00 - per il comportamento tenuto dai propri
sostenitori durante la gara Cesena-Bari del 21/9/04 - ha proposto reclamo la stessa Società,
chiedendo la revoca della sanzione o, in via subordinata, l’applicazione della sanzione
minima.
A sostegno del gravame, la Società reclamante contesta, in primo luogo, che il lancio del
fumogeno e del petardo possa essere con certezza ricondotto alla propria tifoseria; in
secondo luogo, la reclamante rileva che lo scoppio del petardo non può aver oggettivamente
provocato i danni lamentati dal portiere avversario, essendosi quindi trattato di un fatto di
lieve entità tale da legittimare l’applicabilità delle sanzioni contemplate dall’art. 13 lett. b, c,
d, e (richiamate sempre nell’art. 12, comma 1, C.G.S.). Per questi motivi, la Soc. Bari ritiene
la sanzione eccessivamente afflittiva.
In via istruttoria, la Soc. Bari chiede la visione delle immagini televisive.
Alla riunione odierna è comparso il difensore della reclamante, il quale ha ulteriormente
illustrato le argomentazioni difensive, insistendo quindi nelle conclusioni già formulate.
I motivi della decisione
In via preliminare, questa Commissione ritiene di non poter accogliere l’istanza istruttoria
avanzata dalla reclamante in merito all’utilizzo delle immagini televisive prodotte, non
ricorrendo nel caso di specie le ipotesi previste dall’art. 31 lett. a4) C.G.S.
Nel merito, la Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, ascoltato il
difensore, ritiene che nessuno dei motivi di gravame esposti dalla Società possa trovare
accoglimento e che pertanto debba confermarsi il reclamato provvedimento.
Dagli atti ufficiali (in particolare, il puntuale rapporto del collaboratore dell’Ufficio
Indagine, fonte privilegiata di prova) risulta che i circa 300 tifosi del Bari, posizionati nella
curva Ferrovia, nel corso del secondo tempo hanno lanciato sul terreno di gioco – nell’area
di rigore occupata dal portiere della squadra avversaria - un fumogeno acceso e
successivamente un petardo. Nessun dubbio sussiste pertanto circa l’attribuibilità di tali
lanci alla condotta dei sostenitori del Bari.
Relativamente alla entità del secondo episodio (lo scoppio del petardo), la Commissione
ritiene di condividere integralmente la valutazione di gravità attribuita dal Giudice Sportivo,
a prescindere dalla recidiva, avendo tale condotta determinato un’alterazione al potenziale
atletico del Cesena, costretto a sostituire il portiere titolare, investito dal fragoroso scoppio,
con quello di riserva. La invocata simulazione (o “esagerazioneâ€
92/271
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
La Commissione Disciplinare costituita dall’avv. Stefano Azzali, Presidente, dal dott.
Franco Corbo e dall’avv. Gianni Roj, Componenti, con l’assistenza di Stefania Ginesio e la
partecipazione, per quanto di competenza, del Rappresentante dell’A.I.A. sig. Moreno
Frigerio, del Sostituto Procuratore Federale avv. Ermanno Canelli, nel corso della riunione
del 7 ottobre 2004 ha assunto le seguenti decisioni:
“ “ “ N. 3
a) RECLAMI
Reclamo della Soc. BARI avverso la punizione sportiva della penalizzazione di un punto
classifica e l’ammenda di € 2.000,00 (gara Cesena-Bari del 21/09/04 – C.U. n. 74 del
22/09/04).
Il procedimento
Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo infliggeva alla Soc. Bari, a titolo
di responsabilità oggettiva, ex art. 12 comma 1, seconda parte C.G.S., la penalizzazione di
un punto in classifica e l’ammenda di € 2.000,00 - per il comportamento tenuto dai propri
sostenitori durante la gara Cesena-Bari del 21/9/04 - ha proposto reclamo la stessa Società,
chiedendo la revoca della sanzione o, in via subordinata, l’applicazione della sanzione
minima.
A sostegno del gravame, la Società reclamante contesta, in primo luogo, che il lancio del
fumogeno e del petardo possa essere con certezza ricondotto alla propria tifoseria; in
secondo luogo, la reclamante rileva che lo scoppio del petardo non può aver oggettivamente
provocato i danni lamentati dal portiere avversario, essendosi quindi trattato di un fatto di
lieve entità tale da legittimare l’applicabilità delle sanzioni contemplate dall’art. 13 lett. b, c,
d, e (richiamate sempre nell’art. 12, comma 1, C.G.S.). Per questi motivi, la Soc. Bari ritiene
la sanzione eccessivamente afflittiva.
In via istruttoria, la Soc. Bari chiede la visione delle immagini televisive.
Alla riunione odierna è comparso il difensore della reclamante, il quale ha ulteriormente
illustrato le argomentazioni difensive, insistendo quindi nelle conclusioni già formulate.
I motivi della decisione
In via preliminare, questa Commissione ritiene di non poter accogliere l’istanza istruttoria
avanzata dalla reclamante in merito all’utilizzo delle immagini televisive prodotte, non
ricorrendo nel caso di specie le ipotesi previste dall’art. 31 lett. a4) C.G.S.
Nel merito, la Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, ascoltato il
difensore, ritiene che nessuno dei motivi di gravame esposti dalla Società possa trovare
accoglimento e che pertanto debba confermarsi il reclamato provvedimento.
Dagli atti ufficiali (in particolare, il puntuale rapporto del collaboratore dell’Ufficio
Indagine, fonte privilegiata di prova) risulta che i circa 300 tifosi del Bari, posizionati nella
curva Ferrovia, nel corso del secondo tempo hanno lanciato sul terreno di gioco – nell’area
di rigore occupata dal portiere della squadra avversaria - un fumogeno acceso e
successivamente un petardo. Nessun dubbio sussiste pertanto circa l’attribuibilità di tali
lanci alla condotta dei sostenitori del Bari.
Relativamente alla entità del secondo episodio (lo scoppio del petardo), la Commissione
ritiene di condividere integralmente la valutazione di gravità attribuita dal Giudice Sportivo,
a prescindere dalla recidiva, avendo tale condotta determinato un’alterazione al potenziale
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- mazzigol82
- Fedelissimo

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abbiamo una società di m**** in tutti i sensi..io non sono avvocato ma a sostegno del fatto si potevano produrre altre prove tipo il portiere di riserv salvare il risultato o il fatto che due giorni dopo il grande Indiveri era già sul campo di allenamento..la realtà è che prim'ancora dei calciatori gli stessi responsabili e dirigenti sono di serie D..poi materialmente è impossibile che 300 tifosi gettino un solo petardo in campo INSIEME!! quanta superficialità, avrebbero dovuto chiedere la conversione della pena in una multa..ma guai a chi tocca il portafogli.
Ma quale c******e di avvocato ha partorito una difesa basata su
"A sostegno del gravame, la Società reclamante contesta, in primo luogo, che il lancio del fumogeno e del petardo possa essere con certezza ricondotto alla propria tifoseria"
quando è evidente che il petardo è stato lanciato dai baresi???
Ci sono 100 motivi diversi per appellarsi, ma questo è da veri c******i!!! Assurdo!
"A sostegno del gravame, la Società reclamante contesta, in primo luogo, che il lancio del fumogeno e del petardo possa essere con certezza ricondotto alla propria tifoseria"
quando è evidente che il petardo è stato lanciato dai baresi???
Ci sono 100 motivi diversi per appellarsi, ma questo è da veri c******i!!! Assurdo!
AMMINISTRATORE http://www.solobari.it
"Etiamsi omnes, ego non" (e se pur tutti, io no)
(Matteo (26,33) - Clemens August von Galen)
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- u cheyenne
- Fedelissimo

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Sono d'accordo con te purtroppo, ma dai non ti preoccupare tanto quest'anno faremo 80 punti, uno in più o uno in meno che ce ne frega!!!

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- Piero Scamarcio
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Certo, se prima tolgono 5 punti ad una squadra perchè rea (direttamente od oggettivamente parlando) di aver falsato quasi UN INTERO CAMPIONATO e poi glie li restituiscono, per un petardo in campo che non ha falsato nulla......
Anche io sono per l'applicazione delle leggi, MA PER TUTTI, non solo con chi vogliono loro..
E poi cete tesi difensive.....BAH!!!
Anche io sono per l'applicazione delle leggi, MA PER TUTTI, non solo con chi vogliono loro..
E poi cete tesi difensive.....BAH!!!
De rustica progenie, semper villana fuit!!!
VINCERE!!"
VINCERE!!"- u cheyenne
- Fedelissimo

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scusa pillon!!! vabbè 80/83 la stiamo...
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