Ta Ta Ta Ta Taaaaaaaaaaaar
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Re: Ta Ta Ta Ta Taaaaaaaaaaaar
Comune a Ssc Bari, 'verificare esclusione da gara per gestione stadio'
Chieste informazioni su procedura di liquidazione giudiziale dopo inchiesta per bancarotta
BARI
(ANSA) - BARI, 07 LUG - Il Comune di Bari ha trasmesso oggi una nota alla Ssc Bari spa nell'ambito della procedura di affidamento in concessione del servizio di gestione dello stadio San Nicola. La richiesta è finalizzata a verificare l'eventuale sussistenza di cause automatiche di esclusione dalla procedura di gara, con particolare riferimento a quanto previsto dalla norma del codice degli appalti, che prevede l'esclusione automatica dagli appalti pubblici per gli operatori economici in stato di liquidazione giudiziale o liquidazione coatta, concordato preventivo, o in corso di procedura per l'accesso a tali regimi. La Ssc Bari è l'unica società ad aver partecipato al bando per la gestione quinquennale dello stadio, in attesa di aggiudicazione. Nella nota, il Comune richiama la vicenda giudiziaria che oggi ha travolto la società sportiva, con perquisizioni per le ipotesi di reato di false comunicazioni sociali e bancarotta fraudolenta e conseguente richiesta di apertura della procedura di liquidazione giudiziale della società per insolvenza. Per tale ragione, gli uffici comunali hanno chiesto alla Ssc Bari di fornire aggiornamenti in merito allo stato della procedura di liquidazione giudiziale, alla data di eventuale avvio della stessa; all'eventuale accesso della società a strumenti di regolazione della crisi. (ANSA).
Chieste informazioni su procedura di liquidazione giudiziale dopo inchiesta per bancarotta
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(ANSA) - BARI, 07 LUG - Il Comune di Bari ha trasmesso oggi una nota alla Ssc Bari spa nell'ambito della procedura di affidamento in concessione del servizio di gestione dello stadio San Nicola. La richiesta è finalizzata a verificare l'eventuale sussistenza di cause automatiche di esclusione dalla procedura di gara, con particolare riferimento a quanto previsto dalla norma del codice degli appalti, che prevede l'esclusione automatica dagli appalti pubblici per gli operatori economici in stato di liquidazione giudiziale o liquidazione coatta, concordato preventivo, o in corso di procedura per l'accesso a tali regimi. La Ssc Bari è l'unica società ad aver partecipato al bando per la gestione quinquennale dello stadio, in attesa di aggiudicazione. Nella nota, il Comune richiama la vicenda giudiziaria che oggi ha travolto la società sportiva, con perquisizioni per le ipotesi di reato di false comunicazioni sociali e bancarotta fraudolenta e conseguente richiesta di apertura della procedura di liquidazione giudiziale della società per insolvenza. Per tale ragione, gli uffici comunali hanno chiesto alla Ssc Bari di fornire aggiornamenti in merito allo stato della procedura di liquidazione giudiziale, alla data di eventuale avvio della stessa; all'eventuale accesso della società a strumenti di regolazione della crisi. (ANSA).
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BariCatanzaro1972
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Re: Ta Ta Ta Ta Taaaaaaaaaaaar
La verità e' che la serie C ha cambiato le cose, ci fossimo salvati tutti questo non sarebbe successo e due anni fa sarebbe stato peggio o meglio, a seconda dei punti di vista!
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Re: Ta Ta Ta Ta Taaaaaaaaaaaar
La procedura della procura è di gennaio.BariCatanzaro1972 ha scritto:La verità e' che la serie C ha cambiato le cose, ci fossimo salvati tutti questo non sarebbe successo e due anni fa sarebbe stato peggio o meglio, a seconda dei punti di vista!
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Re: Ta Ta Ta Ta Taaaaaaaaaaaar
Non c’è nulla di tutto questo,mi sembra una richiesta non appropriata; piuttosto, come detto in altro post, il Comune deve valutare la sussistenza dell’illecito professionale, causa non automatica di esclusione, e ha ora ampi margini di manovra per sospendere la procedura di gara.Francesco 88 ha scritto: mar lug 07, 2026 20:01 Comune a Ssc Bari, 'verificare esclusione da gara per gestione stadio'
Chieste informazioni su procedura di liquidazione giudiziale dopo inchiesta per bancarotta
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(ANSA) - BARI, 07 LUG - Il Comune di Bari ha trasmesso oggi una nota alla Ssc Bari spa nell'ambito della procedura di affidamento in concessione del servizio di gestione dello stadio San Nicola. La richiesta è finalizzata a verificare l'eventuale sussistenza di cause automatiche di esclusione dalla procedura di gara, con particolare riferimento a quanto previsto dalla norma del codice degli appalti, che prevede l'esclusione automatica dagli appalti pubblici per gli operatori economici in stato di liquidazione giudiziale o liquidazione coatta, concordato preventivo, o in corso di procedura per l'accesso a tali regimi. La Ssc Bari è l'unica società ad aver partecipato al bando per la gestione quinquennale dello stadio, in attesa di aggiudicazione. Nella nota, il Comune richiama la vicenda giudiziaria che oggi ha travolto la società sportiva, con perquisizioni per le ipotesi di reato di false comunicazioni sociali e bancarotta fraudolenta e conseguente richiesta di apertura della procedura di liquidazione giudiziale della società per insolvenza. Per tale ragione, gli uffici comunali hanno chiesto alla Ssc Bari di fornire aggiornamenti in merito allo stato della procedura di liquidazione giudiziale, alla data di eventuale avvio della stessa; all'eventuale accesso della società a strumenti di regolazione della crisi. (ANSA).
Re: Ta Ta Ta Ta Taaaaaaaaaaaar
Respinta l'istanza cautelare, udienza pubblica sul merito il 23/2/2027.
Cerco il provvedimento per leggere le motivazioni.
La fissazione dell'udienza in tempi relativamente brevi potrebbe non essere un elemento così negativo.
Cerco il provvedimento per leggere le motivazioni.
La fissazione dell'udienza in tempi relativamente brevi potrebbe non essere un elemento così negativo.
Re: Ta Ta Ta Ta Taaaaaaaaaaaar
L'ordinanza non mi sembra che sia ancora pubblicata.
Ma ho visto in altri casi che il Tar di Bari ha comunque fissato l'udienza di merito già con l'ordinanza di rigetto, nell'arco temporale di 6/7 mesi dalla camera di consiglio.
Ma ho visto in altri casi che il Tar di Bari ha comunque fissato l'udienza di merito già con l'ordinanza di rigetto, nell'arco temporale di 6/7 mesi dalla camera di consiglio.
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Re: Ta Ta Ta Ta Taaaaaaaaaaaar
Quindi hanno semplicemente detto che non c'è urgenza è resterà tutto congelato fino a febbraio? sia il ricorso che l'assegnazione?. Sempre se non vengono rinviati a giudizio e il comune potrebbe fare autotutela, giusto?Panzer8 ha scritto: gio lug 09, 2026 9:35 Respinta l'istanza cautelare, udienza pubblica sul merito il 23/2/2027.
Cerco il provvedimento per leggere le motivazioni.
La fissazione dell'udienza in tempi relativamente brevi potrebbe non essere un elemento così negativo.
OGNI TANTO FACCIO ARRABBIARE QUALCHE GIORANLISTA
Re: Ta Ta Ta Ta Taaaaaaaaaaaar
Al netto della lettura delle motivazioni, formalmente il Comune può procedere con l'aggiudicazione.Portiere Volante ha scritto: gio lug 09, 2026 9:54Quindi hanno semplicemente detto che non c'è urgenza è resterà tutto congelato fino a febbraio? sia il ricorso che l'assegnazione?. Sempre se non vengono rinviati a giudizio e il comune potrebbe fare autotutela, giusto?Panzer8 ha scritto: gio lug 09, 2026 9:35 Respinta l'istanza cautelare, udienza pubblica sul merito il 23/2/2027.
Cerco il provvedimento per leggere le motivazioni.
La fissazione dell'udienza in tempi relativamente brevi potrebbe non essere un elemento così negativo.
Visti i temi celeri dati dal Tar per la definizione del primo grado, io attenderei la sentenza nel merito.
Vista la situazione generale, il Comune può sospendere la procedura (se l'istanza di liquidazione fosse accolta interverrebbe una causa automatica di esclusione); sempre in ottica di sospensione della procedura, a mio parere, il Comune potrebbe ritenere opportuno attendere sviluppi in sede penale per valutare l'eventuale sussistenza del cd. illecito professionale (che è un motivo non automatico di esclusione e che impone il previo contraddittorio con l'operatore economico).
Revoca tout court in autotutela per me allo stato non è percorribile.
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Re: Ta Ta Ta Ta Taaaaaaaaaaaar
il presidente della commissione di gara sta per lasciare il Comune verso altro Ente Pubblico
Re: Ta Ta Ta Ta Taaaaaaaaaaaar
TAR, RESPINTO IL RICORSO DELL’AZIENDA LA LUCENTE SULLA GARA PER LA GESTIONE DEL SAN NICOLA
Il TAR Puglia ha respinto il ricorso presentato da La Lucente nell’ambito della procedura di gara per l’affidamento quinquennale dello stadio San Nicola. L’azienda aveva chiesto una sospensiva della gara bandita dal Comune di Bari, sostenendo di non aver partecipato a causa di un presunto vantaggio competitivo della Ssc Bari in virtù di concerti già programmati oltre la scadenza della vecchia concessione e di cui non c’era menzione nel nuovo bando. Rinviata al 23 febbraio 2027 l’udienza per la discussione del merito. L’ordinanza emessa il 7 luglio può essere appellabile al Consiglio di Stato.
Fonte: Passione Bari
Il TAR Puglia ha respinto il ricorso presentato da La Lucente nell’ambito della procedura di gara per l’affidamento quinquennale dello stadio San Nicola. L’azienda aveva chiesto una sospensiva della gara bandita dal Comune di Bari, sostenendo di non aver partecipato a causa di un presunto vantaggio competitivo della Ssc Bari in virtù di concerti già programmati oltre la scadenza della vecchia concessione e di cui non c’era menzione nel nuovo bando. Rinviata al 23 febbraio 2027 l’udienza per la discussione del merito. L’ordinanza emessa il 7 luglio può essere appellabile al Consiglio di Stato.
Fonte: Passione Bari
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Re: Ta Ta Ta Ta Taaaaaaaaaaaar
Riporto uno stralcio dell'ordinanza cautelare n. 316/2026 del Tar Bari pubblicata sul sito della Giustizia Amministrativa:
Premesso che si controverte in ordine alla legittimità della procedura in epigrafe per una presunta inintelligibilità degli atti di gara che sarebbe emersa solo a seguito di un chiarimento reso – tramite Frequently Asked Questions (FAQ) – dalla Stazione appaltante;
Considerato che – ad una delibazione sommaria propria della presente fase e in
disparte i necessari approfondimenti (anche) sugli eccepiti profili di tardività e/o inammissibilità del ricorso, da riservare alla più opportuna sede di merito – le censure mosse dalla ricorrente si rivelano, allo stato, non assistite da adeguato fumus boni iuris, atteso che il chiarimento fornito tempestivamente dalla Stazione appaltante (seppur richiesto oltre il termine previsto a pag. 3 del bando) non solo non appare incompatibile con la legge di gara, ma risulta anche privo di autonomo carattere lesivo, non potendo ex se innovare e/o modificare la prima che invece costituisce, unitamente alle norme primarie, il parametro di legittimità dell’azione amministrativa;
Considerato poi, in via dirimente, che l’istanza cautelare difetta anche del requisito del periculum in mora poiché la concessione in affidamento ha durata quinquennale e la ricorrente non ha allegato alcun danno grave e irreparabile – limitandosi ad evidenziare l’ambizione a ottenere l’aggiudicazione della procedura de qua – né ha argomentato alcunché, in punto di periculum in mora, in sede di discussione orale;
Ritenuto pertanto che, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, debba allo stato accordarsi preferenza al celere svolgimento della procedura di gara in applicazione dell’art. 1 del d.lgs. n. 36/2023 (codice dei contratti pubblici);
Segue il rigetto dell'istanza con compensazione delle spese della fase cautelare.
Da quanto risulta, nella disamina del requisito del cd. fumus boni iuris (in sostanza la fondatezza delle ragioni del ricorrente individuata sulla base di un sommario esame degli atti di causa da parte dei giudici) il Tribunale afferma che la FAQ n. 4, citata tra gli atti impugnati e vertente sull'esistenza di contratti attivi e passivi che potessero vincolare il gestore in futuro, non ha autonomo carattere lesivo e non è incompatibile con la legge di gara.
Il Tar, quindi, non valuta i contenuti della risposta del Comune, se essa sia pertinente alla domanda, ambigua, fuorviante o altro, ma dice semplicemente (e, a mio parere, in maniera ancor più incisiva in vista della decisione di merito quando andrà anche a scrutinare in maniera approfondita anche l'eventuale tardività del ricorso) che l'eventuale lesività rimaneva riconducibile esclusivamente al bando di gara.
Credo, alla luce di queste motivazioni, che l'ordinanza cautelare sia difficilmente appellabile anche perché il Tar evidenzia che nulla ha detto la ricorrente sull'altro requisito cautelare che è il cd. periculum in mora.
Parere personale: la compagine ricorrente non appare essere stata tempestiva nell'esame degli atti, ha inviato una richiesta di chiarimento in ritardo e doveva comunque avere come termine di riferimento per il ricorso i 30 gg. dalla pubblicazione del bando, soprattutto considerando che riteneva non vi fossero le condizioni per presentare offerta; ciò significa che dalla risposta del Comune, pubblicata il 14 maggio, si avevano un paio di giorni a disposizione (bando, se non erro, pubblicato il 16 aprile): situazione difficile ma non impossibile per società abitualmente impegnate in contenziosi amministrativi.
Possibilità pressoché nulle, a mio avviso, che la valutazione del TAR cambi nel merito a febbraio.
Un'ultima nota sul Comune: dall'ordinanza si intuisce che l'ente abbia evidenziato il superiore interesse pubblico alla celere definizione della procedura.
Si tratta di una clausola un po' di stile che tutte le stazioni appaltanti riportano nei propri atti per paralizzare le istanze cautelari dei ricorrenti, ma non significa in concreto che il Comune aggiudicherà tra un paio di settimane o tra un mese, soprattutto alla luce dell'indagine penale in corso e della richiesta di liquidazione giudiziale avanzata dalla Procura.
Premesso che si controverte in ordine alla legittimità della procedura in epigrafe per una presunta inintelligibilità degli atti di gara che sarebbe emersa solo a seguito di un chiarimento reso – tramite Frequently Asked Questions (FAQ) – dalla Stazione appaltante;
Considerato che – ad una delibazione sommaria propria della presente fase e in
disparte i necessari approfondimenti (anche) sugli eccepiti profili di tardività e/o inammissibilità del ricorso, da riservare alla più opportuna sede di merito – le censure mosse dalla ricorrente si rivelano, allo stato, non assistite da adeguato fumus boni iuris, atteso che il chiarimento fornito tempestivamente dalla Stazione appaltante (seppur richiesto oltre il termine previsto a pag. 3 del bando) non solo non appare incompatibile con la legge di gara, ma risulta anche privo di autonomo carattere lesivo, non potendo ex se innovare e/o modificare la prima che invece costituisce, unitamente alle norme primarie, il parametro di legittimità dell’azione amministrativa;
Considerato poi, in via dirimente, che l’istanza cautelare difetta anche del requisito del periculum in mora poiché la concessione in affidamento ha durata quinquennale e la ricorrente non ha allegato alcun danno grave e irreparabile – limitandosi ad evidenziare l’ambizione a ottenere l’aggiudicazione della procedura de qua – né ha argomentato alcunché, in punto di periculum in mora, in sede di discussione orale;
Ritenuto pertanto che, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, debba allo stato accordarsi preferenza al celere svolgimento della procedura di gara in applicazione dell’art. 1 del d.lgs. n. 36/2023 (codice dei contratti pubblici);
Segue il rigetto dell'istanza con compensazione delle spese della fase cautelare.
Da quanto risulta, nella disamina del requisito del cd. fumus boni iuris (in sostanza la fondatezza delle ragioni del ricorrente individuata sulla base di un sommario esame degli atti di causa da parte dei giudici) il Tribunale afferma che la FAQ n. 4, citata tra gli atti impugnati e vertente sull'esistenza di contratti attivi e passivi che potessero vincolare il gestore in futuro, non ha autonomo carattere lesivo e non è incompatibile con la legge di gara.
Il Tar, quindi, non valuta i contenuti della risposta del Comune, se essa sia pertinente alla domanda, ambigua, fuorviante o altro, ma dice semplicemente (e, a mio parere, in maniera ancor più incisiva in vista della decisione di merito quando andrà anche a scrutinare in maniera approfondita anche l'eventuale tardività del ricorso) che l'eventuale lesività rimaneva riconducibile esclusivamente al bando di gara.
Credo, alla luce di queste motivazioni, che l'ordinanza cautelare sia difficilmente appellabile anche perché il Tar evidenzia che nulla ha detto la ricorrente sull'altro requisito cautelare che è il cd. periculum in mora.
Parere personale: la compagine ricorrente non appare essere stata tempestiva nell'esame degli atti, ha inviato una richiesta di chiarimento in ritardo e doveva comunque avere come termine di riferimento per il ricorso i 30 gg. dalla pubblicazione del bando, soprattutto considerando che riteneva non vi fossero le condizioni per presentare offerta; ciò significa che dalla risposta del Comune, pubblicata il 14 maggio, si avevano un paio di giorni a disposizione (bando, se non erro, pubblicato il 16 aprile): situazione difficile ma non impossibile per società abitualmente impegnate in contenziosi amministrativi.
Possibilità pressoché nulle, a mio avviso, che la valutazione del TAR cambi nel merito a febbraio.
Un'ultima nota sul Comune: dall'ordinanza si intuisce che l'ente abbia evidenziato il superiore interesse pubblico alla celere definizione della procedura.
Si tratta di una clausola un po' di stile che tutte le stazioni appaltanti riportano nei propri atti per paralizzare le istanze cautelari dei ricorrenti, ma non significa in concreto che il Comune aggiudicherà tra un paio di settimane o tra un mese, soprattutto alla luce dell'indagine penale in corso e della richiesta di liquidazione giudiziale avanzata dalla Procura.
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Re: Ta Ta Ta Ta Taaaaaaaaaaaar
Grazie mille. Davvero.Panzer8 ha scritto:Riporto uno stralcio dell'ordinanza cautelare n. 316/2026 del Tar Bari pubblicata sul sito della Giustizia Amministrativa:
Premesso che si controverte in ordine alla legittimità della procedura in epigrafe per una presunta inintelligibilità degli atti di gara che sarebbe emersa solo a seguito di un chiarimento reso – tramite Frequently Asked Questions (FAQ) – dalla Stazione appaltante;
Considerato che – ad una delibazione sommaria propria della presente fase e in
disparte i necessari approfondimenti (anche) sugli eccepiti profili di tardività e/o inammissibilità del ricorso, da riservare alla più opportuna sede di merito – le censure mosse dalla ricorrente si rivelano, allo stato, non assistite da adeguato fumus boni iuris, atteso che il chiarimento fornito tempestivamente dalla Stazione appaltante (seppur richiesto oltre il termine previsto a pag. 3 del bando) non solo non appare incompatibile con la legge di gara, ma risulta anche privo di autonomo carattere lesivo, non potendo ex se innovare e/o modificare la prima che invece costituisce, unitamente alle norme primarie, il parametro di legittimità dell’azione amministrativa;
Considerato poi, in via dirimente, che l’istanza cautelare difetta anche del requisito del periculum in mora poiché la concessione in affidamento ha durata quinquennale e la ricorrente non ha allegato alcun danno grave e irreparabile – limitandosi ad evidenziare l’ambizione a ottenere l’aggiudicazione della procedura de qua – né ha argomentato alcunché, in punto di periculum in mora, in sede di discussione orale;
Ritenuto pertanto che, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, debba allo stato accordarsi preferenza al celere svolgimento della procedura di gara in applicazione dell’art. 1 del d.lgs. n. 36/2023 (codice dei contratti pubblici);
Segue il rigetto dell'istanza con compensazione delle spese della fase cautelare.
Da quanto risulta, nella disamina del requisito del cd. fumus boni iuris (in sostanza la fondatezza delle ragioni del ricorrente individuata sulla base di un sommario esame degli atti di causa da parte dei giudici) il Tribunale afferma che la FAQ n. 4, citata tra gli atti impugnati e vertente sull'esistenza di contratti attivi e passivi che potessero vincolare il gestore in futuro, non ha autonomo carattere lesivo e non è incompatibile con la legge di gara.
Il Tar, quindi, non valuta i contenuti della risposta del Comune, se essa sia pertinente alla domanda, ambigua, fuorviante o altro, ma dice semplicemente (e, a mio parere, in maniera ancor più incisiva in vista della decisione di merito quando andrà anche a scrutinare in maniera approfondita anche l'eventuale tardività del ricorso) che l'eventuale lesività rimaneva riconducibile esclusivamente al bando di gara.
Credo, alla luce di queste motivazioni, che l'ordinanza cautelare sia difficilmente appellabile anche perché il Tar evidenzia che nulla ha detto la ricorrente sull'altro requisito cautelare che è il cd. periculum in mora.
Parere personale: la compagine ricorrente non appare essere stata tempestiva nell'esame degli atti, ha inviato una richiesta di chiarimento in ritardo e doveva comunque avere come termine di riferimento per il ricorso i 30 gg. dalla pubblicazione del bando, soprattutto considerando che riteneva non vi fossero le condizioni per presentare offerta; ciò significa che dalla risposta del Comune, pubblicata il 14 maggio, si avevano un paio di giorni a disposizione (bando, se non erro, pubblicato il 16 aprile): situazione difficile ma non impossibile per società abitualmente impegnate in contenziosi amministrativi.
Possibilità pressoché nulle, a mio avviso, che la valutazione del TAR cambi nel merito a febbraio.
Un'ultima nota sul Comune: dall'ordinanza si intuisce che l'ente abbia evidenziato il superiore interesse pubblico alla celere definizione della procedura.
Si tratta di una clausola un po' di stile che tutte le stazioni appaltanti riportano nei propri atti per paralizzare le istanze cautelari dei ricorrenti, ma non significa in concreto che il Comune aggiudicherà tra un paio di settimane o tra un mese, soprattutto alla luce dell'indagine penale in corso e della richiesta di liquidazione giudiziale avanzata dalla Procura.
4/2/2015. Ciao Pierigno.
Questo è un blocco di testo che può essere aggiunto in fondo ai tuoi messaggi. Il limite caratteri è di 450.
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