Da tuttonapoli.net trapela uno strano ottimismo.....
Ecco perchè il Napoli ha ragione
Pubblichiamo grazie al Corriere dello Sport l'articolo a firma di Pietro Casavola legale esperto di diritto societario partner dello studio Adonnino Ascoli e Casavola Scamoni
La Federcalcio ha di fatto impedito il Fitto di Azienda al Napoli calcio in favore della Napoli Sportiva sul presupposto che esso realizzava un illecito aggiramento della normativa federale in materia di traferimento del "titolo sportivo", inteso quest'ultimo come " Il riconoscimento da parte della FIGC, delle condizioni tecnico sportive che consentono la partecipazione di una società adun determinato campionato" (art52 NOIF-Norme Federali).
A tale decisione si è pervenuti, per quanto è da conoscere, sulla base di un parere richiesto ad un illustre giursta interpellato dalla Federazione, cui era stato chiesto di valutare "se la tecnica contrattuale del fitto di Azienda può ritenersi oppure no compresa nel divieto di cessione del titolo sportivo". Non ci è dato di conoscere il contenuto del contratto si affitto di azienda sottoposto dal Napoli Calcio o dalla cordata di possibili "affittuari" della sua azienda. Tuttavia, è di pubblico dominio il parere legale emesso a sostegno della decisione della Federazione e non condividiamo affatto i principi giuridici in esso espressi.
Vediamo di chiarire i termini della questione, individuando i capisaldi del problema e i motivi della decisione, tutti, anostro parere, ugualmente fragili e infondati:
1) Le norme federali vietano solo il trasferimento del "titolo sportivo" singolarmente considerato. Le stesse norme federali, invece non vietano, ma anzi consentono, che lo stesso titolo sportivo possa essere "ceduto o trasferito insieme all'azienda sportiva ( come tutti sanno per azienda si intende complesso di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa).
E' il caso del trasferimento dell'azienda attraverso una operazione di scissione o di conferimento della azineda sportiva per il quale, difatti, l'art.52/5, delle citate Norme federali, prevede che "in caso di scissione o conferimento dell'azienda a norma dell'art.20 (che regola espressamente le ipotesi di "Fusione-Scissione-Conferimento d'Azienda", n.d.r.), Il titolo sportivo della società scissa o della conferente è attribuito rispettivamente alle società derivante dalla scissione che prosegue l'attività sportiva ovvero alla conferitaria". La norma federale non pone divieti e ribadisce principi generali del diritto comune. Non si comprende, pertanto, come possa affermarsi da parte della Federazione-contro la stessa lettera della norma ed al solo fine di sancire un inesistente principio generale d'intrasferibilità del titolo sportivo con l'azienda-che " a ben guardare... la fuusione e la scissione, neppure possono essere intese come vicende traslative del patrimonio sociale, e delle sue singole componenti, ma come modificazione dell'assetto organizzativo di una struttura imprenditoriale la quale permane senza soluzione di continuità".
L'affermazione non è condivisibile. Se la continuità aziendale è un fatto ovvio in ogni vicenda traslativa o dispositiva dell'azienda (ed è la ragione per la quale essa non preclude il trasferimento del titolo sportivo), nessuno può dubitare che sia la fusione che la scissione e il conferimento abbiano effetti traslticvi sull'azienda stessa e sul suo "contenuto" (nel caso,il "titolo sportivo"). Quindi , contrariamente a quanto affermato dalla federazione, il trasferimento del titolo sportivo è, di norma, consentito dalle norme federali allorchè realizzato assieme al trasferimento dell'azienda. Il divieto del trasferimento puro e semplice del titolo sportivo ha un carattere di eccezionalità,e, come tutti i divieti, non può trovare applicazioni estensive o analogiche a casi diversi.
2) Nessuna norma federale-e nessuna norma giuridica anche non federale-vieta (o perfino considera con prescrizioni in qualche modo specifiche) l'affitto di un'azienda calcistica o prevede un qualsivoglia sanzione o conseguenza negativa sul titolo sportivo in caso d'affitto di una azienda calcistica.
Sostiene, però l'estensore del parere federale che il divieto (a nostro avviso inisistente per i motivi di cui sopra) di trasferimento del titolo sportivo insieme all'azienda calcistica vada esteso alla del tutto diversa ipotesi di affitto di azienda. E che sembra difficile "evitare la conclusione che un contratto d'affitto, attribuendo la sostanziale equivalente ad una cessione seppur temporanea)".
Il ragionamento non convince. L'affitto di azienda non ha nulla a che vedere con una cessione (di azienda,o di titolo, o qualsiasi tipo) salvo sostenere la natura "simulata" del contratto (ma nessuno lo ha fatto: e se lo deve fare,lo faccia).
3) Nonostante l'evidenza guiridica di quanto sopra, la federazione mostra di ritenere illegittimo l'affitto del ramo di azienda calcistica presaupposto che il divieto di cessione di titolo non potrebbe non comprendere nel prorpio ambito di applicazione anche quello di affitto dell'azienda sportiva, finalizzato a consentire la sua utilizzazione da parte dell'affittuario.
Se la decisione della federazione è fondata sulle argomentazioni contenute in detto parere, essa è dunque gravemente errata dal punto di vista legale. Se invece si voleva dire che l'operazione sottoposta era in qualche modo simulata o elusiva di divieti normativi, ciò andava esaminato e detto, ma in maniera chiara e giuridicamente ineccepibile.
E' del tutto usuale che un'azienda in grave difficoltà affitti la propria azienda a terzi e tali contratti hanno resistito a riretuti vagli della magistratura. Per le società operanti nel mondo del calcio, valgono regole diverse?
Siamo preoccupati della consistenza giuridica di decisioni così importanti per il futuro dei soggetti coinvolti e dell'inetro "sistema Calcio". Ci sembra che la corretta interpretazione delle regole dovrebbero essere il fondamento che garantisce l'imparzialità delle decisioni delle autorità preposte, anche nel mondo del calcio,che muove interessi sportivi ed economici ingenti e che diritto alla "certezza" del diritto che lo regola
Serao a Radio Marte
Ore 13.10 - Il Prof Francesco Serao sembra fiducioso per la Napoli Sportiva.Il professionista napoletano è intervenuto a Marte Sport Live
Ho incontrato il segretario Gabriele, ed ho parlato della nostra situazione. L'ipotesi del Fitto del Ramo di Azienda, sembra che la FIGC abbia capito che, il Tar e il Consiglio di AStato potrebbero darci ragione. Sembra assurso arrivare ad uno scontro. Saremmo disposti, ad accettare dei paletti che servirebbero a garantire la Figc e i creditori preveligiati. Tra i creditori previlegiati, c'è anche il Fisco. La Società Calcio Napoli, potrebbe chiedere un concordato. Si, oggi ci sarà l'udienza in tribunale, mi auguro il buon senso di tutti. Far fallire il Napoli, e portarlo in C, sarebbe la sconfitta della città. Ottenere il rinvio, sarebbe un atto importante da parte del Tribunale".
Strano tutto questo ottimismo....
