Calciopoli, Palazzi inguaia l'Inter
Violato art. 1 e 6: illecito sportivo
Una nuova bomba scuote il mondo del calcio. Nelle 72 pagine in cui si motiva l'assoluzione per prescrizione di tutti gli imputati, il procuratore federale Stefano Palazzi sostiene che Giacinto Facchetti violò gli articoli 1 e 6 del codice sportivo e, in particolare, cercò di ottenere "un vantaggio in classifica in favore della società Internazionale F.c., mediante il condizionamento del regolare funzionamento del settore arbitrale".
LE MOTIVAZIONI DI PALAZZI
Prima ancora di arrivare alle motivazioni di Palazzi va detto che i reati sono tutti stati considerati prescritti. Il che, a meno di interpretazioni un po' particolari del codice di giustizia sportiva (oggi si ipotizzava di affidarsi al nuovo codice che allunga a otto anni e non quattro il tempo utile per arrivare alla prescrizione, ndr) significa che tutti gli imputati non possono essere più condannati. Né l'Inter, né gli altri. Ma le motivazioni dicevamo. Palazzi su tutto il giro di telefonate tra dirigenti vari e i designatori è stato particolarmente duro ed è arrivato a una conclusione inattesa. Su Giacinto Facchetti e sull'Inter, infatti, considerata nel primo processo Calciopoli parte lesa, scrive: "Questo Ufficio ritiene che le condotte in parola siano tali da integrare la violazione, oltre che dei principi di cui all'art. 1, comma 1, CGS (codice di giustizia sportiva, ndr), anche dell'oggetto protetto dalla norma di cui all'art. 6, comma 1, CGS, in quanto certamente dirette ad assicurare un vantaggio in classifica in favore della società Internazionale F.c., mediante il condizionamento del regolare funzionamento del settore arbitrale e la lesione dei principi di alterità , terzietà , imparzialità ed indipendenza, che devono necessariamente connotare la funzione arbitrale. Oltre alla responsabilità dei singoli tesserati, ne conseguirebbe, sempre ove non operasse il maturato termine prescrizionale, anche la responsabilità diretta e presunta della società ai sensi dei previgenti artt. 6, 9, comma 3, e 2, comma 4, CGS".
UN MECCANISMO DIFFUSO
La questione non riguarda però ovviamente solamente i nerazzurri perché, scrive Palazzi, "la reiterazione delle telefonate; i rapporti di consolidata conoscenza fra gli interlocutori; l'affidamento insorto in questi ultimi sulle informazioni attese o ricevute; la reciprocità delle informazioni richieste; la assoluta inverosimiglianza o contraddittorietà delle giustificazioni fornite dai soggetti esaminati nel corso delle indagini; rappresentano tutti elementi gravi, precisi e concordanti, in ordine alla illiceità di molte delle condotte in esame e che consentono di escludere una qualsivoglia verosimile ricostruzione alternativa dei fatti oggetto di indagine". Tra le società già condannate nel primo processo, il procuratore federale non risparmia il Milan, per cui "la richiesta nel 2006 era stata di condanna per illecito sportivo (art. 6), ma la giudicante decise diversamente. E sottolinea che i nuovi elementi probatori emersi dalle altre intercettazioni configurerebbero l'illecito come già sostenuto a suo tempo". In ogni caso i colpevoli di slealtà sportiva (art. 1) sono: Cellino (Cagliari), Campedelli (Chievo); Foschi (Palermo), Gasparin (Vicenza), Governato (Brescia), Corsi (Empoli), Spalletti (allenatore Udinese).
Le motivazioni di Palazzi : http://media2.gazzetta.it/gazzetta/cont ... tto_06.pdf