GIURISPRUDENZA SU DASPO.
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Re: GIURISPRUDENZA SU DASPO.
http://www.studiocataldi.it/articoli/18 ... stadio.asp
Interessante pronuncia del Consiglio di Stato (il secondo grado del processo amministrativo per intenderci) in materia di Daspo
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Re: GIURISPRUDENZA SU DASPO.
http://www.sportpeople.net/daspo-lobbli ... -motivato/
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Re: GIURISPRUDENZA SU DASPO.
http://www.altalex.com/documents/news/2 ... o-di-firma
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Re: GIURISPRUDENZA SU DASPO.
http://bologna.repubblica.it/cronaca/20 ... f=HREC1-11
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Re: GIURISPRUDENZA SU DASPO.
http://www.sportpeople.net/il-tar-sospe ... di-piazza/
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Re: GIURISPRUDENZA SU DASPO.
In tema di turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive, la previsione contenuta nel comma 5 lett. b-bis) dell'art. 6 della L. 401/89 - che prevede una maggiore durata della prescrizione dell’obbligo di presentazione ad un comando di polizia nella fascia compresa tra un minimo di cinque anni ed un massimo di otto - va interpretata nel senso che le prescrizioni derivanti dal D.A.SPO. nei confronti del soggetto già destinatario di provvedimenti del questore sono obbligatorie e di durata compresa tra la fascia minima di anni cinque e quella massima di anni otto, indipendentemente dalla partecipazione, o meno, di tale soggetto a "condotte di gruppo".
Cassazione penale, sezione III, sentenza 1 agosto 2016, n. 33539
http://www.quotidianogiuridico.it/docum ... a-maggiore
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Re: GIURISPRUDENZA SU DASPO.
http://www.riscattopisa.it/il-tar-della ... di-piazza/
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Re: GIURISPRUDENZA SU DASPO.
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Re: GIURISPRUDENZA SU DASPO.
http://www.sportpeople.net/non-ci-fu-co ... el-foggia/
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Re: GIURISPRUDENZA SU DASPO.
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Re: GIURISPRUDENZA SU DASPO.
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Re: GIURISPRUDENZA SU DASPO.
http://www.sportpeople.net/nessuno-ne-p ... rotecnica/
E dato che nessuno ne parla ne parliamo noi.....
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Re: GIURISPRUDENZA SU DASPO.
http://www.sportpeople.net/daspo-e-libe ... spontanea/
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Re: GIURISPRUDENZA SU DASPO.
http://www.sportpeople.net/avellino-dec ... di-agosto/
La posizione di otto ultras avellinesi, coinvolti in alcuni scontri interni alla tifoseria, è stata archiviata dal Giudice per le indagini Preliminari del Tribunale della città irpina.
Risalenti alla notte fra il 27 e il 28 agosto scorsi, in seguito all’esordio stagionale dei lupi contro il Brescia, gli scontri si verificarono per le strade della città, a ridosso di uno dei bar punto di ritrovo e riferimento del tifo, che per questo fu chiuso dalle autorità per alcune settimane. Furono riconosciute 25 persone coinvolte a vario titolo in questi episodi, 9 furono poi quelle denunciate alla Procura, ma poi furono 8 quelle ad andare a processo: evidentemente, anche se non se ne trova traccia, la posizione di uno di questi fu stralciata. Ovviamente e contestualmente fu irrogato il daspo, ormai una prassi anche quando gli eventi avvengono in spazi distanti dall’evento calcistico.
Dopo l’iniziale conferma dei provvedimenti da parte del GIP, atto che il più delle volte è una formalità su cui raramente, per non dire mai, vengono valutate le memorie difensive dei diffidati, i legali avevano fatto immediato ricorso al TAR avverso a tale decisione. La prima delle conseguenze del lavoro dei legali fu, che per 4 degli 8 indagati, il daspo venne ridotto in un primo momento, per poi arrivare all’annullamento dell’obbligo di firma. Ciò lo si può ritenere in qualche modo propedeutico alla notizia diffusasi nella giornata di ieri, ossia che, come detto, il procedimento a carico degli otto è stato archiviato e a questo punto, dunque, gli avvocati hanno ritenuto legittimo operare per chiedere anche la revoca dei daspo, visto che sono decadute le accuse e quindi il provvedimento di diffida viene ritenuto senza più validi motivi fondanti.
La posizione di otto ultras avellinesi, coinvolti in alcuni scontri interni alla tifoseria, è stata archiviata dal Giudice per le indagini Preliminari del Tribunale della città irpina.
Risalenti alla notte fra il 27 e il 28 agosto scorsi, in seguito all’esordio stagionale dei lupi contro il Brescia, gli scontri si verificarono per le strade della città, a ridosso di uno dei bar punto di ritrovo e riferimento del tifo, che per questo fu chiuso dalle autorità per alcune settimane. Furono riconosciute 25 persone coinvolte a vario titolo in questi episodi, 9 furono poi quelle denunciate alla Procura, ma poi furono 8 quelle ad andare a processo: evidentemente, anche se non se ne trova traccia, la posizione di uno di questi fu stralciata. Ovviamente e contestualmente fu irrogato il daspo, ormai una prassi anche quando gli eventi avvengono in spazi distanti dall’evento calcistico.
Dopo l’iniziale conferma dei provvedimenti da parte del GIP, atto che il più delle volte è una formalità su cui raramente, per non dire mai, vengono valutate le memorie difensive dei diffidati, i legali avevano fatto immediato ricorso al TAR avverso a tale decisione. La prima delle conseguenze del lavoro dei legali fu, che per 4 degli 8 indagati, il daspo venne ridotto in un primo momento, per poi arrivare all’annullamento dell’obbligo di firma. Ciò lo si può ritenere in qualche modo propedeutico alla notizia diffusasi nella giornata di ieri, ossia che, come detto, il procedimento a carico degli otto è stato archiviato e a questo punto, dunque, gli avvocati hanno ritenuto legittimo operare per chiedere anche la revoca dei daspo, visto che sono decadute le accuse e quindi il provvedimento di diffida viene ritenuto senza più validi motivi fondanti.
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Re: GIURISPRUDENZA SU DASPO.
Era appena iniziato il 2014 quando padovani e modenesi incrociarono fortuitamente le loro strade in quel di Palermo. Ne nacquero alcuni scontri a loro modo epocali, neanche tanto per le dinamiche o per aver attratto l’interesse morboso dell’opinione pubblica: di immagini non se ne videro nemmeno tantissime, quindi la pornografia mediatica fu scongiurata. Particolare invece fu la location di quegli scontri e dopo anni di incroci pericolosi nelle stazioni ferroviarie, come in questo caso, gli ultras hanno finito per incrociare le armi anche negli scali aeroportuali.
All’aeroporto “Falcone – Borsellino” di Palermo, i padovani aspettavano il loro aereo per Venezia dopo la trasferta di Trapani, i modenesi invece erano appena sbarcati in vista della gara che li vedeva impegnati proprio al “Renzo Barbera” di Palermo.
Le cronache riportarono di un poliziotto in servizio all’aeroporto, ferito per sedare la lite. In ventidue finirono inizialmente agli arresti, ci fu anche un’interrogazione al Senato, poi l’iter processuale fece il suo corso rientrando nell’ordine naturale e logico delle cose, ancor più lontano dal clamore giustizialista di chi confonda informazione e opinionismo.
Venendo all’attualità, è notizia di questi giorni che la terza sezione della Corte di Cassazione ha annullato in data 31/05/2017 undici obblighi di firma a carico di altrettanti tifosi del Padova, difesi dall’avvocato Giovanni Adami, attinti da Daspo emesso dal Questore di Palermo a seguito di quegli scontri. Alla base del provvedimento della Suprema Corte, l’inosservanza dei termini di legge a garanzia della difesa: il GIP in pratica ha convalidato la firma senza rispettare i termini temporali garantiti alla controparte per produrre una memoria difensiva.
http://www.sportpeople.net/scontri-mode ... -revocate/
All’aeroporto “Falcone – Borsellino” di Palermo, i padovani aspettavano il loro aereo per Venezia dopo la trasferta di Trapani, i modenesi invece erano appena sbarcati in vista della gara che li vedeva impegnati proprio al “Renzo Barbera” di Palermo.
Le cronache riportarono di un poliziotto in servizio all’aeroporto, ferito per sedare la lite. In ventidue finirono inizialmente agli arresti, ci fu anche un’interrogazione al Senato, poi l’iter processuale fece il suo corso rientrando nell’ordine naturale e logico delle cose, ancor più lontano dal clamore giustizialista di chi confonda informazione e opinionismo.
Venendo all’attualità, è notizia di questi giorni che la terza sezione della Corte di Cassazione ha annullato in data 31/05/2017 undici obblighi di firma a carico di altrettanti tifosi del Padova, difesi dall’avvocato Giovanni Adami, attinti da Daspo emesso dal Questore di Palermo a seguito di quegli scontri. Alla base del provvedimento della Suprema Corte, l’inosservanza dei termini di legge a garanzia della difesa: il GIP in pratica ha convalidato la firma senza rispettare i termini temporali garantiti alla controparte per produrre una memoria difensiva.
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